Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 14225 del 20 aprile 2026 (UP 24 feb 2026)
Pres. Aceto Rel. Pazienza Ric. Frasson
Caccia e animali. Nozione di lesione e nesso causale nell'evento morte nel reato di maltrattamento
In tema di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.), la nozione di lesione non è perfettamente sovrapponibile a quella civilistica o di cui all'art. 582 cod. pen., comprendendo ogni apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur senza sfociare in un processo patologico o menomazione funzionale, sia diretta conseguenza di condotte volontarie, anche omissive, quali l'assenza di cure e profilassi. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria la compiuta identificazione di ogni singolo animale offeso. Sussiste l'aggravante del decesso di cui al terzo comma dell'art. 544-ter cod. pen. qualora la morte sia riconducibile a uno stato di grave malnutrizione e incuria ascrivibile all'imputato; eventuali complicazioni sopravvenute (quali una caduta durante il trasporto d'urgenza in ospedale) non costituiscono cause da sole sufficienti a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 cod. pen., qualora esse stesse siano state rese possibili o inevitabili dalle precarie condizioni di salute dell'animale.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2855 del 9 aprile 2026
Beni ambientali. Natura del parere paesaggistico e silenzio-assenso in aree idonee per impianti FER
Nelle procedure per impianti da fonti rinnovabili (FER), il silenzio della Soprintendenza in Conferenza di Servizi si configura come silenzio-assenso ex artt. 14-bis e 17-bis della L. n. 241/1990, equivalendo ad assenso incondizionato all'istanza del privato. Qualora l'intervento ricada in aree considerate idonee "ex lege" ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, l'autorità paesaggistica è tenuta a rendere un parere obbligatorio ma non vincolante. In tale contesto, l'amministrazione non può opporre dinieghi basati su divieti automatici del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), come quelli relativi alla "fascia costiera", ma ha l'obbligo di compiere una valutazione in concreto dell'impatto del progetto e dello stato di antropizzazione del sito. Tale onere motivazionale è finalizzato a garantire il bilanciamento tra la tutela del territorio e lo sviluppo delle energie rinnovabili, interesse pubblico primario e principio fondamentale della materia "energia" che non tollera eccezioni regionali di carattere automatico.
Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 14 aprile 2026
Parere sullo Schema di regolamento recante “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41” (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 13642 del 15 aprile 2026 (CC 26 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. PM in proc. Ciotola
Urbanistica. Sospensione dell'ordine di demolizione e sindacato sulla fiscalizzazione dell'abuso
In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione a seguito della pendenza di un contenzioso amministrativo sulla fiscalizzazione dell'abuso ex art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001, non può disporre la sospensione dell'esecuzione "sine die" in attesa del giudicato amministrativo. Egli è tenuto a un esame autonomo e prognostico circa la fondatezza dell'istanza e i tempi del procedimento, che deve essere di rapido esaurimento. Tale verifica deve accertare sia la riconducibilità dell'opera agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alla fiscalizzazione (con esclusione delle nuove edificazioni), sia l'effettiva impossibilità tecnica del ripristino senza pregiudizio per la parte legittima. Ne consegue che è viziata per difetto di motivazione l'ordinanza che sospenda l'esecuzione sulla mera scorta del ricorso al giudice amministrativo, omettendo di analizzare il principio di fondatezza della tesi difensiva o di confrontarsi con precedenti rigetti basati sull'assenza di ragioni tecniche ostative alla demolizione
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2869 del 10 aprile 2026
Elettrosmog.Natura preferenziale dei siti comunali e limiti al potere di diniego per impianti di telefonia mobile
In tema di infrastrutture di comunicazione elettronica, qualificate come opere di urbanizzazione primaria di pubblica utilità e rispondenti a un preminente interesse generale, il potere regolamentare dei Comuni ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. n. 36/2001 deve limitarsi ad assicurare il corretto insediamento territoriale e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, con espresso divieto di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La pianificazione comunale che individua aree idonee ad ospitare gli impianti deve essere interpretata in senso non escludente: i siti ivi indicati hanno carattere meramente "preferenziale" e non possono costituire un vincolo assoluto o automaticamente ostativo rispetto a diverse localizzazioni proposte dagli operatori. Pertanto, è illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sulla sola non conformità al Piano, laddove l’Amministrazione non dimostri, attraverso una puntuale istruttoria tecnica, l'effettiva equivalenza — e non la mera comparabilità — tra il sito preferenziale pubblico e quello indicato dal gestore in termini di copertura e capillarità del servizio
Corte costituzionale n. 61 del 30 aprile 2026
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla l. reg.le n. 65 del 2014 - Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso - Previsione, in relazione al mutamento di destinazione d’uso “verticale” (tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia) di singole unità immobiliari ubicate nelle zone omogenee "A", "B" e "C" di cui al d.m. n. 1444 del 1968, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della l. reg.le n. 65 del 2014, recante la disciplina della tipologia e della corresponsione dei contributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d’uso - Previsione che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso - Previsione che la disciplina di cui all'art. 99, c. 2, lett. c), e 2-bis, della legge n. 65 del 2014 trova applicazione solo a seguito dell’approvazione, da parte del comune, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di apposita disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 99, c. 2-ter, della medesima legge n. 65 del 2014.
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