TAR Lazio (RM) Sez. V n. 1013 del 19 gennaio 2023
Acque.Servizio idrico integrato
E' evidente e innegabile l'obbligo ex lege dei Comuni interessati di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato, dal momento che il mancato trasferimento delle infrastrutture al gestore d'ambito equivale, di fatto, alla mancata adesione all'Autorità d'Ambito e, pertanto, è possibile, da parte dell’Amministrazione regionale, esercitare i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 172, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, al fine di perseguire l’obiettivo di realizzare l'unitarietà della gestione del servizio.
Pubblicato il 19/01/2023
N. 01013/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10642/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10642 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Trevi nel Lazio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 - Lazio Centrale – Roma e Città metropolitana di Roma, successore a titolo universale della Provincia di Roma, entrambi in persona Sindaco metropolitano di Roma carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
Conferenza dei Sindaci ATO 2 e Segreteria Tecnico Operativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti come tali in giudizio;
Commissario ad acta per l'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni Anticoli Corrado, Cerreto Laziale, Licenza e Trevi nel Lazio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (Lazio Centrale Roma) per il trasferimento delle infrastrutture idriche alla società ACEA ATO 2 S.p.A., gestore unico del servizio idrico dell’ATO 2, non costituito in giudizio
nei confronti
Acea ATO 2 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Borgognona 47;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione n. 397 del 7 giugno 2022 con la quale la Giunta regionale ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti del Comune di Trevi nel Lazio ai sensi degli artt. 153, co. 1, e 174, co. 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'ATO n. 2 – Lazio Centrale Roma;
- del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00086 del 23 giugno 2022, con il quale è stato nominato il Commissario ad acta;
- del decreto n. 3 del 26 giugno 2022 adottato dal Commissario ad acta per il trasferimento del servizio idrico integrato alla società ACEA ATO 2 S.p.A.;
- della nota prot. n. 2502 del 7 aprile 2022, con la quale la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci ATO n. 2 ha ritenuto non sussistere per la gestione dei servizi idrici dei comuni «in indirizzo» - tra cui il Comune di Trevi nel Lazio - «le condizioni necessarie per una eventuale salvaguardia» delle gestioni esistenti ai sensi dell'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- della nota prot. n. 483542 del 17 maggio 2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le note prot. n. 313037 del 30 marzo 2022, prot. n. 688 del 5/4/2022, prot. n. 848 del 3 maggio 2022, prot. n. 0001018/22 del 27 maggio 2022, prot. n. 483542 del 17 maggio 2022 e prot. n. 540576 del 31 maggio 2022, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio, tutti per quanto lesivi degli interessi dell'Amministrazione locale ricorrente.
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della deliberazione n. 397 del 7 giugno 2022 con la quale la Giunta regionale ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti del Comune di Trevi nel Lazio ai sensi degli artt. 153, co. 1, e 174, co. 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'ATO n. 2 – Lazio Centrale Roma;
- del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00086 del 23 giugno 2022, con il quale è stato nominato il Commissario ad acta;
- del decreto n. 3 del 26 giugno 2022 adottato dal Commissario ad acta per il trasferimento del servizio idrico integrato alla società ACEA ATO 2 S.p.A.;
- della nota prot. n. 2502 del 7 aprile 2022, con la quale la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci ATO n. 2 ha ritenuto non sussistere per la gestione dei servizi idrici dei comuni «in indirizzo» - tra cui il Comune di Trevi nel Lazio - «le condizioni necessarie per una eventuale salvaguardia» delle gestioni esistenti ai sensi dell'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- della nota prot. n. 483542 del 17 maggio 2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le note prot. n. 313037 del 30 maggio 2022, prot. n. 688 del 5 aprile 2022, prot. n. 848 del 3 maggio 2022, prot. n. 0001018/22 del 27 maggio 2022, prot. n. 483542 del 17 maggio 2022 e prot. n. 540576 del 31 maggio 2022, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio, tutti per quanto lesivi degli interessi dell'Amministrazione locale ricorrente, atti già impugnati con ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica notificato a mezzo posta elettronica certificata il 3 agosto 2022 e poi riassunto, a seguito di opposizione proposta ai sensi dell'art. 10, co. 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971, dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma ed iscritto al n. R.G. 10642/22;
