Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Corte costituzionale n. 28 del 11 marzo 2025
Oggetto: Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio - Previsione del divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in determinati ambiti territoriali, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2024 - Prevista applicazione delle misure di salvaguardia, anche se nelle suddette aree sono in corso, alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, procedure di autorizzazione di tali impianti - Esclusione dal divieto, tra gli altri, degli impianti finalizzati all’autoconsumo di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 199 del 2021 e di quelli ricadenti nelle comunità energetiche di cui all’art. 31 del medesimo decreto legislativo - Denunciata normativa regionale che, sebbene transitoria, deroga rispetto alla disciplina statale la quale prevede l’adozione di decreti ministeriali di individuazione dei principi e criteri omogenei e, anche in caso di mancata adozione di tali decreti, vieta ogni moratoria o sospensione dei termini dei procedimenti di autorizzazione - Introduzione di un divieto valevole sull’intero territorio regionale che confligge con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Applicazione irragionevole del divieto anche agli impianti già autorizzati o le cui procedure sono già in corso al momento dell’entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2024 - Contrasto con il principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento - Divieto che provoca un danno a carico dell’operatore che, nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, ha già sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti - Lesione dell’iniziativa economica privata - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, essendo state trascurate le attività amministrative già svolte dalle competenti autorità - Disciplina regionale idonea a pregiudicare gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale in attuazione della normativa unionale sul c.d. “Green deal europeo” - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Istanza di sospensione dell'esecuzione della norma impugnata motivata in ragione di quanto precedentemente dedotto e per il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica o per i diritti dei cittadini.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Consiglio di Stato Sez. III n. 1412 del 19 febbraio 2025
Caccia e animali.Guardie zoofile ambientali
Sui requisiti per il rilascio del decreto ex art. 138 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), di approvazione della nomina a guardia zoofila ambientale ai sensi dell’ art. 6, comma 2, della l. 20 luglio 2004, n. 189.
L’impatto sul paesaggio è fondamentale nelle procedure di autorizzazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. II n. 1031 del 10 febbraio 2025
Urbanistica.Acquisizione al patrimonio del comune dell'area abusivamente costruita
L’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, riconosce alla P.A. la possibilità di acquisire fino a dieci volte la “complessiva superficie utile abusivamente costruita”. Dal tenore letterale della disposizione è palese che il legislatore si riferisca all’area abusivamente costruita oggetto dell’ordine di demolizione e non alle sole opere ancora non demolite in forza del principio secondo cui “l’adempimento parziale viene assimilato sostanzialmente all’inadempimento”. L'ordinanza di demolizione è legittima anche quando non indica le aree che saranno acquisite al patrimonio comunale. Detta indicazione, infatti, deve essere effettuata al momento dell’adozione del provvedimento con il quale si procede al formale accertamento dell’inottemperanza o con l’atto successivo idoneo a consentire il formale trasferimento del cespite nel patrimonio comunale
Cass. Sez. III n.8863 del 3 marzo 2025 (UP 23 gen 2025)
Pres. Ramacci Est. Corbo Ric. Muratori
Caccia e animali.Reato di uccellagione
Il reato di uccellagione previsto dall'art. 30, comma 1, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, costituisce fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l'effettiva apprensione dei volatili. Inoltre, un mezzo diverso dalle armi da sparo con potenzialità offensiva indeterminata rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sicuramente costituito dalle reti.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1064 del 10 febbraio 2025
Rifiuti.Fanghi da depurazione
L’art. 110 del d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 3, nel derogare alla regola generale contenuta nel comma 1, secondo cui “è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti”, prevede, alla lett. c), che il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati, i “materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”. La deroga legislativa è, quindi, consentita purché “i materiali” derivino da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali il completamento del trattamento medesimo non è tecnicamente o economicamente realizzabile. Va, peraltro, precisato che la deroga normativa si estende anche ai rifiuti, in quanto riguarda anche i “a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura” e i “b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3”. L’art. 127 del d.lgs. n.152 del 2006 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue), stabilisce che “i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione”. L’espressione “comunque solo” è stata inserita dall'articolo 9, comma 1, del d.l. del 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e rafforza sostanzialmente quanto poteva già desumersi prima del citato intervento normativo ovvero che la qualifica di rifiuto può essere attribuita ai fanghi solo al termine del complessivo processo di trattamento. La “precisazione” normativa sgombra definitivamente il campo dal dubbio sull’interpretazione corretta della norma. In ogni caso la ratio della deroga è consentire il trattamento dei materiali in altro impianto idoneo a riceverli qualora negli impianti di provenienza non sia possibile completare il processo produttivo. La norma usa evidentemente l’espressione materiali e non rifiuti proprio perché se il materiale non ha completato il suo processo di trattamento e viene trasferito in altro impianto non può essere considerato ancora rifiuto in senso stretto, ai sensi dell’art. 127 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Pagina 5 di 629