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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n.149
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.
Gazzetta Ufficiale N. 86 del 12 Aprile 2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione
della citata direttiva 2000/53/CE;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare
disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare la procedura d'infrazione
avviata dalla Commissione europea;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni
necessarie, al fine di conformare le disposizioni contenute nel
predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive, della salute e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003»,
le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L. 269 del 21 ottobre 2000.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca:
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso.» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
17 agosto 2005, n. 168, recante: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
recante disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' di settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni in materia di organico del personale della
carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso
e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe
legislative». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
2005, n. 194:
«5. Al fine di superare la procedura d'infrazione
avviata dalla Commissione europea per non corretta
trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai
veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1
e 2 dell'art. 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della
citata direttiva 2000/53/CE.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali,» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, citato nelle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come
definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), e ai relativi
componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il
veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo
di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti
forniti dal produttore o di altri componenti il cui
montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme
comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 3 e all'art. 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'art. 4,
paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva
70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7 sul reimpiego e sul
recupero.
4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in
particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni
atmosferiche e sonore, nonche' di protezione del suolo e
delle acque.».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
c) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal
detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di
veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore
dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che,
accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo
certificato di rottamazione al detentore;»;
d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore
per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di
interesse storico o collezionistico».
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 3, del citato decreto
legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle
categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della
direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote
come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione
dei tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla
lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui
che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) "produttore", il costruttore o l'allestitore,
intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o
l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la
quantita' e la pericolosita' per l'ambiente del veicolo
fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo
compongono;
f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza,
di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di
frantumazione, di recupero o di preparazione per lo
smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le altre
operazioni eseguite ai fini del recupero o dello
smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti
effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso
un impianto di cui alla lettera o);
g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui
all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato
I, punto 6;
gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per
ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo gia' sottoposto
alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione,
allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in
pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo
gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo
riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche
destinate al recupero, anche energetico, o allo
smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai
sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n.
22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune
delle attivita' di trattamento di cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di
cui alla lettera o) autorizzato ai sensi degli articoli 27
e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua
almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed
alla demolizione del veicolo fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali i
componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo
stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di
produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione
originaria o per altri fini, escluso il recupero di
energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di
rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti,
ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui
all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui
all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) "operatori economici", i produttori, i
distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le
compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
di demolizione, di frantumazione, di recupero, di
riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il
trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi
componenti e materiali;
v) "sostanza pericolosa", le sostanze considerate
pericolose in base alla direttiva 67/548/CEE e successive
modifiche;
z) "informazioni per la demolizione", tutte le
informazioni necessarie per il trattamento appropriato e
compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del
comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta,
effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto
autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la
consegna al concessionario o gestore dell'automercato o
della succursale della casa costruttrice che, accettando di
ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto rilascia il
relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in
materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e
non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento
dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche'
giacente in area privata, risulta in evidente stato di
abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi
del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa
disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di interesse
storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati
in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi
smontati.».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 5
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e' consegnato al concessionario» sono
sostituite dalle seguenti: «puo' essere consegnato al
concessionario»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna
e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui
al comma 6»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori
uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o
indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri
di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.»;
d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui
al comma 15» sono soppresse;
e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in
carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e
amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo» sono
sostituite dalle seguenti: «, in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione
conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della
descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche' dell'impegno a
provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»;
f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati
identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso
veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se
assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del
veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse;
g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro
sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di
raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il
certificato di rottamazione, conservandone copia.» sono soppresse;
h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di
raccolta del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in
cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo»;
i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al
concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice
o dell'auto mercato» e la parola: «direttamente» sono soppresse;
l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche»
sono sostituite dalla seguente: «e»;
m) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene
esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del
concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice
o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore
dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato
di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare
restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e
le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite
dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
358. Il veicolo fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo
previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.»;
n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.»
sono soppresse;
o) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6
e7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita'
penale, civile e amministrativa connesse alla proprieta' e alla
corretta gestione del veicolo stesso.»;
p) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente
fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle
riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto
dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore
autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
u).».
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 5, del citato decreto
legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla
demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'
essere consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per
la successiva consegna ad un centro di raccolta qualora
detto concessionario o gestore intenda accettarne la
consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di
rottamazione di cui al comma 6.
2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5,
la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta,
effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1,
avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del
valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi
i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo
dal Pubblico registro automobilistico, di seguito
denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello
stesso veicolo al centro di raccolta avvero alla
concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i
veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2,
organizzando, direttamente o indirettamente, su base
individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta
opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il
ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di
rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo
consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta
cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe,
del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
titolare del centro rilascia al detentore del veicolo
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti
di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA, e al trattamento del
veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta ovvero del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
o titolare restituisce il certificato di proprieta', la
carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo
fuori uso puo' essere cancellato dal P.R.A. solo previa
presentazione della copia del certificato di rottamazione.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al
trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal
PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare del centro di
raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di
entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita'
alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e'
soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro
luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art.