- nonché del decreto n. 3 del 26 giugno 2022 adottato dal Commissario ad acta per il trasferimento del servizio idrico integrato alla società ACEA ATO 2 S.p.A.;
- della nota prot. 868038 del 13 settembre 2022, con la quale il Commissario ad acta ha comunicato che avrebbe, con successivo decreto, approvato la convezione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti dell'ATO n. 2 ed avrebbe sottoscritto il verbale di trasferimento delle reti, delle opere e degli impianti afferenti al servizio idrico integrato al gestore unico ACEA ATO n. 2 S.p.A.;
- del verbale di trasferimento del servizio idrico integrato del 20 settembre 2022, acquisito al protocollo del Comune di Trevi nel Lazio n. 6594 del 22 settembre 2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi dell'Amministrazione locale ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma nonché dell’Acea ATO 2.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il Comune di Trevi nel Lazio impugna i provvedimenti con i quali si dispone il trasferimento del servizio idrico alla società Acea ATO 2 S.p.A., gestore unico dell’ambito territoriale ottimale n. 2 (Lazio Centrale Roma), mediante la cessione gratuita delle infrastrutture idriche e la conclusione delle relative operazioni entro il 30 settembre 2022, secondo quanto stabilito dall’art. 147, comma 2-ter, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d’ora in poi, per brevità, d.lgs. n.152/2006).
A sostegno della propria domanda lo stesso affida il gravame proposto a tre motivi di ricorso aventi ad oggetto:
I. LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 97 E 114 COST. – LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 147, CO. 2-BIS, LETT. B), DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006 – LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 – IL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – IL DIFETTO DI PRESUPPOSTO – L’ECCESSO DI POTERE;
II. LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 97 E 114 COST. – LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 147, CO. 2-BIS, LETT. B), DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006 – LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZION E DELL’ART. 21-OCTIES DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 - LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, CO. 3, 3-BIS, 3-TER E 4, DELLA L.R. N. 6 DEL 1996 – L’INCOMPETENZA DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA.
III. – LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5, 97, 114 E 124 COST. – LA VIOLAZION E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 147, CO. 2-BIS, LETT. B), E 2-TER, 153, CO. 1, E 172, CO. 4, DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006 – LA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 49, 66 E 67 DELLO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO – IL PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI – LA MANCATA ACQUISIZIONE DEL PARERE – LA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE – L’ECCESSO DI POTERE.
Si deduce che, pur rientrando il trasferimento dei servizi idrici nell’ambito della milestone (M2C4-2) del PNRR, l’obiettivo in questione non può essere attuato in pregiudizio delle gestioni esistenti e salvaguardate ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, dal momento che, come stabilisce il richiamato comma 2-ter, confluiscono nella gestione unica del servizio idrico integrato solo quei servizi gestiti in forma autonoma per i quali “l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b)”.
Si contesta, inoltre, che l’esternalizzazione della gestione autonoma del servizio idrico sia stata forzosamente disposta con il trasferimento al Gestore unico, senza che l’Autorità d’ambito si sia espressa, mediante un’apposita decisione dell’organo competente, sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 147, co. 2-bis, lett. b), del d.lgs. citato, e ciò considerato che l’impugnata nota prot. n. 2502 del 7 aprile 2022 si è limitata ad escludere la sussistenza delle condizioni di cui al solo co. 2-bis, lett. a), senza procedere ad alcuna verifica, per ciò che concerne specificamente il Comune di Trevi nel Lazio, circa la sussistenza delle condizioni di cui alla successiva lett. b).
