Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Ministero dell'interno
Atto di indirizzo. Natura giuridica dell’operazione di utilizzo del fondo di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. Atto di indirizzo ex art.154, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Natura giuridica dell’operazione di utilizzo del fondo di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive (segnalazione Avv. M. Balletta)
TAR Veneto Sez. III n.123' del 14 novembre 2019
Urbanistica.Sanatoria e soggetti legittimati
Con la formula utilizzata nella redazione dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 il legislatore ha voluto ricomprendere la legittimazione a chiedere la sanatoria in capo a più soggetti che, astrattamente, possono aver concorso a realizzare l’abuso, fermo restando che non tutti, indifferenziatamente, possono richiedere, senza il consenso dell’effettivo titolare del bene sul quale insistono le opere (il quale potrebbe essere completamente estraneo all’abuso ed avere anzi un interesse contrario alla sua sanatoria), una concessione che potrebbe risolversi in danno dello stesso.
Cass. Sez. III n. 45844 del 12 novembre 2019 (Cc 4 lug 2019)
Pres. Di Nicola Est. Noviello Ric. Signore
Rifiuti.Spostamento di sedimenti in ambito portuale
La fattispecie dello “spostamento” di sedimenti in ambito portuale, di cui al combinato disposto degli artt. 1 comma 2 lett. a) e 2 lett. f) del DM 173/2016, deve essere costruita come descrittiva di un’attività connotata dal ridotto impatto ambientale. Solo tale intrinseca caratteristica giustifica l’esclusione dal regime autorizzatorio di cui all’art. 109 comma 2 Dlgs. 152/06 il quale, data la notevole incidenza ambientale delle attività da esso contemplate, si connota per un’articolata procedura di progettazione, delimitazione delle aree interessate, individuazione delle quantità di materiali movimentati, campionamento e analisi delle zone di escavo, delineata con il citato DM 173/2016. Il conseguente carattere “eccezionale” della previsione, espressivo della ratio ispiratrice di individuare e delimitare solo casi in cui sia altamente probabile l’esclusione di rischi di alterazioni ambientali, ne impone altresì una interpretazione rigorosamente restrittiva, che come tale deve valorizzare gli elementi strutturali e finalistici, in cui si articolano i citati “spostamenti”, in un’ottica di ridotto impatto e pregiudizio per il sito di riferimento.
Consiglio di Stato Sez. II n. 7839 del 14 novembre 2019
Beni ambientali.Tutela del paesaggio e pianificazione urbanistica
La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio, di tal che anche le previsioni degli strumenti urbanistici devono necessariamente coordinarsi con quelle sottese alla difesa di tali valori. La difesa del paesaggio si attua eminentemente a mezzo di misure di tipo conservativo, nel senso che la miglior tutela di un territorio qualificato è quella che garantisce la conservazione dei suoi tratti, impedendo o riducendo al massimo quelle trasformazioni pressoché irreversibili del territorio propedeutiche all’attività edilizia; non par dubbio che gli interventi di antropizzazione connessi alla trasformazione territoriale con finalità residenziali, soprattutto quando siano particolarmente consistenti per tipologia e volumi edilizi da realizzare, finiscono per alterare la percezione visiva dei tratti tipici dei luoghi, incidendo (quasi sempre negativamente) sul loro aspetto esteriore e sulla godibilità del paesaggio nel suo insieme. Tali esigenze di tipo conservativo devono naturalmente contemperarsi, senza tuttavia mai recedere completamente, con quelle connesse allo sviluppo edilizio del territorio che sia consentito dalla disciplina urbanistica nonché con le aspettative dei proprietari dei terreni che mirano legittimamente a sfruttarne le potenzialità edificatorie.
Cass. Sez. III n. 46586 del 18 novembre 2019 (Ud 3 ott 2019)
Pres. Rosi Est. Mengoni Ric. Marchi
Rifiuti.Natura di rifiuto e permanenza della stessa
La natura di rifiuto, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell’art. 184-bis sopra citato), invero ravvisabili nel caso di specie, non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all’autorità (oppure creato proprio a tal fine), in questo caso sub specie di cessione a titolo oneroso, come se il negozio giuridico riguardasse l’oggetto stesso della produzione e non – come in effetti – proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal “valore” economico o commerciale di questo, specie nell’ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica
TAR Lazio (RM) Sez.II-quater n.13055 del 14 novembre 2019
Urbanistica.Volumetria maggiore rispetto a quella assentita e sanzione demolitoria
In caso di realizzazione di una volumetria maggiore rispetto a quella assentita si configura un'ipotesi di variazione essenziale, ai sensi dell'art. 32 comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380/2001, soprattutto ove questa abbia determinato un incremento percentuale superiore a quello di tolleranza del 2% previsto dall'art. 34 comma 2 ter, D.P.R. n. 380/2001. È legittima pertanto l'applicazione della sanzione demolitoria che l'art. 31 comma 2, D.P.R. n. 380/2001 riconnette non solo agli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, ma anche a quelli realizzati con "variazioni essenziali" determinate ai sensi del richiamato art. 32
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