Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 13633 del 15 aprile 2026 (CC 11 mar 2026)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Puzella
Urbanistica. Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione
In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione di opere abusive, il difetto di legittimazione attiva del terzo — che non risulti proprietario, né titolare di un diritto di abitazione o residente di fatto nell'immobile — costituisce rilievo preliminare ed assorbente rispetto alle censure relative alla sanabilità delle opere o alla proporzionalità della misura.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2545 del 26 marzo 2026
Urbanistica. Annullamento del permesso di costruire per difetto di legittimazione e sanzione demolitoria
Il difetto di legittimazione del richiedente il titolo edilizio, derivante dall’edificazione su suolo (anche parzialmente) di proprietà di terzi, configura un vizio di natura sostanziale che preclude l’applicazione dei rimedi conservativi previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. Tale norma, di natura eccezionale, limita la possibilità di sanatoria cartolare o di fiscalizzazione dell'abuso esclusivamente ai "vizi delle procedure", ossia a irregolarità formali che non coinvolgono la compatibilità sostanziale dell'opera con il quadro regolamentare o la titolarità del diritto edificatorio. Ne consegue che, una volta annullato il permesso di costruire per carenza di titolo dominicale, l'amministrazione è obbligata a disporre la rimozione forzosa dell'intero immobile, poiché l'abusività sopravvenuta investe il manufatto nella sua interezza e non ammette alternative sanzionatorie parziali o pecuniarie per vizi non procedurali. In questa fattispecie, l'ordinanza di demolizione è un atto vincolato e doveroso, la cui adozione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, essendo la partecipazione del privato già garantita nella fase di autotutela che ha determinato l'invalidità del titolo.
Cass. Sez. III n. 13337 del 13 aprile 2026 (CC 26 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Laraspata
Urbanistica. Condono edilizio, vincolo paesaggistico e silenzio-rifiuto
In tema di condono edilizio, per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta, si configura un silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che l'eventuale concessione rilasciata dal Comune in assenza di tale parere o in presenza di un parere contrario deve ritenersi illegittima. Inoltre, l'onere di provare l'ultimazione dell'opera entro i termini utili per la condonabilità grava sull'imputato, non operando il principio del "favor rei" laddove sia possibile eliminare l'incertezza sulla data di commissione dell'abuso attraverso deduzioni logiche basate sugli accertamenti effettuati.
Piano paesaggistico della Campania: tra necessità di tutela e criticità attuative nel governo del territorio
di Antonio VERDEROSA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2534 del 26 marzo 2026
Rifiuti. Natura dell'atto meramente confermativo e criteri di individuazione delle CSC
In materia di bonifica di siti inquinati, la distinzione tra atto "meramente confermativo" (non autonomamente impugnabile) e "conferma in senso proprio" (impugnabile in quanto contenente una nuova manifestazione di potere) risiede nell'avvenuta riapertura dell'istruttoria e in una rinnovata valutazione degli elementi di fatto e di diritto. L’utilizzo di clausole di stile nel preambolo provvedimentale, quali il termine "considerato", non è di per sé indice di una nuova ponderazione degli interessi, ma costituisce una mera prassi redazionale che non muta la natura dell'atto se il contenuto precettivo si limita a ribadire quanto già stabilito in precedenza. Ai fini della caratterizzazione ambientale, le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) applicabili devono essere individuate sulla base della destinazione urbanistica formale dei suoli risultante dagli strumenti vigenti e dal certificato di destinazione urbanistica (CDU), restando irrilevante l'uso effettivo o storico, ancorché industriale, delle aree classificate come agricole.
Cass. Sez. III n. 12379 del 02 aprile 2026 (UP 17/02/2026)
Pres. Aceto Rel. Battistini Ric. Tarabuso
Rifiuti. Gestione rifiuti, crisi di impresa e stato di necessità
In tema di gestione dei rifiuti, non configura la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) la condotta del titolare di un'azienda che violi le prescrizioni dell'autorizzazione, superando i limiti quantitativi di stoccaggio, adducendo una crisi imprenditoriale e la necessità di non interrompere il pubblico servizio di raccolta. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 è integrato dalla piena consapevolezza di operare in difformità dai titoli autorizzativi. L'eventuale situazione di difficoltà economica non esclude l'elemento soggettivo né giustifica l'illecito, potendo l'agente ricorrere a strumenti legittimi, quali la denuncia della crisi agli organi preposti o la richiesta di deroghe, per gestire correttamente i flussi di rifiuti in esubero ed evitare pericoli per la salute pubblica.
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