TAR Liguria Sez. II n. 398 del 5 aprile 2023
Acque.Piani di bacino

La materia degli atti pianificatori nel settore geologico riguardano la tutela della salute umana e dell’integrità ambiente, sicché l’intera normativa di settore dev’essere interpretata alla luce dei principi generali di matrice europea di prevenzione e precauzione, recepiti anche dal D.lgs n. 152/2006 e a tali canoni devono ovviamente conformarsi anche i provvedimenti applicativi. In particolare il principio di precauzione consente l’adozione di misure tempestive in presenza di rischi per l’incolumità delle persone o l’integrità dell'ambiente, anche nelle ipotesi in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio sicché, con espresso riferimento all’approvazione di varianti ai Piani di bacino il principio di precauzione impone di dare assoluta prevalenza, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, alla protezione della salute e dell’ambiente, anche nelle ipotesi in cui la situazione di rischio idrogeologico sia solo potenziale

Pubblicato il 05/04/2023

N. 00398/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00410/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2021, proposto da
Società Colle Ecologico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e dal sig .Roberto Aloia in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Gerbi e Ilaria Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Gerbi in Genova, via Roma 11/1;

contro

Regione Liguria, non costituita in giudizio;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

nei confronti

Comune di Uscio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianemilio Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio a Genova, via Nicolo' Bacigalupo, 4/21;
Città Metropolitana di Genova, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale del Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria 10 marzo 2021 n. 1477, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 24 marzo 2021 n. 12, recante “Approvazione della variante al Piano di bacino del torrente Lavagna finalizzata alla riclassificazione (in zona PG4 –frana attiva) della suscettività al dissesto di un'area localizzata nei pressi di Colle Caprile classificata Pg3a nella cartografia del Piano di bacino – Comune di Uscio (GE)”;

- di ogni atto del procedimento di approvazione della Variante, antecedente, presupposto, preparatorio o comunque connesso e, in particolare: del non conosciuto parere della Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale reso in data 6 ottobre 2020 ex art. 68, comma 4bis, D. Lgs. 152/2006; del decreto del Direttore Generale 6 novembre 2020 n. 6879, di adozione della variante; della nota dirigenziale 29 gennaio 2021 prot. n. 2018/G13.12.5/15-9.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Uscio e di Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Colle Ecologico S.r.l. (anche: Società) dal 1994 è titolare di una discarica di rifiuti inerti situata in località Colle Caprile nel Comune di Uscio in un versante di una collina confinante a monte con un piazzale adibito a capolinea mezzi di trasporto pubblico ATP.

Tale piazzale è posto a monte dell’area su cui è situata la discarica la quale e tale versante è caratterizzato da un’accentuata acclività atteso che esso si estende per 600 m verso valle, con un dislivello di ben 180 m. (cfr. ortofoto a pagina 5 e la cartografia a pagina 6 della relazioni geologica del 23.3.2020 in doc 1 del Comune e l’ortofoto con sovrapposizione a pagina 11 della relazione del 18.1.2023 doc 3 del Comune).

2) Il Signor Aloia è proprietario di alcuni terreni che affitta alla Società per l’esercizio della discarica.

3) L’attività della discarica è condizionata alla compatibilità del sito con l’assetto idrogeologico della zona disciplinato dal Piano di Bacino dell’Assetto Idrogeologico del Torrente Lavagna (d’ora in poi: Piano di Bacino).

4) Tale Piano, al momento della sua prima approvazione nel 2002, ha classificato l’area tra le zone a media suscettività al dissesto (Pg2), compatibile con l’esercizio della discarica.

5) Tuttavia con la variante generale al Piano di Bacino del 2016 l’area in questione è stata riclassificata ad elevata suscettività al dissesto Pg3a per la presenza di una frana quiescente.

6) La Società Colle Ecologico ha richiesto di variare il Piano di bacino riclassificare l’area in zona a minor suscettività al dissesto (da PG3a a PG3b), motivando la richiesta di variante con le risultanze di analisi geologiche e sondaggi svolti nell’area della discarica tra il 2014 e il 2017.

