Ambiente in genere.Distinzione tra invasione di terreni e occupazione arbitraria di demanio marittimo
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Cass. Sez. III n. 08784 del 6 marzo 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Barone
Ambiente in genere.Distinzione tra invasione di terreni e occupazione arbitraria di demanio marittimo
Non sussiste contraddittorietà tra l'assoluzione dal delitto di invasione di terreni (art. 633 cod. pen.) e la condanna per occupazione arbitraria di demanio marittimo (art. 1161 cod. nav.) qualora la condotta, pur legittimata in astratto da una convenzione amministrativa che esclude l'arbitrarietà dell'ingresso, violi prescrizioni specifiche che vietano l'installazione di attrezzature balneari su tratti di spiaggia libera. L'obiettiva diversità degli interessi tutelati rende possibile il concorso tra le due fattispecie e, conseguentemente, un esito giudiziale difforme. Integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. la collocazione sull'arenile di strutture quali ombrelloni e lettini destinati al noleggio giornaliero, poiché tale attività commerciale, per continuità e organizzazione, non è assimilabile alla libera fruizione della spiaggia da parte dei privati e configura un'effettiva occupazione dello spazio demaniale in violazione dei limiti della convenzione.
Beni ambientali.Qualificazione degli interventi in aree boscate
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Cass. Sez. III n. 8025 del 2 marzo 2026 (UP 28 gen 2026)
Pres. Aceto Rel. Bucca Ric. Mascello
Beni ambientali.Qualificazione degli interventi in aree boscate
In tema di reati edilizi e paesaggistici, l'intervento che consista nello spianamento del sottobosco e nella copertura con materiale inerte di un'area boscata soggetta a vincolo, finalizzato all'ampliamento di un parcheggio, non è qualificabile come di "minima entità", in quanto determina una significativa alterazione dell'assetto paesaggistico tutelato non riconducibile alle esenzioni del d.P.R. n. 31 del 2017.
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Ambiente in genere.Legittimazione ad agire dei comitati spontanei in materia ambientale
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Consiglio di Stato Sez. V n. 1385 del 20 febbraio 2026
Ambiente in genere.Legittimazione ad agire dei comitati spontanei in materia ambientale
In materia di tutela ambientale, la legittimazione al ricorso delle associazioni non iscritte nell'elenco ministeriale ex l. n. 349/1986 deve essere accertata caso per caso, verificando la sussistenza di tre presupposti cumulativi: il perseguimento statutario non occasionale di obiettivi di protezione ambientale, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, e un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene leso. Il requisito della stabilità deve ritenersi necessariamente escluso qualora l'ente collettivo risulti costituito in data successiva all'adozione del provvedimento impugnato, configurandosi come una struttura di carattere meramente occasionale e strumentale alla sola proposizione dell'azione giudiziaria. Ai fini della prova della legittimazione, non assumono rilievo produzioni documentali prive di data certa o che non consentano di distinguere chiaramente l'attività dell'ente da iniziative di diversa natura, non attinenti alla specifica tutela del bene a fruizione collettiva che si assume pregiudicato
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Urbanistica.Limiti alla sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità
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Cass. Sez. III n. 8024 del 2 marzo 2026 (CC 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Lussu
Urbanistica.Limiti alla sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il lavoro di pubblica utilità richiesto in sede di decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981 (come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022), può essere applicato esclusivamente in sostituzione della pena detentiva e non anche di quella pecuniaria. Tale disciplina generale si differenzia da quella speciale e derogatoria prevista dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcol, che consente invece espressamente la sostituzione di entrambe le componenti sanzionatorie. Ne consegue che, per reati diversi (nella specie violazione edilizia ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001), è legittimo il provvedimento del giudice che limita la sostituzione alla sola pena detentiva, mantenendo ferma la sanzione pecuniaria applicata col decreto penale
Urbanistica.Onere della prova sulla datazione dell’abuso e valenza probatoria della CTU civile
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Consiglio di Stato Sez. III n. 1339 del 19 febbraio 2026
Urbanistica.Onere della prova sulla datazione dell’abuso e valenza probatoria della CTU civile
In tema di repressione degli abusi edilizi riguardanti impianti igienico-sanitari, grava sul privato l’onere di fornire prova certa circa l’effettiva collocazione temporale dell’intervento al fine di invocare l’applicazione di una disciplina normativa previgente rispetto a quella in vigore al momento dell’accertamento. L’Amministrazione può legittimamente fondare il proprio provvedimento repressivo sulle risultanze di una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) resa in un parallelo giudizio civile tra privati, trattandosi di un accertamento tecnico dotato di maggior attendibilità rispetto alle perizie di parte, in quanto formato nel contraddittorio davanti a un ausiliario del Giudice. Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio amministrativo volto a verificare la legittimità del potere esercitato e quello civile vertente sul regime proprietario delle aree. Infine, l’eventuale deficit di partecipazione procedimentale non inficia la validità del provvedimento qualora, in ragione dell’oggettività degli accertamenti, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, trovando applicazione il principio di non annullabilità di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Rifiuti.Discarica abusiva e distinzione dall'abbandono occasionale
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Cass. Sez. III n. 8015 del 02 marzo 2026 (UP 12 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Chiarelli
Rifiuti.Discarica abusiva e distinzione dall'abbandono occasionale
In tema di reati ambientali, la condotta di cui all'art. 256, comma 3 d.lgs. 152/2006 si distingue dall'abbandono (art. 255) per la non occasionalità dell'azione. Integra la fattispecie penale il compimento di plurimi conferimenti e prelevamenti di rifiuti, anche domestici o ingombranti, in un'area estesa priva di autorizzazione, in quanto tali elementi costituiscono indici sintomatici di un'attività organizzata o di un abbandono incontrollato sistematico. Non è configurabile lo stato di necessità qualora le condotte criminose presentino intensità crescente e abitualità.
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- Rifiuti.Qualificazione dei materiali come rifiuti e gerarchia di gestione
- Urbanistica. Inefficacia della sdemanializzazione dell'uso civico ai fini della revoca dell'ordine di demolizione per immobili abusivi insanabili
- Beni ambientali.Inammissibilità della sanatoria per incrementi volumetrici in zona vincolata e limiti alla consulenza tecnica
- Urbanistica.Silenzio-assenso nel permesso di costruire: distinzione tra domanda incompleta e inconfigurabile.
- Urbanistica.Configurabilità del delitto di depistaggio in relazione ad attività di ripristino dei luoghi
- Beni culturali. Natura archeologica e irrilevanza della dichiarazione formale di interesse culturale
- Urbanistica.Illegittimità dei provvedimenti sanzionatori edilizi per carenza e incongruenza dell'istruttoria tecnica
- Beni ambientali.Realizzazione di piste in area boscata e autorizzazione paesaggistica
- Urbanistica.Natura reale dell'ordine di demolizione e opponibilità ai terzi possessori
- Urbanistica.Inammissibilità della sanatoria sismica
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