Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11541 del 16/02/2006 Ud. (dep. 31/03/2006 ) Rv. 233676
Presidente: Lupo E. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: P.G. in proc. Giuliano ed altro. P.M. Favalli M. (Diff.)
(Rigetta, Trib.Vibo Valentia, sez.dist.Tropea, 1 Dicembre 2004)
Urbanistica - Demanio marittimo - Innovazioni non autorizzate - Non integranti una occupazione abusiva - Configurabilità del solo reato di innovazioni abusive - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.

In tema di tutela del demanio, qualora le innovazioni non autorizzate su area demaniale non determinino una occupazione abusiva dell'area, o un ampliamento di quella legalmente autorizzata, si configura il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale, e non anche quello di arbitraria occupazione a natura permanente, con conseguente sua consumazione al momento di ultimazione delle opere che costituiscono l'innovazione non autorizzata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 16/02/2006
Dott. SQUASSONI Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 283
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 35445/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro;
avverso la sentenza emessa il 1 dicembre 2004 dal giudice del tribunale di Vibo Valentia, sezione distaccata di Troppa;
nei confronti di:
Giuliano Giuseppe e di Pontoriero Francesco Pietro;
udita nella pubblica udienza del 16 febbraio 2006 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Favalli Mario, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Catanzaro;
udito il difensore avv. Falcolini Enrico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuliano Giuseppe e Pontoriero Francesco Pietro vennero rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. per avere, in data 14 marzo 2000, mediante l'uso di mezzi meccanici occupato abusivamente una superficie del demanio marittimo mediante lo spostamento di alcuni massi nello specchio d'acqua antistante la spiaggia.
Il giudice del tribunale di Vibo Valentia, sezione distaccata di Troppa, con sentenza del 1 dicembre 2004, dichiarò non doversi procedere net confronti degli imputati per essere il reato estinto per prescrizione.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro eccependo che si tratta di reato permanente e non istantaneo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
Gli artt. 1161 e 54 cod. nav., infatti, prevedono due distinti reati:
quello di abusiva occupazione di spazi del demanio marittimo e quello di esecuzione su tali spazi di innovazioni non autorizzate, che possono anche non dar luogo ad occupazione abusiva.
Nel caso di specie, risulta che i due imputati (il Giuliano quale gestore di un campeggio ed il Pontoriero quale conducente di un escavatore) il 14 marzo 2000 furono sorpresi da un elicottero dei carabinieri mentre stavano spostando alcuni massi dallo specchio d'acqua antispante la spiaggia del campeggio (che, a loro dire, erano stati ivi portati dalle mareggiate invernali). È quindi evidente che la condotta posta in essere dagli imputati non dette luogo a nessuna occupazione abusiva di spazi del demanio marittimo, ma solo ad una innovazione non autorizzata eseguita in uno spazio demaniale. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che il Collegio ritiene di dover confermare, qualora le innovazioni non autorizzate non determinino una abusiva occupazione dell'area demaniale (o un abusivo ampliamento dell'area legalmente occupata) si configura il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell'area demaniale, il quale, al contrario del reato di arbitraria occupazione, non ha natura permanente, in quanto la consumazione cessa con l'ultimazione delle opere che costituiscono l'innovazione non autorizzata. Il permanere delle innovazioni, infatti, è un semplice effetto naturale della condotta dell'agente e non già, come l'occupazione, un evento che si protrae nel tempo con la permanente violazione della legge, sicché il termine prescrizionale comincia a decorrere dall'ultimazione dell'innovazione abusiva (cfr. Sez. 3^, 30 gennaio 2003, Rosetti, m. 224.356; Sez. 3^, 25 marzo 1997, Russo, m. 208.390). Quest'ultima decisione ha anche specificato che l'autorità competente ha in ogni tempo, ed anche dopo l'eventuale scadenza del termine di prescrizione, il potere, ai sensi dell'art. 54 cod. nav., di ingiungere la remissione in pristino delle cose entro un termine a tal fine stabilito (e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, di provvede ai ufficio a spese dell'interessato) e che la violazione di tale ordine è sanzionata dall'art. 1164 cod. nav., che ora prevede un illecito amministrativo.
Nella specie, pertanto, il reato si era consumato il 14 marzo 2000 e quindi esattamente il giudice a quo ne ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006