7) Tuttavia la Regione, con nota di riscontro del 20.6.2017 n. 220070 (cfr. allegato 1 al doc. 3 del Comune) ha rilevato che tali documenti prodotti dalla Società, anziché dimostrare la stabilità del versante, ne attestavano il movimento in atto giacché i monitoraggi inclinometrici menzionavano un “tubo intestato a 19 m dal p.c., del quale però non se ne ha riscontro nei risultati e nei commenti; i tubi S1bis e S2 sono intestati nel corpo di discarica, quindi non possono essere tenuti in conto per il monitoraggio del dissesto e comunque indicano degli spostamenti maggiori di 2 mm (limite della D.G.R. 265/2010); solo il tubo inclinometrico S3 raggiunge il substrato e registra degli spostamenti giustificati come dovuti alla non corretta cementazione /installazione della parte finale del tubo e quindi di fatto non attendibile; comunque si registrano spostamenti anche alla quota del substrato e non solo in corrispondenza dei 7 m all’interno del corpo di discarica”.

Il provvedimento di rigetto della richiesta di variante non è stato impugnato da Colle Ecologico.

8) Parallelamente la Città Metropolitana di Genova, che in un primo tempo aveva negato il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio della discarica, ha poi riattivato il procedimento che, tuttavia, non è giunto a conclusione perché nelle more il Comune ha chiesto alla Regione di approvare una variante al Piano di bacino per riclassificare l’area occupata dalla discarica da PG3a (frana quiescente) a PG4 (suscettività al dissesto molto alta per frana attiva).

9) Il Comune ha posto a supporto della richiesta di variante le risultanze contenute nella relazione del geologo dott. Debellis del 23.3.2020 secondo cui “Si ritiene, in ultimo, che tale sito presenti criticità genetiche di versante che potenzialmente avrebbero dovuto inibire in passato la realizzazione di un corpo di discarica: la stratigrafia locale, le caratteristiche tettoniche e geotecniche dei terreni rendono, infatti, tale ambito significativamente problematico sotto il profilo della stabilità; aver aumentato i carichi statici alla testa della sequenza (in particolare sulla scadente coltre detritica colluviale) ha creato condizioni peggiorative al quadro di dissesto (ogni metro cubo di riporto costituisce, infatti, un carico di circa 1,7 Tonnellate alla testa della sequenza stratigrafica). In quest’ottica, quindi, si ritiene che ulteriori abbancamenti a carico dei versanti di Colle Caprile possano ulteriormente aggravare l’instabilità di questo settore”.

10) Va precisato che con Legge n. 221/2015 la competenza in merito all’approvazione dei Piani di bacino – fino ad allora delle Regioni – è stata attribuita alle istituite Autorità di Bacino distrettuali interregionali.

Per la Liguria e la Toscana è ora competente l’Autorità di Bacino distrettuale dell’appennino settentrionale la quale, nelle more del completamento del proprio assetto organizzativo, con accordo ex art 15 L. n. 241/90 del 29.10.2018 ha stabilito di avvalersi della Regione Liguria nel procedimento di variante ai Piani di bacino.

11) In tale mutato quadro di competenze la Regione Liguria, in nome e per conto della citata Autorità, con decreto del 6.11.2020 ha adottato la variante al Piano di bacino (con operatività delle misure di salvaguardia) con la seguente motivazione “CONSIDERATO CHE:

- dalla relazione geologica trasmessa dal Comune di Uscio emerge che:

- le misurazioni in corrispondenza del passaggio stratigrafico al substrato roccioso di base (circa -20 m dal p.c.) indicano un movimento di versante progressivo e costante, riconducibile al contesto di instabilità genetica del versante in oggetto;

- la campagna di misura del 10/03/2020 ha registrato la netta troncatura del tubo inclinometrico in corrispondenza della transizione tra terreni di riporto e coltre detritica colluviale;

- i recenti dati interferometrici disponibili al Settore Assetto del Territorio per il periodo 2014-2019, evidenziano nel piazzale A.T.P. la presenza di un PS (Permanent Scatterer) che nel suddetto periodo indica uno spostamento di circa 11 cm”.