159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel
caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui
ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso
dalle responsabilita' penale, civile e amministrativa
connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del
veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati
membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in
conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione,
di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia
tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di
rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore
autorizzato alla raccolta di cui all'art. 3, comma 1,
lettera u).».
Art. 4.
Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono
inserite le seguenti «di cui all'allegato II»;
b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente:
«Tale autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un riferimento
esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;
c) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione
del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale
della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a
impianti autorizzati per il trattamento, e' consentito fino a un
massimo di trenta giorni.».
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 6, del citato decreto
legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 6 (Prescrizioni relative al trattamento del
veicolo fuori uso). - 1. Gli impianti di trattamento di cui
all'art. 3, comma 1, lettera o), si conformano alle
pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
2. Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3,
comma 1, lettera f), sono svolte in conformita' ai principi
generali previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti
prescrizioni dell'allegato I, nonche' nel rispetto dei
seguenti obblighi:
a) effettuare al piu' presto le operazioni per la
messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui
all'allegato I, punto 5;
b) effettuare le operazioni per la messa in
sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori
uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli
eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle
operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di
cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo
identificabili, secondo quanto disposto in sede
comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti
pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito
dei componenti in modo da non comprometterne la
possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
3.-7. (Omissis).
8. In conformita' al disposto dell'art. 28, comma 3,
del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al
comma 1 dello stesso art. 28 e' rilasciata agli impianti di
trattamento disciplinati dal presente decreto per un
periodo di cinque anni ed e' rinnovabile, con le modalita'
stabilite al citato comma 3. Tale autorizzazione dovra'
contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli
obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso
di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, e' registrato
ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta
autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile per un periodo
di otto anni.
8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di
produzione del rifiuto - presso il concessionario, il
gestore della succursale della casa costruttrice o
l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati
per il trattamento, e' consentito fino a un massimo di
trenta giorni.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal
veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme
sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni
atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con la
gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei
componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche',
come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal
punto di vista ambientale.»;
b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli
operatori economici garantiscono che:»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento
comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai
materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del
modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita'
previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta
comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o
loro componenti.».
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 7, del citato decreto
legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 7 (Reimpiego e recupero). - 1. Ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori
uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla
sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni
atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con
la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il
reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non
reimpiegabili, nonche', come soluzione privilegiata, il
riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.
2. Gli operatori economici garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso
prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di
reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del
peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di
reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari
almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per
anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio
1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per
anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per
anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli
fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per
anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per
anno.
2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti
di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai
veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed
avviati al recupero, avvalendosi del modello di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita'
previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti
alla predetta comunicazione anche tutti coloro che
esportano veicoli fuori uso o loro componenti.
- La direttiva 75/442/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
L. 194 del 25 luglio 1975.
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: «Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale.».
Art. 6.
Modifiche all'articolo 8, comma 4
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalita' di
cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 8, del citato decreto
legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 8 (Gestione del veicolo fuori uso). - 1. Per
garantire un elevato livello di tutela ambientale
nell'esercizio delle attivita' di trattamento del veicolo
fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti
o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita'
produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta
misure per favorire e per incentivare:
a) gli accordi di cui all'art. 12, comma 1, ed altre
forme di collaborazione tra gli operatori economici,
finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti
i veicoli fuori uso;
2) l'organizzazione di una rete di centri di
raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento
efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare
riferimento a quelli con valore di mercato negativo o
nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di
raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei
ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento
del veicolo fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei
materiali che non e' possibile o conveniente reimpiegare o
riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il
monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei
relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione
post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del
residuo di frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni
previste all'art. 6, commi 1 e 2;
d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle
imprese che effettuano le attivita' di trattamento a
sistemi certificati di gestione dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di
sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei
materiali riciclati, in particolare non metallici,
individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per
operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta,
lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i
materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli
operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati
standard di qualita' dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per
l'impiego di quantita' crescenti di materiale riciclato,
anche al di fuori del settore automobilistico.
3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti
locali interessati ed anche con appositi accordi,
iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio,
il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori
uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o
materiali. In particolare, al fine di ridurre lo
smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine
di priorita', il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero
energetico.
4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, di cui all'art. 30, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede,
avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di
gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai
relativi componenti e materiali ed al controllo del
raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente
decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e
di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione
non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 7.
Modifiche all'articolo 10, comma 1
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle
seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati».
2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 la parola: «pertinenti» e' soppressa.
3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 dopo le parole: «supporto informatico» sono inserite le
seguenti: «, concordate con i gestori degli impianti di trattamento
autorizzati».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il
comma 2 e' soppresso.
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 10, del citato decreto
legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
- 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi
dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a
disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le
informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o
su supporto informatico, concordate con i gestori degli
impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni
devono consentire di identificare i diversi componenti e
materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze
pericolose in esso presenti.
2. (Soppresso).
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il
produttore di materiali e di componenti, utilizza, per
detti materiali e componenti, le norme di codifica previste
dalla decisione 2003/138/CE.».
Art. 8.
Modifiche all'articolo 11, comma 2
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30
aprile».
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite
dalle seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi
pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori
delle succursali delle case costruttrici o degli automercati».
