Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 16165 del 5 maggio 2026 (UP 3 marzo 2026)
Pres. Andreazza Rel. Bucca Ric. Muscianese
Beni culturali. Natura e tutela penale dei beni archeologici "affioranti"
In tema di beni culturali, il reato di impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato (già art. 176 d.lgs. 42/2004, ora art. 518-bis c.p.) si configura anche per reperti archeologici rinvenuti "in superficie" su terreni smossi da mezzi agricoli. Tali beni sono presunti appartenere al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal momento della loro scoperta, indipendentemente da un provvedimento amministrativo che ne dichiari la culturalità, essendo sufficiente il loro interesse archeologico oggettivo desumibile da tipologia e datazione. Il requisito del "ritrovamento nel sottosuolo" non è riferito esclusivamente all'autore della condotta, ma alla natura originaria del bene. L'elemento soggettivo è desumibile dalla pluralità e varietà dei reperti, indicativi di una condotta non occasionale. Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la "definitiva perdita del valore storico" derivante dalla decontestualizzazione del reperto impedisce di considerare l'offesa di particolare tenuità, configurando un danno scientifico e culturale irreparabile
Cass. Sez. III n. 16894 del 11 maggio 2026 (UP 16 apr 2026)
Pres. Liberati Rel. Giorgianni Ric. PG Reggio Calabria e ENPA
Caccia e animali. Maltrattamento di animali e responsabilità per carenza di risorse finanziarie
In tema di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.), la condotta che sottopone l'animale a comportamenti o condizioni insopportabili per le sue caratteristiche etologiche integra il reato sotto il profilo del dolo generico, senza che la carenza di risorse finanziarie dovuta a inadempienze contrattuali degli Enti Locali possa integrare lo stato di necessità o escludere l'antigiuridicità del fatto. Non è infatti configurabile l’esimente della non esigibilità di una condotta diversa al di fuori delle cause di giustificazione espressamente codificate, né le difficoltà economiche giustificano il mantenimento di animali in ambienti inadatti, in sovrannumero o privi delle necessarie cure e igiene. Qualora il giudice d'appello intenda riformare una sentenza assolutoria basata su tali motivazioni, ha l'onere di una motivazione rafforzata che confuti puntualmente gli elementi probatori e logici valorizzati nel primo grado di giudizio.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3301 del 28 aprile 2026
Urbanistica. Discrezionalità urbanistica, Rete Ecologica Provinciale e obbligo di motivazione
Le scelte di pianificazione territoriale (PTCP) sono espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, insindacabile nel merito, che riflette opzioni strategiche di sviluppo socio-economico e tutela ambientale. L’accoglimento di osservazioni presentate da enti locali in sede di approvazione del piano configura una motivazione per relationem idonea e sufficiente, senza che l’amministrazione sia gravata da un onere di motivazione "rafforzata" qualora decida di discostarsi dalle risultanze istruttorie tecniche o dai decreti presidenziali intermedi. La tutela dell'affidamento del privato rispetto a destinazioni urbanistiche pregresse o proposte tecniche è limitata a casi eccezionali e consolidati, non rinvenibili nella mera aspettativa di mantenimento di una specifica zonizzazione. È legittimo l'inserimento di un sito puntuale (quale un'ex cava) nella Rete Ecologica Provinciale (REP) con la qualifica di "varco da deframmentare", poiché la connettività ecosistemica non presuppone corridoi già esistenti, ma può costituire un obiettivo programmatico di recupero e salvaguardia della biodiversità volto a creare future connessioni ambientali.
Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative.
di Luca RAMACCI
Cass. Sez. III n. 15946 del 04 maggio 2026 (CC 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Catapano e altro
Urbanistica. Sanatoria edilizia, decreto "Salva Casa" e poteri di accertamento del giudice penale
In tema di reati edilizi, la procedura di sanatoria introdotta dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 (c.d. decreto "Salva Casa") è applicabile limitatamente alle parziali difformità e non si estende agli interventi eseguiti in totale assenza di titolo o in totale difformità, i quali integrano la violazione dell’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001. Il giudice penale, incaricato dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza effettiva dei requisiti di legge per la sanatoria dell'opera, a prescindere dall'eventuale formazione del silenzio-assenso o dalla scadenza dei termini per l'autoannullamento dell'atto amministrativo. Tale sindacato non costituisce "disapplicazione" dell'atto, ma un vaglio di conformità del fatto alla disciplina urbanistica vigente. Inoltre, il principio di proporzionalità nell'esecuzione della demolizione di un immobile ad uso abitativo non può essere invocato qualora il rischio di perdita dell'abitazione derivi dall'inerzia del condannato nel ricercare soluzioni alternative durante il lungo lasso di tempo intercorso tra l'ordine di demolizione e la sua effettiva esecuzione.
Cass. Sez. III n. 16898 del 11 maggio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Procuratore della Repubblica del tribunale di Siracusa
Rifiuti. Distinzione tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva
La configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006) richiede un accumulo di rifiuti sistematico e ripetuto in una determinata area, trasformata di fatto in deposito con carattere di definitività, a prescindere dall'esecuzione di opere specifiche o attività di recupero. Tale fattispecie si distingue dalla contravvenzione di abbandono di rifiuti (comma 2), che ricorre solo in caso di condotte estemporanee, occasionali e riguardanti quantitativi modesti in aree non estese. La sentenza che riqualifica la discarica abusiva in gestione illecita o abbandono deve fornire una motivazione puntuale e non assertiva sulle ragioni che escludono l'organizzazione e la sistematicità dello sversamento, specialmente in presenza di indici sintomatici quali il livellamento meccanico di ingenti quantità di rifiuti speciali.
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