12) Tali dati interferometrici relativi al periodo 2014-2019 sono costituiti dalle risultanze di un PERMANENT SCATTERER, ossia di un diffusore permanente presente sul terreno che viene identificato dal satellite come punto di riferimento per rilevare il moto del terreno.

Ebbene tale strumento ha rilevato uno spostamento di ben 110 mm in meno di 6 anni, di molto superiore alla soglia minima di 2 mm annui previsti dalla D.G.R. 265/2010 per accertare l’instabilità di un versante.

13) In seguito alla pubblicazione del decreto di adozione della variante Colle Ecologico ha presentato osservazioni ritenendo inattendibili i dati forniti dal Comune di Uscio perché:

- basati su un monitoraggio di breve durata (11 mesi) e su dati provenienti da un solo inclinometro e da un piezometro relativi al solo piazzale dei mezzi ATP, quindi ritenuti non significativi né sufficienti a giustificare la richiesta di riclassificazione dell’intero areale PG3a in PG4, perché asseritamente riferiti ad un’area diversa dalla discarica della ricorrente;

- non vi sarebbe stata evidenza di fenomeni deformativi in progressione e, in particolare, gli inclinometri che la stessa Società aveva posizionato tra il 2014 e il 2018 non avrebbero evidenziato alcun movimento del versante (tali inclinometri peraltro sono gli stessi che la Regione, con la sopra citata nota del 20.6.2017 n. 220070, aveva già ritenuto che attestassero il movimento del versante - cfr. sopra punto 7).

14) La Società, pertanto, ha chiesto alla Regione di non procedere all’approvazione della variante o, comunque, di soprassedere (sine die) in attesa che essa stessa presentasse ulteriori studi geologici già commissionati.

15) La Regione peraltro:

- con nota dell’1.2.2021 ha comunicato alla ricorrente “che l’attuale livello di pericolosità geomorfologica è basato sui dati disponibili, in particolare quelli forniti dall’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui, anche successivamente al periodo di osservazioni della variante, pervengano nuovi e più approfonditi studi e/o indagini dell’area di cui si tratta, gli stessi verranno sicuramente valutati e, se del caso, si potrà procedere ad avviare d’ufficio, secondo quanto stabilito dall’art. 61 del D.Lgs. 152/2006 il procedimento di modifica del Piano, anche successivamente alla conclusione del procedimento in corso”;

- con successivo decreto del 10.3.2021 n. 1477 ha definitivamente approvato (sempre in nome e per conto dell’Autorità di bacino) la variante al Piano di Bacino del Torrente Lavagna, respingendo le osservazioni presentate dalla Società e confermando per relationem la motivazione contenuta nel provvedimento di adozione.

Pertanto il versante su cui è situata la discarica è stato ri-classificando come PG4.

16) La Società ha impugnato il suddetto provvedimento di approvazione della variante con il ricorso di cui in epigrafe notificato il 24.5.2021.

17) Nel corpo dell’impugnazione la Società ha nuovamente ribadito che avrebbe celermente presentato alla Regione i già annunciati studi geognostici da essa commissionati e asseritamente già completati, anticipando altresì che tali studi avrebbero confermato l’assenza dei presupposti per la perimetrazione dell’intero areale in zona di frana attiva.

Senonché tali documenti, alla data dell’udienza di discussione dell’1.3.2023 (due anni dopo la notifica del ricorso), non risultano mai consegnati.

18) Si sono costituiti in giudizio l’Autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale e il Comune di Uscio, chiedendo il rigetto del ricorso.

19) All’udienza dell’1.3.2023 il ricorso è passato in decisione.

20) Con il PRIMO MOTIVO la ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione perché la Regione avrebbe respinto le osservazioni presentate limitandosi ad affermare che “allo stato attuale non vi sono elementi per modificare la perimetrazione proposta”.