3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
2003 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di
acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono
determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».
Nota all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 11, commi 1 e 2 del citato
decreto legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato
dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 11 (Trasmissione di dati e di informazioni). - 1.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed
il Ministro delle attivita' produttive trasmettono alla
Commissione delle Comunita' europee, ogni tre anni ed entro
nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in
esame, una relazione sull'applicazione delle disposizioni
del presente decreto, utilizzando i dati comunicati
dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione
riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile
2002.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno e, per il 2003,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle
immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare
precedente, i dati relativi ai certificati di rottamazione
emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari,
dai gestori delle succursali delle case costruttrici o
degli automercati. Le modalita' di acquisizione e
trasmissione dei dati di cui al presente comma sono
determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di
competenza.».
Art. 9.
Modifiche all'articolo 12, comma 1
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere a), b), c) e d)».
3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono
esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi
stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione
europea;
d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune
misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali
accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato
raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita'
competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza
delle misure previste dal presente decreto.».
Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 12, del citato decreto
legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 12 (Accordi volontari). - 1. Fatti salvi i
principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo'
stipulare, con i settori economici interessati, accordi e
contratti di programma per dare attuazione alle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5 comma
1, all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'art.
10, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonche'
per precisare le modalita' di applicazione dell'art. 5,
commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i
seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti
scadenze, nonche' le modalita' per il monitoraggio ed il
controllo dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle
Comunita' europee;
d) prevedere l'accessibilita' al pubblico dei
risultati conseguiti;
d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali
accordi devono essere controllati con cadenza individuata
nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorita'
competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le
opportune misure per esaminare i progressi compiuti
nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di
mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli
accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte le
misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal
presente decreto.».
Art. 10.
Modifiche all'articolo 13, comma 3
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di
cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 5, commi 6 e 7».
Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. Chiunque effettua attivita'
di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti
dei relativi componenti e materiali in violazione dell'art.
6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del certificato di cui
all'art. 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel
caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non
conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si
applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'.
4. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8,
9, 10 e 11, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o
componenti di veicoli in violazione dei divieto di cui
all'art. 9 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazlone degli obblighi derivanti
dall'art. 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista
dall'art. 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o
inesatto, e' punito con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto e per la
destinazione dei relativi proventi si applica quanto
stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
Art. 11.
Modifiche all'articolo 15, comma 5
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2003 alla fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo:
«Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo
5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi
derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a
partire dal 1° luglio 2002.».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il
comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono
soppresse.».
Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 15 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2003, cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.-4.
(Omissis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2
e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del
veicolo, di cui allo stesso art. 5, commi 2, 3 e 4, si
applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a
partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul
mercato anteriormente al 1° luglio 2002. Nelle more del
conseguimento delle obbligazioni di cui all'art. 5, i
produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali
costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul
mercato a partire dal 1° luglio 2002.
6. L'entita della garanzia finanziaria prevista
dall'art. 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 puo'
essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di
trattamento sono registrati ai sensi del regolamento (CE)
n. 761/01.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio
recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni
di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di
quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso
veicolo individuate all'allegato III.
8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del
veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle
imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni,
e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di
revisione singola previste dall'art. 80 del dcreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai
commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita'
autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al
cliente.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le disposizioni dell'art. 46 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli
individuati all'art. 1, comma 1, e definiti all'art. 3,
comma 1, lettera a).
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e delle infrastrutture e dei
trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed
aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita'
alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
11-bis. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a
motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono
soppresse.
12. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione le norme del presente
decreto, afferenti a materia di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.».
Art. 12.
Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II
punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto
5) e' sostituito dal seguente:
«5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto
2. e' sostituito dal seguente:
2.
a) Alluminio destinato a lavorazione
meccanica contenente, in peso, il 2%
o meno 1° luglio 2005 (1)
b) Alluminio destinato a lavorazione
meccanica contenente, in peso, 1'1%
o meno di piombo in peso 1° luglio 2008 (2)
3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data
prevista al punto 3., seconda colonna, e' soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 12:
- Gli allegati IV e II del citato decreto legislativo
n. 209 del 2003, come modificati dal presente decreto,
cosi' recitano:
«Allegato IV
(articolo 5, comma 7)
Requisiti minimi per il certificato di rottamazione
Il certificato di rottamazione di cui all'art. 5, comma
7, deve indicare e includere:
1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di
registrazione o di identificazione dello stabilimento o
dell'impresa che rilascia il certificato;
2) il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente
che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o
all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione
o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che
rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato e'
rilasciato da un produttore, da un distributore o da un
operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di
raccolta;
4) la data e l'ora di rilascio del certificato di
rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del
veicolo da parte del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;
6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
7) il numero di identificazione del veicolo, vale a
dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
8) il nome, il luogo e la data di nascita,
l'indirizzo, la nazionalita', gli estremi del documento di
identificazione e la firma del detentore che consegna il
veicolo e, nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un
soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la
data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' dello stesso
proprietario.».
«Allegato II
(articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti ai quali non si applica
il divieto previsto dall'art. 9, comma 1
* pag 12
* pag. 13