Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 11308 del 26 marzo 2026 (UP 28 ott 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Gentili Ric. Iuliano e altri
Beni culturali. Confisca di beni culturali e onere della motivazione tecnica
In tema di tutela del patrimonio culturale, la qualificazione di un bene come "bene culturale", presupposto necessario per disporne la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 518-duedevicies cod. pen. (già art. 174, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004) anche in assenza di condanna, costituisce una valutazione tecnica che esula dalle ordinarie competenze del giudice. Ne consegue che, qualora la difesa produca una perizia di parte volta a contestare tale natura tecnica dell'oggetto, il giudice non può limitarsi a un richiamo apodittico a informative ministeriali superficiali o a presunzioni legali di proprietà statale. Egli ha l'obbligo di fornire una motivazione che espliciti una critica ponderazione tra le tesi contrapposte, indicando le ragioni tecniche per cui ritiene di privilegiare l'una rispetto all'altra. L'omesso esame dei contenuti della consulenza di parte integra un vizio di motivazione apparente, che inficia la legittimità del provvedimento ablativo e ne impone l'annullamento con rinvio.
Giurisdizione amministrativa e tutela dell’ambiente
di Giovanni TULUMELLO
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2160 del 16 marzo 2026
Ambiente in genere.Natura del PAUR e limiti al dissenso comunale
Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) risponde a un'esigenza di forte concentrazione procedimentale e semplificazione, in cui la determinazione finale della conferenza di servizi, espressione di una nuova competenza regionale integrata, assorbe i titoli necessari e può superare i dissensi delle amministrazioni locali. Non è configurabile un diritto di veto in capo ai Comuni, neppure in forza di norme regionali che prevedano intese per il recupero di aree dismesse, poiché ciò vanificherebbe la ratio del modulo decisionale basato sulle posizioni prevalenti. Il dissenso espresso in tale sede deve essere costruttivo, imparziale e puntualmente motivato, non potendosi risolvere in una sterile opposizione paralizzante, stante la finalità legislativa di neutralizzare le disfunzioni del silenzio e garantire l’efficienza dell’azione amministrativa.
Cass. Sez. III n. 11303 del 26 marzo 2026 (UP 25 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Arpino
Urbanistica. Responsabilità dell'appaltatore e mutamento di destinazione d'uso in centro storico
In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso mediante opere eseguito in centri storici (zona A) richiede il permesso di costruire sia per le modifiche che comportano il passaggio tra categorie urbanistiche diverse, sia per quelle effettuate all'interno di una medesima categoria omogenea, specialmente se l'intervento (quale la trasformazione di un deposito in servizi igienici a servizio di un locale commerciale) determina un aumento del carico urbanistico. Inoltre, sussiste la responsabilità penale dell'appaltatore per la realizzazione di opere abusive anche nel caso in cui questi si avvalga di una ditta subappaltatrice; l'appaltatore, infatti, in forza del contratto, assume il ruolo di garante dell'esecuzione delle opere e dei connessi profili di responsabilità colposa, restandone esonerato solo qualora i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia e non vi sia stata alcuna sua ingerenza nell'esecuzione dei medesimi.
La presenza di valori ambientali e culturali fatti propri dallo strumento urbanistico comunale inibisce la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2165 del 16 marzo 2026
Rifiuti.Standard probatorio e riparto di competenze nella bonifica dei siti inquinati
In tema di bonifica di siti contaminati, l’individuazione del responsabile ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 non richiede una prova scientifica di assoluta certezza, essendo sufficiente il criterio del «più probabile che non», basato su una ricostruzione logica e coerente del nesso causale tra attività esercitata e inquinamento rilevato. Qualora il soggetto interessato abbia già attivato le procedure di indagine ambientale ex art. 242, anche se sollecitato da ordinanze per rimozione di rifiuti, il Comune è legittimato ad ordinare il completamento della caratterizzazione e della bonifica, esercitando i poteri coercitivi di cui agli artt. 250 e 253 del Codice dell’Ambiente. Tale competenza comunale sussiste ogniqualvolta il responsabile, pur avendo avviato il procedimento, non lo porti a compimento. Infine, il piano di caratterizzazione deve riguardare l’intero sito operativo e non solo specifiche porzioni, qualora la contaminazione sia riconducibile all'attività produttiva complessivamente svolta nell'area.
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