Il motivo è infondato.

L’impugnato decreto del 10.3.2021 di approvazione della variante richiama, per relationem, la motivazione del decreto del 6.11.2020 di adozione, nel quale è stato precisato che la variante è stata disposta in ragione della pericolosità della frana motivata, oltre che dalla relazione geologica del Comune, anche dai “recenti dati interferometrici disponibili al Settore Assetto del Territorio per il periodo 2014-2019 [che] evidenziano nel piazzale A.T.P. la presenza di un PS (Permanent Scatterer) che nel suddetto periodo indica uno spostamento di circa 11 cm”.

Come si è detto nelle premesse tali dati sono costituiti dalle risultanze di un PERMANENT SCATTERER che ha rilevato uno spostamento di 110 mm in meno di 6 anni, ben superiore alla soglia minima di 2 mm annui previsti dalla D.G.R. 265/2010 per connotare l’instabilità di un versante.

Ebbene tale ultimo rilievo costituisce l’elemento istruttorio decisivo per l’approvazione della variante che le osservazioni della ricorrente non hanno scalfito.

Si rileva, infatti, che tra i dati presentati da Colle Ecologico per smentire l’esistenza del movimento franoso vi sono anche le risultanze delle indagini da essa effettuate tra il 2014 e il 2017 che, secondo la citata nota regionale del 20.6.2017 n. 220070, attestavano invece l’esistenza di tale movimento del versante (cfr. sopra punti 7 e 13).

La Regione, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 68, comma 4-bis del TU Ambiente, ha comunque acquisito anche il parere favorevole della Conferenza operativa dell’Autorità di bacino espresso in data 6.10.2020.

Conseguentemente il provvedimento impugnato appare supportato da idonea istruttoria e motivazione.

21) Con il SECONDO MOTIVO la ricorrente ha lamentato la contraddittorietà ed illogicità del decreto impugnato perché, stante l’operatività delle misure di salvaguardia disposte in sede di adozione della variante, la Regione avrebbe ben potuto posticipare la definitiva approvazione della variante stessa fino alla presentazione della documentazione integrativa promessa dalla ricorrente.

Il motivo è infondato.

21.1) In primo luogo si rileva che il richiesto rinvio dell’approvazione della variante impugnata, proprio a causa dell’operatività delle misure di salvaguardia, non avrebbe comportato alcun concreto vantaggio per la ricorrente atteso che la discarica di cui è titolare non sarebbe stata comunque autorizzabile dovendosi applicare la disciplina più restrittiva prevista per le aree PG4 che non ammette l’esercizio di tale attività.

Tale circostanza, in disparte i riflessi sull’interesse a ricorrere eccepiti dalla difesa erariale, impedisce di considerare irrazionale e contraddittorio l’atto impugnato.

21.2) In secondo luogo la doglianza non merita accoglimento perché la Regione, pur in difetto di un termine perentorio, ha correttamente ritenuto di rispettare il termine di conclusione del procedimento pianificatorio il quale è stabilito nell’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici e alla corretta gestione del territorio e dell’ambiente, specie nella materia dei Piani di bacino che è informata ai principi di prevenzione dei pericoli (nel caso di specie di frane) e di precauzione per la salvaguardia della incolumità delle persone e la preservazione dell’ambiente.

Per tali ragioni la Regione ha legittimamente respinto la richiesta di proroga “sine die” dell’approvazione in attesa della presentazione degli annunciati approfondimenti geognostici (peraltro mai più stati presentati).

21.3) Infine è infondato l’argomento per cui il rinvio dell’approvazione sarebbe giustificato dal fatto che l’Amministrazione sarebbe tenuta a valutare anche le osservazioni o i documenti presentati tardivamente rispetto ai termini procedimentali.

Vero è che l’Amministrazione può effettuare tale valutazione ma questa è ammissibile solo quando l’apporto procedimentale intervenga prima della decisione finale, non potendo certo legittimare la richiesta di proroga sine die della definizione del procedimento perché un privato ha manifestato la mera intenzione di presentare ulteriori documenti, sconfinando nella mera eventualità “incerta an et quando”.

