Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 7628 del 26 febbraio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Trapani
Ambiente in genere.Momento consumativo dell'esecuzione di opere nella fascia di rispetto demaniale
In tema di reati contro il demanio marittimo, la contravvenzione di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto di trenta metri senza la prescritta autorizzazione (artt. 55 e 1161 cod. nav.), qualora l'intervento insista esclusivamente su proprietà privata e non determini un'occupazione di suolo demaniale o un impedimento all'uso pubblico dello stesso, ha natura di reato permanente la cui consumazione cessa con l'ultimazione dei lavori. Ne consegue che il termine di prescrizione decorre dal momento del completamento dell'opera abusiva e non può essere protratto valorizzando l'eventuale incidenza sul godimento del bene comune, poiché tale effetto riguarda fattispecie di reato diverse (impedimento dell'uso pubblico o occupazione abusiva) non contestate nel caso in cui l'imputazione sia limitata alla sola inosservanza dei vincoli di cui all'art. 55 cod. nav.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 956 del 5 febbraio 2026
Urbanistica.Permesso di costruire condizionato al pagamento degli oneri di urbanizzazione
Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposta dal privato al Comune contestualmente al rilascio del permesso di costruire. Tale previsione normativa, interpretata secondo il dato letterale e in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione, legittima l'Amministrazione a subordinare il rilascio del titolo edilizio all'effettivo versamento di quanto dovuto, non essendo rimessa all'arbitrio del richiedente la scelta sui tempi della contribuzione. La sussistenza di meccanismi sanzionatori e di riscossione coattiva ex art. 42 del medesimo d.P.R. non smentisce tale conclusione, rappresentando rimedi successivi attivabili qualora il Comune abbia rilasciato il titolo senza pretendere il pagamento contestuale. Parimenti, nel calcolo della quota di standard urbanistici ex d.m. n. 1444/1968, le sedi viarie non vanno detratte dalla superficie totale dell'insediamento prima di applicare la percentuale di calcolo, poiché esse stesse costituiscono opere di urbanizzazione e, se private, non sono aree da cedere alla collettività.
Cass. Sez. III n. 07629 del 26 febbraio 2026 (UP 11 feb 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Pullara
Rifiuti.Deposito incontrollato e particolare tenuità del fatto.
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi impresa, anche per attività occasionale, e non richiede un'organizzazione stabile dell'area. Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice può legittimamente escludere la tenuità dell'offesa valorizzando la natura del bene giuridico protetto (ambiente e territorio), ritenuto di valore incommensurabile, a prescindere dall'avvenuta bonifica dell'area, la quale non elide di per sé la rilevanza penale della condotta pregressa
Cass. Sez. III n. 06749 del 19 febbraio 2026 (CC 14 gen 2026)
Pres. Ramacci Rel. Pazienza Ric. Calise
Urbanistica.Estensione dell'ordine di demolizione e limiti del terzo condono edilizio in aree vincolate
L'ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 deve essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza, anche se relativo a interventi di completamento di un pregresso abuso prescritto per il quale il precedente ordine era stato revocato. Inoltre, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il "terzo condono" (D.L. 269/2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) previo parere favorevole dell'autorità competente, restando esclusa la sanatoria per le nuove volumetrie. Infine, il giudice dell'esecuzione non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione se maturata durante il procedimento di cognizione, potendo intervenire solo per cause estintive successive al giudicato
Consiglio di Stato Sez. II n. 979 del 6 febbraio 2026
Urbanistica.Criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione (c.d. fiscalizzazione)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, intervenendo in via sostitutiva della sanzione reale a seguito dell'annullamento del titolo edilizio, deve possedere la medesima ampiezza della demolizione cui si surroga. Ne consegue che la determinazione del valore venale non può essere limitata al solo segmento spaziale o volumetrico realizzato in difformità (quale il mero eccesso di altezza rispetto ai limiti urbanistici), ma deve riguardare l’intero manufatto o la porzione isolabile (come l'intero ultimo piano) che abbia tratto un vantaggio funzionale o un incremento di valore dalla violazione. L’ordinamento esclude una valutazione atomistica o parcellizzata dell’abuso: la violazione delle norme sulle altezze determina l’illegittimità dell’intero volume che, grazie a tale superamento, ha acquisito una destinazione d’uso (es. abitabilità) altrimenti preclusa. Pertanto, la sanzione va parametrata alla totalità delle opere rese abusive dall'annullamento del titolo, garantendo la necessaria simmetria tra il ripristino della legalità e l'equivalente monetario
Cass. Sez. I n. 5021 del 6 febbraio 2026 (CC 22 gen 2026)
Pres. Rocchi Rel. Natalini Ric. Conflitto (Greggio Devil e altri)
Ecodelitti.Competenza territoriale nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.) ha natura di reato abituale proprio, il cui perfezionamento richiede la realizzazione di una pluralità di condotte non occasionali della stessa specie. La competenza territoriale si determina, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen., nel luogo in cui la reiterazione delle frazioni della condotta raggiunge la soglia della rilevanza penale attraverso il requisito dell’ingente quantità, rendendo il comportamento punibile e riconoscibile. Qualora la fase della raccolta sistematica e organizzata, già di per sé idonea a integrare il predetto requisito, si svolga interamente in un determinato circondario, la competenza appartiene al giudice di quel luogo, a nulla rilevando che il successivo ammasso o stoccaggio avvenga altrove, rappresentando quest’ultimo solo un segmento successivo di una condotta già penalmente perfezionata e radicata.
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