Si sostiene, in proposito, l’illegittimità dell’attività amministrativa per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, e quindi per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento che, laddove fosse stata correttamente effettuata dall’Amministrazione, avrebbe consentito al Comune di evidenziare l’errore in cui era incorsa.
Si lamenta l’incompetenza della Segreteria tecnico-operativa della Conferenza dei sindaci, essendo la verifica dei presupposti per il mantenimento della gestione autonoma del servizio idrico di competenza dell’Autorità d’ambito (e quindi della Conferenza dei sindaci e dei Presidenti di Provincia), spettando, invece, alla Segreteria lo svolgimento di meri compiti di supporto e di esecuzione delle decisioni della Conferenza, ma non anche di poteri decisori.
Infine, si contesta l’illegittimità del provvedimento con il quale la Regione ha esercitato il potere sostitutivo, non essendo stato previamente richiesto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, come richiesto dall’art. 49 dello Statuto regionale, e per mancata adozione da parte della Regione della disciplina legislativa sulle modalità del relativo esercizio. A ciò si aggiunga l’illegittimità del provvedimento regionale per incompetenza della Giunta ad esercitare il potere sostitutivo che, ai sensi del Codice dell’Ambiente, invece, spetterebbe al Presidente della Giunta.
Con l’atto di motivi aggiunti vengono sostanzialmente reiterati i profili di gravame del ricorso introduttivo con riferimento ai successivi atti adottati dal Commissario ad acta per il trasferimento del servizio idrico integrato alla società Acea ATO 2 S.p.A.
Nel corso del giudizio, si sono ritualmente costituite la Regione Lazio, l’Ente di Ambito e la controinteressata con memorie e documenti volti innanzitutto a contrastare la domanda azionata con il ricorso introduttivo e quindi, a cascata, quella dei successivi motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, stante il rigetto nel merito dei motivi di gravame.
La risoluzione della questione problematica posta al centro del presente giudizio presuppone la ricostruzione del quadro normativo vigente in materia.
L’obbligo del trasferimento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture idriche di proprietà comunale al gestore del servizio idrico integrato può essere fatto risalire, infatti, alla legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36).
Tale legge ha introdotto per la prima volta il concetto di servizio idrico integrato, descritto all’art. 4 come: “l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque”, il quale rientra nelle funzioni dei Comuni all'interno di ambiti territoriali ottimali (cd. ATO), individuati in base al bacino idrico e alla dimensione gestionale, in vista dell’obiettivo del superamento del frazionamento territoriale, gestionale e funzionale.
Al fine di attuare una razionalizzazione e una gestione unitaria della risorsa idrica la medesima legge, agli artt. 8 e 9, ha previsto che le Regioni provvedessero alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, disciplinando le forme e i modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nello stesso ambito, a pena dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato nei confronti delle Regioni e da parte delle Regioni nei confronti degli enti locali inadempienti.
In attuazione della normativa nazionale, la Regione Lazio, con la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36”) al suo articolo 2, comma 1, ha delimitato e definito gli Ambiti Territoriali Ottimali (AA.TT.OO.) del Lazio tra i quali l’A.T.O. 2 (Lazio Centrale Roma).
La medesima legge regionale n. 6/1996, all’art. 4, disciplinando le modalità di cooperazione, ha stabilito, altresì, che: “Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione: a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990…”.
Di conseguenza, i Comuni ricadenti nell’A.T.O. 2 (Lazio Centrale Roma) hanno optato per la forma della cooperazione prevista dalla lett. a) del succitato articolo ovvero mediante la stipulazione di una convenzione di cooperazione sottoscritta il 9 luglio 1997, con l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla concessionaria Acea ATO 2 S.p.A., giusta convenzione di gestione sottoscritta il 6 agosto 2002.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 (recante “Norme in materia ambientale, anche in considerazione della necessità di recepire la Direttiva Europea Quadro sulle acque 2000/60/CE”), è stato confermato l’impianto della legge Galli.