22) Con il TERZO MOTIVO è stato dedotto il vizio del difetto di istruttoria perché:

a) la Regione non avrebbe effettuato un’autonoma istruttoria essendosi limitata a recepire quella effettuata dal Comune che sarebbe inattendibile perché riguardante una porzione dell’areale (il piazzale capolinea degli autobus ATP confinante con la discarica), mentre la normativa tecnica regionale (Allegato 1 alla DGR n. 265/ 2010 sui criteri per definire di classi di pericolosità dei Piani di bacino) impone indagini relative all’intero corpo franoso;

b) i dati dell’interferometria satellitare di un Permanent Scatterer assunta dalla Regione contrasterebbero con il punto 2.4 dell’Allegato 1 della DGR 265/2010 secondo cui “i dati desunti da questa tecnica di indagine possono essere ritenuti significativi … solo se, all’interno del corpo geomorfologico esaminato, ricadono almeno 5 PS”;

c) difetterebbero altresì sufficienti indicatori geomorfologici quali segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi alla scala dell’intero versante, come sarebbe dimostrato dalla ricorrente con il documento 7.

Il motivo è infondato.

22.1) Preliminarmente il Collegio osserva la materia degli atti pianificatori nel settore geologico riguardano la tutela della salute umana e dell’integrità ambiente, sicché l’intera normativa di settore dev’essere interpretata alla luce dei principi generali di matrice europea di prevenzione e precauzione, recepiti anche dal D.lgs n. 152/2006 e a tali canoni devono ovviamente conformarsi anche i provvedimenti applicativi.

In particolare il principio di precauzione consente l’adozione di misure tempestive in presenza di rischi per l’incolumità delle persone o l’integrità dell'ambiente, anche nelle ipotesi in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio sicché, con espresso riferimento all’approvazione di varianti ai Piani di bacino “il principio di precauzione impone di dare assoluta prevalenza, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, alla protezione della salute e dell’ambiente, anche nelle ipotesi in cui la situazione di rischio idrogeologico sia solo potenziale (in argomento cfr., ex multis, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 17 novembre 2016, n. 2217; T.A.R. Sardegna, sez. II, 2 settembre 2011, n. 912)” (T.A.R. Liguria, sez. I, 4.4.2022 n. 261).

22.2) Il profilo a) è infondato perché la Regione:

i) non si è basata unicamente sulla relazione geologica presentata dal Comune di Uscio, ma ha motivato la decisione anche sui “dati interferometrici disponibili al Settore Assetto del Territorio per il periodo 2014-2019 [che] evidenziano nel piazzale A.T.P. la presenza di un PS (Permanent Scatterer) che nel suddetto periodo indica uno spostamento di circa 11 cm”;

ii) ha agito in conformità al parere favorevole alla variante espresso in data 6.10.2020 dalla Conferenza Operativa quale l’organo dell’Autorità di bacino competente ad esprimersi sulle proposte di variante;

iii) ha comunque ritenuto idonea (in applicazione del principio di precauzione) la determinazione del rischio derivante dalla relazione geologica del dott. Debellis del 23.3.2020 la quale, oltre ad avere effettuato un studio approfondito, ha inequivocabilmente concluso nel senso che “Si ritiene, in ultimo, che tale sito presenti criticità genetiche di versante che potenzialmente avrebbero dovuto inibire in passato la realizzazione di un corpo di discarica: la stratigrafia locale, le caratteristiche tettoniche e geotecniche dei terreni rendono, infatti, tale ambito significativamente problematico sotto il profilo della stabilità…”; tale relazione, pertanto, in base al principio di precauzione, ha costituito una delle componenti (ma non la sola, essendovi anche la rilevazione satellitare) di valutazione del rischio che hanno legittimamente determinato l’autorità procedente ad approvare la riclassificazione geologica del versante, quale misura tempestiva ed idonea in relazione ai rischi esistenti per l’incolumità delle persone e l’integrità dell'ambiente, anche nelle situazioni in cui i dati scientifici a disposizione possano consentire solo una valutazione potenziale del rischio (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 4.4.2022 n. 261).

