Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 16689 del 6 maggio 2025 (CC 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Lanzi
Urbanistica.Limitato ambito di applicazione dell'art.36-bis TUE
L’art. 36-bis TUE, avente ad oggetto un nuovo accertamento di conformità urbanistica, riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa o con variazioni essenziali, e gli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA semplice, e non è, quindi applicabile a ipotesi di opere realizzate in totale assenza del permesso di costruire
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3251 del 15 aprile 2025
Rifiuti.Inquinamento e obblighi di bonifica
L’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio del “più probabile che non”, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare il principio “chi inquina paga” (che consiste nell’addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento.
Inquinamento da navi: la Corte dei Conti Europea denuncia che “siamo ancora in cattive acque”
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato n. 3255 del 15 aprile 2025
Rifiuti.Abbandono e responsabilità
Il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi deve essere esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titulo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l’animus derelinquendi), ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Il comma 3 dell’art.192, ritiene sufficiente la colpa nell’ambito della quale rientra la negligenza. Nel suo significato lessicale, la “negligentia” (vale a dire la mancata “diligentia”) consiste nella trascuratezza e nella incuria nella gestione di un proprio bene, cioè nell’assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene. L’art. 192 attribuisce rilievo alla negligenza del proprietario - da accertarsi caso per caso e in concreto anche con riferimento al profilo causale del deposito incontrollato - che si disinteressi per un apprezzabile lasso di tempo del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare effettivamente la situazione (attraverso segnalazioni alle autorità di polizia, installazione di recinzioni, attività ed opere di sorveglianza, periodica rimozione dei rifiuti e così via), ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate. La condotta illecita del terzo, ovvero la proliferazione delle condotte illecite di terzi, non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né interrompe il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria) e l’evento, ovvero la lesione dell’ambiente (quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile).
La qualificazione del percolato di discarica
di Mauro SANNA
Il regime delle sanzioni urbanistico-edilizie e principio di proporzionalità alla luce del diritto sovranazionale
di Luca CESTARO
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
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