Nello specifico, è stato affermato l’obbligo del trasferimento delle infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico (per brevità SII) previsto dall’art. 153, comma 1 -il quale prescrive che: “le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”-e rafforzato l’intento del superamento delle frammentazioni esistenti in materia di gestione del servizio idrico attraverso l’attribuzione ad un unico Ente, ovvero l’Autorità d’ambito, dell’esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato.
Con l’art. 7, comma 1 lettera f), della legge 11 novembre 2014, n. 164 - di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 cd. Sblocca Italia - in considerazione della perdurante situazione di frammentarietà della gestione del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, mediante l’introduzione di termini più stringenti relativamente agli adempimenti riguardanti la concessione d’uso gratuito delle infrastrutture idriche, è stato modificato il richiamato art. 153 del d.lgs. n. 152/2006, nei sensi di seguito riportati: “Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”.
Risulta evidente e innegabile, dunque, l'obbligo ex lege dei Comuni interessati di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato, dal momento che il mancato trasferimento delle infrastrutture al gestore d'ambito equivale, di fatto, alla mancata adesione all'Autorità d'Ambito e, pertanto, è possibile, da parte dell’Amministrazione regionale, esercitare i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 172, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, al fine di perseguire l’obiettivo di realizzare l'unitarietà della gestione del servizio.
Al riguardo, va osservato che, a fronte dell’omissione dei Comuni interessati, la Regione Lazio può avviare le procedure sostitutive, in applicazione degli articoli 153 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 (le quali, sostanzialmente, prevedono un potere analogo a quello già contemplato dall’art. 10 della legge regionale n. 6/1996 e dall’art. 172, comma 4, d.lgs. n. 152/2006).
Con la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione, quindi, il Comune di Trevi ha assunto, unitamente ad altri Comuni interessati, l’obbligo di affidare al Gestore unico dell’ATO2 il proprio servizio idrico.
Sul punto, può citarsi la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2913 del 14 giugno 2017, nella parte in cui stabilisce che “poiché l’ATO è una forma di cooperazione volontaria, basata sulla convenzione perfezionata, come già detto, ai sensi della l.r. n. 6 del 1996, sussiste l'obbligo dei comuni di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato anche per un ulteriore titolo, che si pone sul piano non normativo ma negoziale, consistente nella convenzione di cooperazione che i Comuni appellanti hanno sottoscritto, nella parte in cui gli stessi si impegnano, in vista del trasferimento al gestore, alla ricognizione delle opere e degli impianti.” (nello stesso senso Cons. di Stato, Sez. V, 16 maggio 2017, n. 2320 e 16 marzo 2022, n.1853).
La Regione Lazio, quindi, -anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali emersi in merito all’esercizio dei poteri sostitutivi in relazione al trasferimento dei servizi idrici comunali al soggetto gestore unico-, ha correttamente attivato la procedura di cui agli articoli 153, 1° comma, e 172, 4° comma, del d. lgs. n. 152/2006.
Non sussiste, pertanto, alcun difetto di motivazione, in quanto dalla documentazione depositata in atti emerge che il Comune ricorrente non aveva le caratteristiche per poter essere escluso dal conferimento; per l’effetto, lo stesso - fin dalla precedente diffida del 2018 - conosceva le ragioni della propria inadempienza e dell’impossibilità di applicare l’art. 147, co. 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006.
Da quanto esposto risulta evidente che, nel caso oggetto di esame, non è dato ravvisare alcuna violazione del richiamato art. 147, comma 2 bis lett. b), e tanto meno i dedotti vizi di difetto di istruttoria e mancata comunicazione di avvio del procedimento.
In ogni caso, è decisivo il rilievo che, quando anche si opinasse la violazione dell’art.7 della legge n. 241 del 1990, troverebbe comunque applicazione il successivo art. 21 octies, risultando evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in virtù delle sovraordinate coordinate normative.
