Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 18459 del 16 maggio 2025 (UP 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Bastone
Beni ambientali.Opere a ridotto impatto paesaggistico
La previsione, con il DPR 31 del 2017, allegato A, di specifiche ipotesi sottratte alla autorizzazione paesaggistica, è stabilita in conformità con l'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero nel quadro della ratio di tale ultima previsione che esclude dal novero della necessaria autorizzazione predetta solo quegli interventi che non pregiudichino l’assetto del paesaggio. La assenza di stabile installazione ovvero di precarietà integra solo un elemento descrittivo e ulteriore, nient’affatto di per sé dirimente, che connota opere di ridotto impatto paesaggistico quali quelle disciplinate nel caso n. 17 della allegato A del DPR in parola.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 3550 del 24 aprile 2025
Urbanistica.Condono edilizio e vincolo paesaggistico
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 (cd. ‘terzo condono’), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni – e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato.
Cass. Sez. III n. 18459 del 16 maggio 2025 (UP 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Bastone
Urbanistica.Ambito di applicazione art. 34-bis TUE
Le difformità "tollerabili" di cui all'art. 34 bis c.p. riguardano interventi che siano realizzati in difformità dal titolo abilitativo ma nel corso della sua vigenza e non rispetto ad un titolo assai risalente nel tempo e quindi ormai cessato nella sua operatività. Le tolleranze altresì di cui ai commi 1 bis e 2 bis dell'art. 34 bis citato riguardano gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, cui non attengono quelli in questione.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3541 del 24 aprile 2025
Beni culturali.Ambito di applicazione dei vincoli di tutela indiretta
L’art. 45 del d.lgs. 42/04 e s.m.i. conferisce al Ministero la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messo in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva, la luce o ne siano alterate le condizioni ambientali o di decoro. Tale disposizione ha la precisa finalità di garantire la tutela indiretta agli immobili di interesse storico-artistico assicurandone l’integrità ed evitando che ne sia danneggiata la prospettiva e la luce o ne siano alterate le condizioni ambientali e di decoro. Nell’esercizio di tale funzione, non rileva la circostanza che i beni su cui ricadono le prescrizioni non confinino direttamente con un complesso monumentale di un'abbazia, attesa la sussistenza di una strada provinciale che divide i beni in argomento, poiché il vincolo indiretto può essere imposto anche su un’area che non sia direttamente contigua con l’immobile oggetto di tutela diretta.
Cass. Sez. III n. 18131 del 14 maggio 2025 (UP 20 feb 2025)
Pres. Sarno Est. Liberati Ric. Di Lucia ed altro
Ecodelitti.Struttura unitaria del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. ha struttura unitaria, che non richiede che ciascun concorrente partecipi a ogni condotta di gestione illecita, essendo sufficiente, per poter ravvisare il concorso nell’unico reato abituale, la consapevolezza del legame esistente tra la condotta del singolo e quella degli altri concorrenti, collegate tra loro da un nesso di abitualità e dalla strumentalità alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, oltre che dal fine di profitto.
E’ da rivedere il decreto ministeriale sui criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee per l’ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili
di Stefano DELIPERI
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