Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Cass. Sez. III n. 12379 del 02 aprile 2026 (UP 17/02/2026)
Pres. Aceto Rel. Battistini Ric. Tarabuso
Rifiuti. Gestione rifiuti, crisi di impresa e stato di necessità
In tema di gestione dei rifiuti, non configura la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) la condotta del titolare di un'azienda che violi le prescrizioni dell'autorizzazione, superando i limiti quantitativi di stoccaggio, adducendo una crisi imprenditoriale e la necessità di non interrompere il pubblico servizio di raccolta. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 è integrato dalla piena consapevolezza di operare in difformità dai titoli autorizzativi. L'eventuale situazione di difficoltà economica non esclude l'elemento soggettivo né giustifica l'illecito, potendo l'agente ricorrere a strumenti legittimi, quali la denuncia della crisi agli organi preposti o la richiesta di deroghe, per gestire correttamente i flussi di rifiuti in esubero ed evitare pericoli per la salute pubblica.
Cass. Sez. III n. 12412 del 2 aprile 2026 (CC 26 febbraio 2026)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Spinosa spa + altri
Urbanistica. Reati edilizi in zone S.I.C.
Integra il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 l'esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come siti di importanza comunitaria (S.I.C.) senza la preventiva valutazione di incidenza (VINCA) prevista dall'art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357 del 1997.
Lexambiente Rivista Trimestrale di diritto penale dell'ambiente e il Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale bandiscono una call for abstracts dal titolo: “Temi e problemi attuali di diritto penale dell’ambiente”.
L’iniziativa è rivolta a giovani studiosi e studiose delle materie penalistiche. Gli abstract dovranno essere inviati entro il 20 maggio 2026 all’indirizzo e-mail:
Gli autori e le autrici dei contributi selezionati saranno invitati a presentare le proprie relazioni nel corso del convegno che si terrà il 18 settembre 2026 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2535 del 26 marzo 2026
Ambiente in genere. Natura innovativa del riesame AIA e onere di motivazione per i limiti produttivi
Il provvedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che sostituisce integralmente i titoli precedenti non costituisce un atto di conferma propria, bensì un nuovo rilascio che azzera la situazione giuridica previgente; pertanto, sussiste l’interesse a impugnare le prescrizioni limitative in esso contenute anche se già presenti in atti anteriori non gravati, poiché l’eventuale annullamento del nuovo atto non determina la reviviscenza di quelli sostituiti. Sotto il profilo sostanziale, sebbene l’autorità ambientale abbia il potere di imporre limiti alla capacità produttiva per la tutela di interessi sensibili (salute e ambiente), l’esercizio di tale discrezionalità deve essere sorretto da una corretta e completa istruttoria. La motivazione del provvedimento deve esplicitare i rilievi tecnici e le indagini di fatto che giustificano specificamente la restrizione della capacità produttiva rispetto a quella massima impiantistica, non potendo tale limitazione essere frutto di meri automatismi o di travisamenti documentali.
Cass. Sez. III n. 12730 del 07 aprile 2026 (CC 25 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Deiana e altra
Urbanistica. Immanenza dell'abusività edilizia e prosecuzione degli interventi
In tema di reati edilizi, vige il principio di "immanenza" dell'abuso, per cui la connotazione di abusività di un'opera illecita permane sull'immobile in modo persistente e ininterrotto anche dopo la cessazione della permanenza del reato (per ultimazione o interruzione dei lavori). Ne consegue che qualsiasi ulteriore attività edilizia realizzata sulla struttura abusiva, sebbene non ancora legalmente sanata, si traduce in una condotta illecita che integra la "prosecuzione" del precedente abuso, dando vita a un nuovo reato con autonomi termini di prescrizione. Tale principio impedisce di considerare lecitamente le opere successive — anche se astrattamente riconducibili alla manutenzione ordinaria o all'edilizia libera — in quanto esse incidono su un organismo unitario originariamente illegale, coinvolgendo l'intero intervento nell'illegalità. Ai fini della prescrizione e del carico urbanistico, il manufatto va dunque valutato unitariamente, escludendo la possibilità di distinguere tra parti anteriori e successive o di invocare il ne bis in idem per gli interventi di modifica o ampliamento eseguiti su strutture già oggetto di precedenti ordini di demolizione inottemperati.
Cass. Sez. III n. 12376 del 2 aprile 2026 (UP 15 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Andronio Ric. Langella
Urbanistica. Rapporto tra ordine di demolizione e rimessione in pristino
In tema di reati ambientali e urbanistici, la sanzione amministrativa della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, prevista per il reato paesaggistico, possiede un ambito applicativo più ampio ed efficace rispetto all'ordine di demolizione edilizio. Ne consegue che, qualora permanga la condanna per il reato paesaggistico, la revoca dell'ordine di demolizione è superflua anche in caso di assoluzione dal reato urbanistico, poiché l'effetto ripristinatorio resta assicurato dalla rimessione in pristino, nella quale la demolizione deve ritenersi assorbita o implicitamente ricompresa
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