A ciò si aggiunga che in tutti i provvedimenti il Comune di Trevi nel Lazio è inserito tra i Comuni obbligati a conferire le infrastrutture idriche al Gestore unico e tali precedenti atti e provvedimenti non risultano previamente impugnati dal medesimo, facendo - peraltro - emergere il difetto d’interesse rispetto alle censure mosse con il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che la nota del 7 aprile 2022 è stata adottata da un soggetto incompetente, ovvero la Segreteria tecnico operativa (per brevità STO) dell’Ente di governo, mentre il più volte richiamato art. 147, comma 2 bis lett. b), prescrive che l’accertamento dell’esistenza dei requisiti sia condotto dall’Ente di governo, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci che, ai sensi della Convenzione di cooperazione, esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità connesse con l’organizzazione e la gestione del SII.
Invero, la STO ha semplicemente predisposto, su incarico della Conferenza dei Sindaci (giusta delibera n. 2/2008), le periodiche Relazioni sullo stato dei trasferimenti. In tutti tali atti istruttori, Trevi è stato inserito tra i Comuni obbligati al trasferimento delle proprie infrastrutture idriche.
Sulla base dell’istruttoria svolta dalla STO, la Conferenza dei Sindaci ha quindi adottato, nella seduta del 27 novembre 2020, la Convenzione integrata per l’affidamento del SII dell’ATO2: la Convenzione iscrive il Comune di Trevi nel Lazio tra quelli inseriti nel perimetro amministrativo della gestione del SII da parte del gestore unico.
Con riferimento, poi, al contestato coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie Locali, si deve osservare che il parere motivato dell’organo consultivo risulta correttamente richiesto.
Il suddetto parere, correlato all’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Lazio (attraverso l’azioni congiunta del Presidente della Regione e della Giunta) è obbligatorio - quindi, non può non essere preventivamente richiesto pena la illegittimità del procedimento amministrativo necessario all’approvazione della deliberazione di Giunta regionale e del conseguente decreto del Presidente di nomina del commissario ad acta- ma certamente non vincolante.
Orbene l’art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che: “In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.”.
In estrema sintesi dunque:
a) il parere è stato regolarmente richiesto al Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’art. 49, comma 3, dello Statuto regionale nella seduta del 27 dicembre 2019;
b) decorso il termine legittimante la Giunta Regionale e il Presidente hanno esercitato i rispettivi poteri sostitutivi con la deliberazione della Giunta Regionale n. 397 del 7 giugno 2022 e con il decreto n. T00086 del 23 giugno 2022.
Del pari infondata è la censura circa l’incompetenza della Giunta regionale ad esercitare i poteri sostitutivi, essendo detti poteri attribuiti dal T.U. ambiente al Presidente della Regione.
In disparte la considerazione che il Commissario ad acta sia stato nominato con decreto del Presidente della Regione e non con delibera di Giunta regionale – già di per sé sufficiente a dimostrare l’infondatezza della censura – ciò che merita di essere rilevato è che nell’ordinamento della Regione Lazio, i poteri sostitutivi sono espressamente attribuiti dallo Statuto regionale alla Giunta regionale e non al Presidente della Regione.
La ripartizione delle funzioni tra gli organi regionali è sicuramente materia di competenza della Regione; competenza che viene esercitata mediante l’adozione dello Statuto ai sensi dell’art. 123 della carta costituzionale.
L’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi degli articoli 153, comma 1, e 172, comma 4, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e conformemente all’articolo 49 dello Statuto Regionale, consiste nella deliberazione assunta dalla Giunta Regionale che esercita il potere sostitutivo nei confronti del Comune di Trevi nel Lazio per il trasferimento del servizio idrico integrato a favore del gestore unico dell’ATO2 e, di conseguenza, procede alla nomina del commissario ad acta.
I provvedimenti censurati appaiano quindi immuni dai vizi di eccesso di potere e violazione o falsa applicazione della legge, avendo l’Amministrazione esercitato i poteri sostitutivi in stretta aderenza alle previsioni normative vigenti in materia.
In conclusione il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto, siccome infondato.
Le spese di giudizio possono essere compensate alla luce del complessivo andamento della complessa vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore