Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11541 del 16/02/2006 Ud.
(dep. 31/03/2006 ) Rv. 233676
Presidente: Lupo E. Estensore: Franco A. Relatore:
Franco
A. Imputato: P.G. in proc. Giuliano ed altro. P.M. Favalli M.
(Diff.)
(Rigetta, Trib.Vibo Valentia, sez.dist.Tropea, 1 Dicembre 2004)
Urbanistica - Demanio marittimo - Innovazioni non autorizzate - Non
integranti una occupazione abusiva - Configurabilità del
solo
reato di innovazioni abusive - Momento di cessazione della permanenza -
Individuazione.
In tema di tutela del demanio, qualora le innovazioni non autorizzate
su area demaniale non determinino una occupazione abusiva dell'area, o
un ampliamento di quella legalmente autorizzata, si configura il solo
reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale, e
non anche quello di arbitraria occupazione a natura permanente, con
conseguente sua consumazione al momento di ultimazione delle opere che
costituiscono l'innovazione non autorizzata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 16/02/2006
Dott. SQUASSONI Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 283
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 35445/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di
Catanzaro;
avverso la sentenza emessa il 1 dicembre 2004 dal giudice del tribunale
di Vibo Valentia, sezione distaccata di Troppa;
nei confronti di:
Giuliano Giuseppe e di Pontoriero Francesco Pietro;
udita nella pubblica udienza del 16 febbraio 2006 la relazione fatta
dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Favalli Mario, che ha concluso per l'annullamento della
sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Catanzaro;
udito il difensore avv. Falcolini Enrico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuliano Giuseppe e Pontoriero Francesco Pietro vennero rinviati a
giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.
per avere, in data 14 marzo 2000, mediante l'uso di mezzi meccanici
occupato abusivamente una superficie del demanio marittimo mediante lo
spostamento di alcuni massi nello specchio d'acqua antistante la
spiaggia.
Il giudice del tribunale di Vibo Valentia, sezione distaccata di
Troppa, con sentenza del 1 dicembre 2004, dichiarò non
doversi
procedere net confronti degli imputati per essere il reato estinto per
prescrizione.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d'appello di Catanzaro eccependo che si tratta di reato
permanente e non istantaneo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
Gli artt. 1161 e 54 cod. nav., infatti, prevedono due distinti reati:
quello di abusiva occupazione di spazi del demanio marittimo e quello
di esecuzione su tali spazi di innovazioni non autorizzate, che possono
anche non dar luogo ad occupazione abusiva.
Nel caso di specie, risulta che i due imputati (il Giuliano quale
gestore di un campeggio ed il Pontoriero quale conducente di un
escavatore) il 14 marzo 2000 furono sorpresi da un elicottero dei
carabinieri mentre stavano spostando alcuni massi dallo specchio
d'acqua antispante la spiaggia del campeggio (che, a loro dire, erano
stati ivi portati dalle mareggiate invernali). È quindi
evidente
che la condotta posta in essere dagli imputati non dette luogo a
nessuna occupazione abusiva di spazi del demanio marittimo, ma solo ad
una innovazione non autorizzata eseguita in uno spazio demaniale.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il
Collegio ritiene di dover confermare, qualora le innovazioni non
autorizzate non determinino una abusiva occupazione dell'area demaniale
(o un abusivo ampliamento dell'area legalmente occupata) si configura
il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area
demaniale, il quale, al contrario del reato di arbitraria occupazione,
non ha natura permanente, in quanto la consumazione cessa con
l'ultimazione delle opere che costituiscono l'innovazione non
autorizzata. Il permanere delle innovazioni, infatti, è un
semplice effetto naturale della condotta dell'agente e non
già,
come l'occupazione, un evento che si protrae nel tempo con la
permanente violazione della legge, sicché il termine
prescrizionale comincia a decorrere dall'ultimazione dell'innovazione
abusiva (cfr. Sez. 3^, 30 gennaio 2003, Rosetti, m. 224.356; Sez. 3^,
25 marzo 1997, Russo, m. 208.390). Quest'ultima decisione ha anche
specificato che l'autorità competente ha in ogni tempo, ed
anche
dopo l'eventuale scadenza del termine di prescrizione, il potere, ai
sensi dell'art. 54 cod. nav., di ingiungere la remissione in pristino
delle cose entro un termine a tal fine stabilito (e, in caso di mancata
esecuzione dell'ordine, di provvede ai ufficio a spese
dell'interessato) e che la violazione di tale ordine è
sanzionata dall'art. 1164 cod. nav., che ora prevede un illecito
amministrativo.
Nella specie, pertanto, il reato si era consumato il 14 marzo 2000 e
quindi esattamente il giudice a quo ne ha dichiarato l'estinzione per
intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di
Cassazione, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006
Urbanistica. Opere su demanio marittimo
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