Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 11800 del 30 marzo 2026 (CC 27 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. La Sonrisa s.p.a.
Urbanistica. Confisca urbanistica e società "schermo"
In tema di lottizzazione abusiva, la confisca urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è legittimamente mantenuta anche in caso di prescrizione del reato maturata in appello, purché il fatto sia stato accertato nel merito in un giudizio che abbia garantito il contraddittorio. Tale misura è opponibile anche alla persona giuridica che, pur non essendo stata formalmente imputata nel giudizio di cognizione, sia qualificabile come società "schermo" degli autori del reato (nel caso di specie, i soci e amministratori). La posizione di tali enti, operanti come mere coperture formali dei responsabili della lottizzazione, non è assimilabile a quella dei "terzi acquirenti" di buona fede tutelati dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Petruzzo c. Italia), in quanto la coincidenza sostanziale tra l'ente e i soggetti attivi del reato esclude il requisito della estraneità e della buona fede, rendendo la confisca compatibile con i principi costituzionali e convenzionali.
Cass. Sez. III n. 12805 del 08 aprile 2026 (CC 18 feb 2026)
Pres. Andreazza Rel. Badas Ric. Associazione LAV Lega Anti Vivisezione ETS
Caccia e animali. Impugnabilità del decreto di affidamento di animali e diritti delle associazioni affidatarie
Il decreto di affidamento definitivo di animali sequestrati, previsto dall'art. 260-bis cod. proc. pen., non costituisce un atto abnorme ed è soggetto a riesame unitamente al decreto di sequestro a cui è funzionalmente collegato, poiché la sua "definitività" rileva solo una volta decorsi i termini per l'impugnazione. Ai fini del procedimento di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., l'obbligo di avviso della fissazione dell'udienza camerale sussiste esclusivamente nei confronti del pubblico ministero, del difensore e del soggetto proponente la richiesta, con esclusione dei terzi interessati, comprese le associazioni protettrici degli animali già individuate come affidatarie che non abbiano proposto l'impugnazione; tale omissione non determina alcuna nullità, restando salva la facoltà dei terzi di far valere le proprie ragioni in altre sedi processuali senza subire preclusioni dal giudicato cautelare.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, Decisione 17 marzo 2026, Ric. n. 47565/22, Vendrame e altri c. Italia
Ambiente in genere. Natura conformativa dei vincoli ambientali e tutela della proprietà
L'istituzione di un'area naturale protetta e i conseguenti vincoli imposti alle attività agricole — quali il divieto di reimpianto di colture arboree specializzate — non integrano una privazione della proprietà, bensì l’esercizio di un potere conformatorio volto a preservare habitat naturali e ripristinare condizioni ecologiche minacciate. Tali limitazioni alle modalità di godimento del bene, giustificate dal valore naturalistico dell'area, circoscrivono i diritti del proprietario in conformità alle caratteristiche naturali del bene stesso e non richiedono indennizzabilità automatica. Non sussiste violazione del diritto al rispetto dei beni di cui all'Art. 1 del Protocollo n. 1 qualora lo Stato disciplini l'uso della proprietà in modo conforme all'interesse generale, specialmente se l'ordinamento prevede incentivi per la biodiversità o indennità su base equitativa per le attività economiche incise, garantendo così un adeguato bilanciamento tra le esigenze private e la tutela ambientale
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2166 del 16 marzo 2026
Rumore.Autonomia regolamentare comunale nella tutela della quiete pubblica.
La tutela della pubblica tranquillità e della vivibilità urbana costituisce un bene giuridico autonomo e distinto dalla salvaguardia dall'inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/1995. Pertanto, i Comuni, nell'esercizio delle funzioni generali di cui all'art. 13 d.lgs. n. 267/2000, possono legittimamente interdire l'emissione di suoni e musica in determinate fasce orarie a prescindere dal superamento dei limiti tecnici fissati dalla zonizzazione acustica. Tale potestà regolamentare può configurare una "presunzione di disturbo", rendendo superflua l'effettuazione di rilievi fonometrici qualora la norma sanzioni il mero fatto oggettivo dell'udibilità esterna dei suoni negli orari proibiti. In tale contesto, l'accertamento degli agenti operanti circa la sussistenza della condotta vietata è assistito da fede privilegiata e l'assenza di rilievi strumentali non inficia la legittimità della sanzione, inclusa quella accessoria della sospensione dell'attività.
Cass. Sez. III n. 11792 del 30 marzo 2026 (UP 23 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Gentili Ric. De Biasi
Rifiuti. Natura del digestato da rifiuti solidi urbani
In tema di gestione dei rifiuti, il "digestato" (liquido o solido) residuato dal trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) mantiene la natura tecnica di "rifiuto" e non di "sottoprodotto", salvo la prova positiva — gravante sull'imputato — del rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis d.lgs. 152/2006 e delle norme tecniche di settore. Integra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006, ora art. 452-quaterdecies c.p.) la condotta di smaltimento di ingenti quantità di tale digestato presso un'azienda agricola per fini di concimazione in assenza di autorizzazione, qualora attuata attraverso una struttura operativa complessa e coordinata tra produttore, trasportatore e utilizzatore. L'ignoranza della normativa tecnica e dei profili giuridici della gestione non costituisce errore scusabile ex art. 5 c.p. per soggetti dotati di specifica competenza professionale nel settore ambientale.
Cass. Sez. III n. 13145 del 10 aprile 2026 (CC 12 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli
Urbanistica. Condono edilizio e computo della volumetria massima
In tema di condono edilizio ex art. 39, legge n. 724 del 1994, il limite volumetrico di 750 metri cubi per le nuove costruzioni costituisce un limite unico e assoluto, riferito all'immobile nella sua unitarietà. Non è consentito a fonti secondarie, quali i regolamenti comunali (RUEC), derogare a tale disciplina escludendo dal computo della volumetria determinate parti dell'edificio (come i piani seminterrati o locali non abitabili), in quanto la norma statale è di stretta interpretazione e non prevede sottrazioni basate sulla destinazione d'uso o su ripartizioni interne. Ai fini dell'ultimazione del manufatto, rileva il completamento del "rustico", comprensivo delle tamponature perimetrali, che rende individuabile il volume complessivo a prescindere da ogni successiva articolazione degli spazi interni
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