Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 61 del 30 aprile 2026
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla l. reg.le n. 65 del 2014 - Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso - Previsione, in relazione al mutamento di destinazione d’uso “verticale” (tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia) di singole unità immobiliari ubicate nelle zone omogenee "A", "B" e "C" di cui al d.m. n. 1444 del 1968, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della l. reg.le n. 65 del 2014, recante la disciplina della tipologia e della corresponsione dei contributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d’uso - Previsione che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso - Previsione che la disciplina di cui all'art. 99, c. 2, lett. c), e 2-bis, della legge n. 65 del 2014 trova applicazione solo a seguito dell’approvazione, da parte del comune, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di apposita disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 99, c. 2-ter, della medesima legge n. 65 del 2014.
Corte costituzionale n. 57 del 27 aprile 2026
Oggetto: Acque - Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Deflusso ecologico dei corsi d’acqua - Modalità di calcolo del deflusso ecologico. Aree protette, parchi e riserve naturali - Modifiche all’allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della l. reg.le n. 19 del 2009 - Sostituzione delle cartografie relative al Parco naturale del Monte Fenera e alle Aree naturali protette e area contigua della fascia fluviale del Po-Torino ovest: Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Cass. Sez. III n. 13639 del 15 aprile 2026 (CC 12 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Fortunato
Urbanistica. Inammissibilità della sanatoria per mancanza di autorizzazione sismica preventiva
Il requisito della "doppia conformità", necessario per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, deve ritenersi escluso qualora le opere siano state eseguite in assenza della preventiva autorizzazione sismica. Tale carenza non è sanabile attraverso l'acquisizione postuma dell'autorizzazione, anche se allegata alla domanda di sanatoria, rendendo il manufatto abusivo insanabile sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
Consiglio di Stato Sez. III n. 2443 del 24 marzo 2026
Urbanistica. Stato legittimo dell’immobile e inammissibilità di titoli edilizi impliciti
In tema di repressione degli abusi edilizi, non è configurabile un provvedimento implicito di assenso o sanatoria per il solo fatto che le opere abusive siano state rappresentate graficamente in planimetrie allegate a precedenti istanze o titoli abilitativi riguardanti interventi parziali. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, lo stato legittimo dell’immobile è esclusivamente quello stabilito dai titoli abilitativi che hanno disciplinato l'edificazione o l'ultimo intervento complessivo, con la conseguenza che la mera "graficizzazione" di un manufatto in elaborati progettuali presentati per finalità diverse non ne determina la legittimazione. Parimenti, il rilascio del certificato di agibilità non sana le irregolarità urbanistiche, essendo tale atto fondato su presupposti igienico-sanitari distinti dalla conformità edilizia. Infine, nell’ipotesi di parziale difformità ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, l’ordinanza di demolizione deve essere legittimamente indirizzata al responsabile dell’abuso, restando irrilevante, ai fini della validità dell'atto, la successiva perdita della disponibilità del bene o la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire, adempimento quest'ultimo previsto solo per le diverse fattispecie di cui all'art. 31 del medesimo decreto
Cass. Sez. III n. 13633 del 15 aprile 2026 (CC 11 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Puzella
Urbanistica. Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione
In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione di opere abusive, il difetto di legittimazione attiva del terzo — che non risulti proprietario, né titolare di un diritto di abitazione o residente di fatto nell'immobile — costituisce rilievo preliminare ed assorbente rispetto alle censure relative alla sanabilità delle opere o alla proporzionalità della misura.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2545 del 26 marzo 2026
Urbanistica. Annullamento del permesso di costruire per difetto di legittimazione e sanzione demolitoria
Il difetto di legittimazione del richiedente il titolo edilizio, derivante dall’edificazione su suolo (anche parzialmente) di proprietà di terzi, configura un vizio di natura sostanziale che preclude l’applicazione dei rimedi conservativi previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. Tale norma, di natura eccezionale, limita la possibilità di sanatoria cartolare o di fiscalizzazione dell'abuso esclusivamente ai "vizi delle procedure", ossia a irregolarità formali che non coinvolgono la compatibilità sostanziale dell'opera con il quadro regolamentare o la titolarità del diritto edificatorio. Ne consegue che, una volta annullato il permesso di costruire per carenza di titolo dominicale, l'amministrazione è obbligata a disporre la rimozione forzosa dell'intero immobile, poiché l'abusività sopravvenuta investe il manufatto nella sua interezza e non ammette alternative sanzionatorie parziali o pecuniarie per vizi non procedurali. In questa fattispecie, l'ordinanza di demolizione è un atto vincolato e doveroso, la cui adozione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, essendo la partecipazione del privato già garantita nella fase di autotutela che ha determinato l'invalidità del titolo.
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