Cass. Sez. 3, Sentenza n. 340 del 11/01/2007 (C.c. 26/09/2006 )
Presidente: Lupo E. Estensore: Tardino
Imputato: P.M. in proc. Pagliuca.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Sequestro preventivo - Prosecuzione dei lavori - Nuova ipotesi di reato - Sussistenza - Condizioni.

Nell'ipotesi che successivamente al provvedimento di sequestro preventivo vengano eseguiti sull'immobile ulteriori e diversi lavori possono sussistere gli estremi di una autonoma violazione di legge, così che spetta al Pubblico Ministero valutare la presenza dei presupposti per l'iscrizione di separata notizia di reato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio

Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 26/09/2006

Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - SENTENZA

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 878

Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 012573/2006

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
nei confronti di:
1) PAGLIUCA CESARE N. IL 11/10/1942;
avverso ORDINANZA del 08/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI POPOLO, che richiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Nessuno per la difesa.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'8/3/2006 il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame di Pagliuca Cesare, annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. di quel Tribunale su un suo immobile considerato abusivo ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, e per la cui normativa risultava indagato.
Ricorreva per Cassazione il P.M. di quel Tribunale, che deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 321 c.p.p., comma 1 e art. 649 c.p.p.; D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.
Osservava, tra l'altro, come il Tribunale avesse potuto correttamente rilevare l'esistenza di un giudicato ("ne bis in idem") solo che fosse stato accertato che l'immobile non aveva subito ulteriori interventi di strutturazione: perché, diversamente, come nel caso di specie nel quale erano stati rilevati dei mutamenti edificatori - ancorché non ritenuti sostanziali - è illegittima l'affermazione (che, appunto, veniva contestata), secondo la quale il P.M. non possa instaurare un nuovo procedimento penale: trattandosi, comunque di una prosecuzione di lavori in ogni caso illecita e penalmente rilevante. Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
Il punto centrale della discrasia logica illustrata dal procuratore ricorrente insiste sulla rilevata preclusione di quel principio del "ne bis in idem" con riferimento ad altro procedimento pendente: che avrebbe fatto ritenere al Tribunale del riesame l'identità dell'immobiliare - e degli stessi fatti per cui è in corso un procedimento penale (allo stato in fase dibattimentale) - con l'immobile al quale il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva imposto, con decreto in data 2.2.2006, il vincolo reale del sequestro preventivo.
In punto di fatto il Tribunale aveva considerato come, all'esito degli accertamenti di p.g., fosse stato rilevato il completamente della tamponatura in muratura e con infissi in alluminio su un preesistente parapetto, in relazione al quale era pendente un procedimento penale. Sulla base di questa situazione il G.I.P., in accoglimento della richiesta di sequestro preventivo da parte del P.M., aveva assoggettato a vincolo il manufatto, richiamando espressamente la normativa di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44. Il provvedimento di annullamento del Tribunale del riesame - e da cui il richiesto controllo di legalità - era stato giustificato in ragione della sommaria descrizione dell'ipotesi accusatoria delineata dal P.M. e ribadita dal G.I.P..
Da quanto in precedenza discusso il Tribunale avrebbe bene potuto rilevare "l'exceptio indicati" nel caso in cui fosse stato accertato che l'immobile non aveva subito alcun trattamento strutturalmente modificativo, e che, pertanto, la correlata annotazione (in atti) della Polizia Municipale era stata oggetto di un evidente travisamento; ma come asserito dal ricorrente, e come sostanzialmente non contestato, risultava agli atti dimostrato che, anche se dal Tribunale ritenuti "non sostanziali", certi cambiamenti strutturali c'erano stati effettivamente così che il P.M. avrebbe potuto correttamente promuovere un nuovo procedimento penale: anche perché la "prosecuzione dei lavori" era stata argomentatamente considerata penalmente rimarchevole.
Per altro verso si deve, altresì, ritenere che, anche quando il contestato intervento edilizio fosse stato erroneamente qualificato come conservativo o di completamento, neppure in questo caso si sarebbe potuto configurare un'ipotesi di giudicato, perché dalla stessa ordinanza impugnata si evince che l'originaria tettoia era abusiva (tanto da essere stata penalmente perseguita ed essere oggetto di condono): per cui in nessun caso si sarebbero potuti effettuare lavori apprezzabili su di essa ..., prima che il Comune rilasciasse il permesso in sanatoria.
Per il resto, e con riguardo alla dedotta genericità del provvedimento di sequestro, risulta - ed è incontrovertibile per essere desumibile dalla stessa ordinanza del Tribunale del riesame e dal citato decreto del G.I.P. - che si era proceduto per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 con riguardo all'abusiva realizzazione di un edificio a destinazione commerciale di mq. 500:
da cui il manifesto vincolo pertinenziale tra il detto edificio abusivo e il reato per cui si procedeva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2007