Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 22459 del 16 giugno 2025 (UP 20 mar 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Varesano
Ecodelitti.Abusività della condotta
Con specifico riferimento al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., il requisito della abusività deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito essenziale per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata, dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico.
L’autorizzazione unica per impianti di trattamento rifiuti e l’effetto di variante urbanistica: profili normativi e giurisprudenziali
di Oreste PATRONE
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4820 del 3 giugno 2025
Rifiuti.Misure di prevenzione e ripristinatorie
In base al tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 192, 255 e 256 del dlv 152\06 la sanzione concorre con la misura ripristinatoria. In questo senso l’espressione “Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256” va intesa nel senso di “Fermo restando l’applicazione delle sanzioni…..”. Del resto le misure di prevenzione e quelle ripristinatorie sono centrali nel sistema di tutela previste dal diritto ambientale e giammai potrebbero essere surrogate da mere sanzioni sostitutive delle misure riparative necessarie a garantire il miglior standard di tutela dei beni ambientali: di qui la loro necessaria concorrenza in luogo della prospettata alternatività che non è giustificabile né sul piano letterale né su quello teleologico; ciò in quanto la misura afflittiva e punitiva completa quella riparatoria e ripristinatoria proprio in chiave general-preventiva e dissuasiva rispetto al pericolo di future nuove violazioni.
Cass. Sez. III n. 22294 del 13 giugno 2025 (PU 6 feb 2025)
Pres. Ramacci Rel. Gentili Ric. El Khaouad
Caccia e animali.Abbattimento rituale
Sebbene l'abbattimento di animali (nella fattispecie, 6 montoni) corrisponda ad una legittima pratica religiosa propria del credo islamico, se eseguito senza il previo stordimento delle bestie interessate ed in un locale non avente le caratteristiche proprie della struttura denominabile "macello" integra l'elemento oggettivo dei reato di cui all'art. 544-bis cod. pen.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4731 del 30 maggio 2025
Urbanistica.Piani urbanistici
Il piano regolatore, così come gli altri piani urbanistici, sono atti generali ampiamente discrezionali, sindacabili soltanto per macroscopica illogicità o irragionevolezza, o qualora siano inficiati da errori di fatto o da abnormi illogicità, perché incoerenti con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio. Ne consegue che non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principii ispiratori del piano. Tale principio trova eccezione nell’ipotesi in cui sussista un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica. A fronte di destinazioni urbanistiche diverse e più sfavorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, l'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione sussiste solo quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo), approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione. Inoltre, le istanze e osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari in riferimento agli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio.
La giurisprudenza amministrativa indica i limiti territoriali dell’ubicazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili
di Stefano DELIPERI
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