22.3) Il profilo b) è infondato.

i) In primo luogo tali “indirizzi” regionali non hanno carattere vincolante e, comunque, non sono più applicabili in seguito alla riorganizzazione disposta con L. n. 221/2015 che ha spostato la competenza in materia di approvazione dei Piani di bacino dalle Regioni alle Autorità di bacino ultraregionali (art. 63, comma 10, lett. a del Tu Ambiente novellato).

ii) In ogni caso, anche se tali “indirizzi” fossero efficaci ed avessero natura vincolante, avendo natura regolamentare, risulterebbero comunque recessivi rispetto ai principi di prevenzione e precauzione che hanno invece rango di principi europei o, quantomeno, di norma nazionale primaria, con conseguente necessità di interpretazione conforme degli “indirizzi” suddetti e, in caso di impossibilità di effettuare tale operazione ermeneutica, con disapplicazione “normativa” di essi.

La presenza di frana attiva (o del potenziale rischio di essa) comporta un elevato pericolo per l’incolumità delle persone e per l’ambiente (anche a causa della particolare acclività del versante che si estende per 600 m ed ha un dislivello di 180 m.), con conseguente necessità di adottare la soluzione più cautelativa per prevenire danni ai beni protetti dai suddetti principi.

iii) Ad abundantiam si rileva che gli “indirizzi” regionali appaiono sostanzialmente rispettati perché:

iii.a) la previsione per cui “l’areale oggetto dello studio di approfondimento deve essere identificato nell’intero corpo di frana o in una porzione dello stesso caratterizzata, in ogni caso, da una propria identità e dinamica geomorfologica all’intero corpo di frana o ad una porzione dello stesso caratterizzata da propria identità e dinamica geomorfologica” ammette che le indagini possano avvenire anche su una “porzione” del corpo di frana, con conseguente attendibilità delle analisi geologiche effettuate dal Comune sul piazzale ATP perché tale area non è solo adiacente alla discarica, ma è anche posta a quota più alta di essa, con la conseguenza che la frana a monte si ripercuote sull’area a valle, con intuibili effetti;

iii.b) la Regione ha preso in considerazione anche le risultanze di un PERMANENT SCATTERER situato all’interno dell’areale della discarica e tale sistema di rilevazione ha evidenziato uno spostamento di ben 110 mm in meno di 6 anni, movimento ben superiore alla soglia minima di 2 mm annui previsti dalla stessa D.G.R. 265/2010, e tale importanza del movimento giustifica (se del caso mediante interpretazione conforme degli indirizzi o loro disapplicazione) il rilievo dato alle risultanze provenienti da un solo rilevatore invece che a plurimi rilevatori previsti in linea di massima dagli “indirizzi” suddetti.

22.4) Anche il profilo c) è infondato.

Si premette che la ricorrente richiama il documento 7 che peraltro non è reperibile in atti.

In ogni caso i menzionati indicatori morfologici della frana costituiscono elementi precursori o premonitori dell’attività franosa la cui importanza, tuttavia, è recessiva rispetto ai dati che rendono evidente il movimento del fronte come dimostrato, nel caso di specie, sia dalla relazione geologica presentata dal Comune di Uscio che dai rilevamenti satellitari di cui si è detto.

In ogni caso, come ammesso dalla stessa ricorrente, tali elementi premonitori sono stati effettivamente rilevati nel piazzale della ATP ed appaiono sintomatici di un gravissimo pericolo sia perché consistono in deformazioni morfologiche del terreno e crepe negli edifici di servizio, sia perché - come più volte ricordato - tale area ATP è situata a monte dell’acclive versante della discarica e nel medesimo senso del movimento franoso.

23) Conclusivamente il ricorso è infondato e dev’essere respinto.

24) La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente

Richard Goso, Consigliere

Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore