Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 13642 del 15 aprile 2026 (CC 26 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. PM in proc. Ciotola
Urbanistica. Sospensione dell'ordine di demolizione e sindacato sulla fiscalizzazione dell'abuso
In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione a seguito della pendenza di un contenzioso amministrativo sulla fiscalizzazione dell'abuso ex art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001, non può disporre la sospensione dell'esecuzione "sine die" in attesa del giudicato amministrativo. Egli è tenuto a un esame autonomo e prognostico circa la fondatezza dell'istanza e i tempi del procedimento, che deve essere di rapido esaurimento. Tale verifica deve accertare sia la riconducibilità dell'opera agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alla fiscalizzazione (con esclusione delle nuove edificazioni), sia l'effettiva impossibilità tecnica del ripristino senza pregiudizio per la parte legittima. Ne consegue che è viziata per difetto di motivazione l'ordinanza che sospenda l'esecuzione sulla mera scorta del ricorso al giudice amministrativo, omettendo di analizzare il principio di fondatezza della tesi difensiva o di confrontarsi con precedenti rigetti basati sull'assenza di ragioni tecniche ostative alla demolizione
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2869 del 10 aprile 2026
Elettrosmog.Natura preferenziale dei siti comunali e limiti al potere di diniego per impianti di telefonia mobile
In tema di infrastrutture di comunicazione elettronica, qualificate come opere di urbanizzazione primaria di pubblica utilità e rispondenti a un preminente interesse generale, il potere regolamentare dei Comuni ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. n. 36/2001 deve limitarsi ad assicurare il corretto insediamento territoriale e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, con espresso divieto di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La pianificazione comunale che individua aree idonee ad ospitare gli impianti deve essere interpretata in senso non escludente: i siti ivi indicati hanno carattere meramente "preferenziale" e non possono costituire un vincolo assoluto o automaticamente ostativo rispetto a diverse localizzazioni proposte dagli operatori. Pertanto, è illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sulla sola non conformità al Piano, laddove l’Amministrazione non dimostri, attraverso una puntuale istruttoria tecnica, l'effettiva equivalenza — e non la mera comparabilità — tra il sito preferenziale pubblico e quello indicato dal gestore in termini di copertura e capillarità del servizio
Corte costituzionale n. 61 del 30 aprile 2026
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla l. reg.le n. 65 del 2014 - Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso - Previsione, in relazione al mutamento di destinazione d’uso “verticale” (tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia) di singole unità immobiliari ubicate nelle zone omogenee "A", "B" e "C" di cui al d.m. n. 1444 del 1968, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della l. reg.le n. 65 del 2014, recante la disciplina della tipologia e della corresponsione dei contributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d’uso - Previsione che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso - Previsione che la disciplina di cui all'art. 99, c. 2, lett. c), e 2-bis, della legge n. 65 del 2014 trova applicazione solo a seguito dell’approvazione, da parte del comune, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di apposita disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 99, c. 2-ter, della medesima legge n. 65 del 2014.
Corte costituzionale n. 57 del 27 aprile 2026
Oggetto: Acque - Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Deflusso ecologico dei corsi d’acqua - Modalità di calcolo del deflusso ecologico. Aree protette, parchi e riserve naturali - Modifiche all’allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della l. reg.le n. 19 del 2009 - Sostituzione delle cartografie relative al Parco naturale del Monte Fenera e alle Aree naturali protette e area contigua della fascia fluviale del Po-Torino ovest: Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Cass. Sez. III n. 13639 del 15 aprile 2026 (CC 12 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Fortunato
Urbanistica. Inammissibilità della sanatoria per mancanza di autorizzazione sismica preventiva
Il requisito della "doppia conformità", necessario per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001, deve ritenersi escluso qualora le opere siano state eseguite in assenza della preventiva autorizzazione sismica. Tale carenza non è sanabile attraverso l'acquisizione postuma dell'autorizzazione, anche se allegata alla domanda di sanatoria, rendendo il manufatto abusivo insanabile sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
Consiglio di Stato Sez. III n. 2443 del 24 marzo 2026
Urbanistica. Stato legittimo dell’immobile e inammissibilità di titoli edilizi impliciti
In tema di repressione degli abusi edilizi, non è configurabile un provvedimento implicito di assenso o sanatoria per il solo fatto che le opere abusive siano state rappresentate graficamente in planimetrie allegate a precedenti istanze o titoli abilitativi riguardanti interventi parziali. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001, lo stato legittimo dell’immobile è esclusivamente quello stabilito dai titoli abilitativi che hanno disciplinato l'edificazione o l'ultimo intervento complessivo, con la conseguenza che la mera "graficizzazione" di un manufatto in elaborati progettuali presentati per finalità diverse non ne determina la legittimazione. Parimenti, il rilascio del certificato di agibilità non sana le irregolarità urbanistiche, essendo tale atto fondato su presupposti igienico-sanitari distinti dalla conformità edilizia. Infine, nell’ipotesi di parziale difformità ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, l’ordinanza di demolizione deve essere legittimamente indirizzata al responsabile dell’abuso, restando irrilevante, ai fini della validità dell'atto, la successiva perdita della disponibilità del bene o la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire, adempimento quest'ultimo previsto solo per le diverse fattispecie di cui all'art. 31 del medesimo decreto
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