Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 10459 del 30 dicembre 2024
Urbanistica.Lottizzazione cartolare
Attraverso la fattispecie della lottizzazione abusiva cartolare il legislatore ha inteso conferire una particolare protezione giuridica all’ordinata pianificazione urbanistica e al corretto uso del territorio, riservando la relativa tutela alla P.A., incaricata di vigilare affinché l’assetto urbanistico-edilizio non sia alterato da iniziative di privati che intervengano al di fuori di una corretta programmazione. Il territorio è, infatti, un bene di rilievo costituzionale e la sua protezione impone l’inibizione di interventi modificativi della fisionomia urbanistica della zona, laddove essi non siano previamente pianificati. La fattispecie della lottizzazione abusiva è a forma libera, rilevando il risultato finale dell’abusiva trasformazione della destinazione (in questa ipotesi agricola) del terreno. Non a caso la portata della disposizione di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 non è stata puntualmente circoscritta dal legislatore, la lottizzazione abusiva cartolare potendosi fondare su elementi indiziari, oltre che sullo scopo, non equivoco, dell’utilizzo ai fini edificatori di un terreno agricolo. La lottizzazione abusiva è, in definitiva, un fenomeno unitario che trascende la consistenza delle singole opere di cui si compone e talora ne prescinde, come nel caso del mutamento di destinazione d’uso di complessi edilizi regolarmente assentiti. La statuizione, che costituisce il portato di una giurisprudenza consolidata, è coerente con la stessa nozione di abusività della lottizzazione, la quale implica una valutazione non atomistica, bensì globale delle attività intraprese.
Il doppio limite del potere di mitigazione climatica dell’Italia dopo le sentenze CEDU del 9 aprile 2024
di Maralice CUNHA VERCIANO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10466 del 30 dicembre 2024
Urbanistica.Campo da padel e regime opere precarie
La costruzione di un'opera destinata a soddisfare esigenze non temporanee richiede il rilascio del titolo edilizio seppure la stessa sia stata realizzata con materiali facilmente amovibili. Al fine di verificare se la realizzazione di un'opera possa beneficiare del regime proprio delle opere precarie occorre, pertanto, avere riguardo al 'criterio funzionale' e non al 'criterio strutturale'. L’utilizzo del “criterio funzionale” depone decisamente per la non amovibilità di una struttura chiaramente volta a soddisfare esigenze perduranti e non certamente temporanee, rappresentate dal praticare lo sport del padel al coperto lungo tutto l’anno, eccezion fatta forse dei mesi più caldi dell’anno.
Cass. Sez. III n. 3752 del 29 gennaio 2025 (CC 18 dic 2024)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Coppola
Urbanistica.Demolizione immobile abusivo e diritto all'abitazione
Il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative; è precipuo onere del ricorrente allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzione, fatti che non possono dipendere dalla inerzia dell’autore dell’abuso ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10516 del 31 dicembre 2024
Rifiuti.Inquinamento ed obblighi di bonifica
L’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio del “più probabile che non”, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare il principio “chi inquina paga” (che consiste nell’addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento. Per poter presumere l’esistenza di un siffatto nesso di causalità “l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione”. La prova può quindi essere data in via diretta o indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c.. Il soggetto individuato come responsabile, inoltre, non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi” ma deve “provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento
Cass. Sez. III n. 1238 del 13 gennaio 2025 (CC 21 nov 2024)
Pres. Sarno Rel. Scarcella Ric. Gianni
Urbanistica.Limiti alla rilevanza della buona fede
Se è vero che la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta, è tuttavia altrettanto indubbio che ove il comportamento dell’autorità amministrativa sia stato in qualche modo indotto dall’inesatta rappresentazione degli elementi fattuali operata da chi detta buona fede invoca, nessuna efficacia scusante può essere attribuita al fatto di essersi il privato conformato a quanto “risposto” dalla Pubblica amministrazione, avendo il privato dato causa all’errore volitivo di quest’ultima, ciò che esclude del tutto la buona fede (fattispecie relativa a sequestro preventivo di un'area in relazione al reato di cui agli artt. 44, lett. c), 181, D.lgs. 42 del 2004 e 733-bis, cod. pen.).
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