SEZ. 3 SENT. 02125 DEL
17/01/2003 (UD.27/11/2002) RV.
223291
PRES. Postiglione A
REL. Novarese F
IMP. Ferretti E
PM. (Conf.) Hinna Danesi F
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuto - Nozione -
Dipendenza dalla possibilita' di riutilizzazione economica -
Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22
In tema di gestione dei rifiuti deve
intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che
cio' avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero.
E cio' sia per l'interpretazione della nozione legislativa nazionale,
di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sia per le affermazioni
della Corte di Giustizia della Comunita' Europea, le cui decisioni
sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito nazionale,
secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel
senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di
riutilizzazione economica, atteso che la protezione della salute
umana e dell'ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora
l'applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta
dipendere dall'intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione
economica da parte di altri delle sostanza o degli oggetti di cui ci si disfa (o
si sia deciso o si abbia l'obbligo di disfarsi).