Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 1891 del 19 gennaio 2026 (CC 10 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Corbo Ric. Brescia
Urbanistica. Inammissibilità del condono edilizio per opere difformi o ampliate oltre i termini.
In tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 non può essere ridotta mediante demolizione successiva alla scadenza dei termini di legge per l'ultimazione delle opere, integrando tale attività un intervento volto ad eludere la normativa vigente. La mera pendenza di un'istanza di condono non giustifica la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione, occorrendo elementi che ne facciano ritenere prossima l'adozione. Sotto il profilo della proporzionalità, l'esigenza abitativa deve essere concretamente provata, non potendo il principio di proporzionalità essere invocato per lucrare sul tempo trascorso dall'irrevocabilità della sentenza, né per proteggere situazioni di mera inerzia del condannato nella ricerca di soluzioni abitative alternative o nella regolarizzazione dell'abuso.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 10136 del 19 dicembre 2025
Urbanistica.Onere di provare la data di realizzazione dell'immobile abusivo
Spetta a colui che ha commesso l'abuso, l'onere di provare la data di realizzazione dell'immobile abusivo; non può quest'ultimo limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferendo il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione. Solo l’interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria.
Cass. Sez. III n. 1883 del 19 gennaio 2026 (CC 18 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. PM in proc. Sestito
Rifiuti. Responsabilità del proprietario per abbandono di rifiuti da parte di terzi
In materia ambientale, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato. Tale responsabilità sussiste esclusivamente in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo, derivante da atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, ovvero in caso di accertato concorso o compartecipazione agevolatrice nel fatto illecito. La mera inerzia o l'omessa rimozione dei rifiuti da parte del proprietario estraneo alle condotte attive non integra la fattispecie di reato contestata, rendendo pertanto illegittimo il sequestro preventivo delle aree interessate e imponendone la restituzione all'avente diritto.
La demolizione con ricostruzione nell’ambito della fattispecie della “ristrutturazione” edilizia tra esigenze di rigenerazione e riqualificazione urbana e nuovi limiti rispetto alla categoria della “nuova costruzione”
di Saul MONZANI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 169 del 8 gennaio 2026
Acque. Gestione autonoma servizio idrico integrato
Nell’interpretazione della locuzione “gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti” (e in particolare del sintagma “gestione esistente”) deve prediligersi quell’esegesi che sia corrispondente alla “tendenza-principio” manifestata nell’ordinamento ad una gestione accentrata e, pertanto, che sia conforme al rapporto regola-eccezione innanzi tratteggiato. Per “gestioni esistenti” dovranno pertanto intendersi soltanto quelle modalità di conduzione del servizio idrico che possano ricondursi ad una legittima assunzione ed erogazione del servizio, consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, mentre non potranno assumere rilievo le gestioni nelle quali la conduzione del servizio risulta avvenire semplicemente in via “di fatto”. Occorre ribadire che l’art. 147, comma 2 – bis, d.lgs. n. 152/2006 ai fini della autorizzazione in forma autonoma delle “gestioni esistenti” richiede che i Comuni presentino “contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico…”. Le caratteristiche legittimanti la prosecuzione in forma autonoma del servizio debbono sussistere “contestualmente”.
Cass. Sez. III n. 1882 del 19 gennaio 2026
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. PM in proc. Martino
Rifiuti. Potere di riqualificazione del fatto e principio di correlazione tra accusa e sentenza
In sede di riesame di misure cautelari reali, il Tribunale ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro attribuendo al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella dell'imputazione provvisoria, purché il fatto storico rimanga il medesimo. Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la condotta originariamente contestata come discarica abusiva (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) venga riqualificata come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 152/2006). Tale mutamento configura infatti una mera diversa definizione giuridica, spesso in melius, di un episodio i cui tratti essenziali erano già stati portati a conoscenza dell'indagato, garantendogli così la piena facoltà di difesa senza determinare alcuno stravolgimento dell'addebito originario.
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