Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 646 del 28 gennaio 2025
Ambiente in genere.Differenze tra VIA ed AIA
In tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria; la VIA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco; il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi; la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo; nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla positiva conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo; nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione; in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco; di tale esegesi vi è un chiaro riflesso nella disposizione recata dall’art. 29, comma 1, del c.d. codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 619 del 27 gennaio 2025
Rifiuti.Legittimazione ad impugnare i provvedimenti autorizzativi relativi ad una discarica
Nei giudizi per interessi ambientali, la condizione della vicinitas ai fini della legittimazione a ricorrere non esclude la necessità di dimostrare, nel caso di contestazione, la sussistenza effettiva di un pregiudizio; in difetto di tale dimostrazione il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse a ricorrere. Anche i Comuni viciniori - come quelli ove si insedia una discarica - devono fornire elementi concreti atti a dare prova dell'idoneità della discarica a produrre disagi e conseguenze negative sulla salute della popolazione, pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva. La legittimazione in capo ai Comuni all'impugnazione del provvedimento di localizzazione nel loro territorio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi va riconosciuta solo a condizione che gli enti medesimi dimostrino il concreto pregiudizio che la realizzazione dell'impianto sarebbe in grado di produrre negli ambiti territoriali di rispettiva competenza (fattispecie riguardante l’interesse al ricorso di un Comune che si ritiene leso dal perseguimento di un più ampio fine pubblico - realizzato nel Comune confinante - del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, interesse facente capo ad una più ampia collettività amministrata).
Cass. Sez. III n. 5538 del 11 febbraio 2025 (CC 16 gen 2025)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Giaccio
Urbanistica.Demolizione e diritto all'abitazione
L'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto: questi, peraltro, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia
TAR Liguria (GE) Sez. I n. 183 del 19 febbraio 2025
Ambiente in genere.Inefficacia proroga concessioni demaniali marittime
L’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, dev’essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein. La disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (segnalazione M. GRISANTI)
Consiglio di Stato Sez. VI n. 744 del 31 gennaio 2025
Elettrosmog.Impianti di trasmissione radiomobile e procedimento autorizzatorio
Gli impianti di trasmissione radiomobile, essendo parificati a opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili in linea generale con qualsiasi zona urbanistica. Anche per quanto riguarda il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 1444/1968 (distanza minima dai confini e dai fabbricati circostanti) questo è escluso. Né la preventiva presentazione di un piano delle installazioni potrebbe costituire un requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, stante la tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 [art. 44] d.lgs. n. 259/2003 l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune .
Cass. Sez. III n. 5536 del 11 febbraio 2025 (CC 16 gen 2025)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Giuliano
Urbanistica.Inammissibilità di autorizzazione sismica in sanatoria
Il permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato per le opere in zona sismica. La richiesta di autorizzazione ai fini sismici è sempre preventiva, non potendosi ammettere l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria.
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