Beni ambientali.Responsabilità del Sindaco per l'alterazione di bellezze naturali (art. 734 c.p.)
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Cass. Sez. III n. 10064 del 16 marzo 2026 (UP 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Pucci
Beni ambientali.Responsabilità del Sindaco per l'alterazione di bellezze naturali (art. 734 c.p.)
La contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen. punisce l’alterazione delle bellezze naturali non solo in senso naturalistico, ma anche giuridico, quale arbitraria trasformazione di un interesse della comunità al bene tutelato. Il reato, a forma libera, è integrabile da qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, che distrugga o alteri luoghi individuati come meritevoli di specifica protezione. Non costituendo una norma penale in bianco, il suo disvalore risiede nell'evento causato e non nella violazione di specifici precetti amministrativi. Risponde pertanto del reato il Sindaco che, avvalendosi del peso obiettivo del proprio ruolo e indipendentemente dalla titolarità di formali poteri gestori, deliberi di non alimentare idricamente un bacino naturale (nella specie, un lago alpino oltre i 2000 metri), causandone il drastico abbassamento del livello con conseguenti danni alla flora e alla fauna. L'alterazione sussiste anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata, non essendo richiesta l'irreparabilità del danno.
Urbanistica.Inammissibilità della fiscalizzazione per abusi integrali o trasformazioni radicali
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 1605 del 2 marzo 2026
Urbanistica.Inammissibilità della fiscalizzazione per abusi integrali o trasformazioni radicali
La fiscalizzazione dell'abuso edilizio (artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001), quale misura eccezionale e derogatoria rispetto alla sanzione ripristinatoria, presuppone che il pregiudizio per la stabilità dell'edificio riguardi una parte legittimamente edificata, chiaramente distinguibile da quella abusiva. Tale istituto è inapplicabile qualora l'intervento abbia determinato una trasformazione radicale e totale dell'organismo preesistente, configurando una "nuova costruzione" o una "ristrutturazione pesante" che stravolge l'identità del bene originario. L'omessa impugnazione dell'ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 cristallizza la natura totale dell'abuso, precludendo all'Amministrazione la successiva conversione della demolizione in sanzione pecuniaria. La P.A. è tenuta a una autonoma valutazione tecnica circa l'impossibilità della riduzione in pristino, non potendosi limitare a recepire acriticamente le risultanze o le qualificazioni giuridiche operate in sede penale o civile, che non vincolano l'autorità amministrativa nell'accertamento dei presupposti per la fiscalizzazione.
Ecodelitti.Confisca per equivalente per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
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Cass. Sez. III n. 10056 del 16 marzo 2026 (CC 18 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. Petrecca e Signorini
Ecodelitti.Confisca per equivalente per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), il profitto del reato suscettibile di sequestro preventivo, anche per equivalente, può consistere nel risparmio di spesa derivante dal mancato sostenimento dei costi aziendali "doverosi" per il corretto smaltimento. Tale profitto, pur se acquisito immediatamente al patrimonio della persona giuridica nel cui interesse il reato è stato commesso, legittima la misura ablatoria nei confronti della persona fisica autrice della condotta (amministratore o legale rappresentante) qualora non sia possibile l'apprensione diretta presso l'ente. In tale scenario, la confisca per equivalente assume una funzione sanzionatoria, rendendo l'autore del reato garante dell'eventuale incapienza del patrimonio sociale. La ripartizione paritaria del quantum dell'ablazione tra i diversi concorrenti nel reato risulta conforme ai principi di proporzionalità e solidarietà delineati dalle Sezioni Unite.
Ambiente in genere.Decadenza dalla concessione demaniale per preposizionamento di attrezzature balneari.
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 1610 del 2 marzo 2026
Ambiente in genere.Decadenza dalla concessione demaniale per preposizionamento di attrezzature balneari.
Il divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sulle spiagge libere con servizi risponde alla finalità di garantire la libera fruizione degli arenili, impedendo che l'occupazione preventiva limiti l'uso pubblico del bene. La dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione demaniale marittima, qualora la violazione di tale divieto sia reiterata per tre volte nell'arco di un quinquennio, si configura come un provvedimento vincolato per l'amministrazione, escludendo ogni valutazione discrezionale circa la proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione commessa. Tale condotta, consistente nell'apposizione preventiva di ombrelloni e lettini offerti a noleggio, integra la fattispecie di occupazione abusiva del demanio marittimo, a nulla rilevando la rimozione giornaliera delle attrezzature o l'adempimento di altri obblighi concessori. Sotto il profilo procedurale, il termine per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria o sollecitatoria, sicché il suo superamento non inficia la legittimità dell'atto finale.
Rifiuti.Trasporto con mezzo non iscritto all'Albo: qualificazione giuridica e particolare tenuità del fatto
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Cass. Sez. III n. 10042 del 16 marzo 2026 (UP 20 feb 2026)
Pres. Liberati Rel. Scarcella Ric. Nicolae
Rifiuti.Trasporto con mezzo non iscritto all'Albo: qualificazione giuridica e particolare tenuità del fatto
L'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello oggetto della comunicazione di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali integra la meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, e non la fattispecie di trasporto abusivo prevista dal comma 1, atteso che il soggetto agisce in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudice deve fondare la propria valutazione su parametri di natura e struttura oggettiva, i quali operano su un piano distinto rispetto a quelli riguardanti la personalità e la "biografia penale" del reo; ne consegue che l'esistenza di precedenti penali non preclude di per sé l'applicazione dell'istituto, qualora le modalità dell'azione e l'esiguità del danno o del pericolo ne giustifichino il riconoscimento
Urbanistica.Natura propter rem della demolizione e responsabilità dell'acquirente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 1517 del 25 febbraio 2026
Urbanistica.Natura propter rem della demolizione e responsabilità dell'acquirente
L'ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato a carattere ripristinatorio, per la cui adozione l'amministrazione non è tenuta a motivare l'interesse pubblico, essendo questo coincidente con il ripristino della legalità violata. L'obbligo di demolizione si configura come un'obbligazione propter rem, con la conseguenza che il destinatario dell'ingiunzione va individuato nel soggetto che ha la disponibilità del bene al momento dell'adozione dell'atto, a prescindere dalla sua responsabilità materiale nella commissione dell'illecito o dal suo stato soggettivo di dolo o colpa. Il nuovo acquirente succede infatti in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene, subendo gli effetti dei provvedimenti sanzionatori anche se l'abuso è stato compiuto dal dante causa. Ai fini della validità del provvedimento, è sufficiente che esso contenga la descrizione analitica delle opere e le ragioni della loro abusività, restando irrilevante il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso o la mancata contestuale ingiunzione ai responsabili materiali. Gli abusi edilizi devono essere valutati unitariamente nella loro globalità, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi ai fini del pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio
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