Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 31967 del 8 agosto 2024 (CC 26 giu 2024)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Carmellini
Urbanistica.Giudicato amministrativo e giudice penale
Il giudicato amministrativo è solo tendenzialmente vincolante per il giudice penale, trattandosi di un giudizio fra parti, soggetto al principio della domanda e agli oneri di allegazione e produzione propri di tale tipo di giudizi, che quindi non può vincolare il giudice penale, che deve valutarlo a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della prova del fatto accertato. Secondo il principio generale fissato dall'art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza.
Ministero della Giustizia
REATI AMBIENTALI
Monitoraggio ex Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Legge 6 febbraio 2014, n. 6, e Legge 22 maggio 2015, n. 68
(dati aggiornati al 10 giugno 2024)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7439 del 5 settembre 2024
Rifiuti.Responsabilità del conduttore di immobile concesso in locazione
Una società conduttrice di un’immobile concesso in locazione non può considerarsi responsabile di un'attività di deposito illecito dei rifiuti per violazione degli obblighi derivanti dal contratto, i quali non possono essere estesi all’attività autonomamente svolta dal conduttore nell’immobile locato. Il contratto non impone alcun obbligo di vigilanza e controllo sull’attività che il conduttore svolge nell’immobile, ponendo siffatti obblighi esclusivamente “sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti”, in considerazione della circostanza che il locatore conserva un “potere fisico” sull’entità immobiliare locata. Ne consegue che, se è vero che i predetti obblighi di vigilanza che residuano in capo al proprietario sono giustificati dalla speciale relazione che questi ha con la res locata, appare evidente come i medesimi debbano essere circoscritti alla cosa stessa nella sua materialità, essendo riferibili, per l’appunto, soltanto alle “strutture edilizie” e alla “efficienza degli impianti”, senza poter essere estesi alle attività che il conduttore svolge autonomamente nell’immobile locato, le quali – in assenza di elementi concreti che consentano di ricondurle anche al locatore – restano imputabili esclusivamente al conduttore. Diversamente opinando, infatti, si configurerebbe non già una vigilanza sulla cosa, bensì un inammissibile controllo generalizzato sull’attività di terzi.
Cass. Sez. III n. 28727 del 17 luglio 2024 (CC 26 giu 2024)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Di Franco
Urbanistica.Sospensione condizionale e termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo
Nel caso in cui il giudice ometta di fissare il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quello di novanta giorni, stabilito dall'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7373 del 3 settembre 2024
Rifiuti.Realizzazione di discariche di materiali contenenti amianto e coordinamento tra interessi pubblici e tutela della salute privata
L’ordinamento consente la realizzazione di discariche di materiali contenenti amianto e le disposizioni di legge incidenti sulla libera iniziativa economica privata, ove vertenti su precisi e rilevanti interessi pubblici, devono essere interpretate secundum Constitutionem. L’art. 41 della Costituzione individua quale possibile limite alla libera intrapresa: “l’utilità sociale”, intesa come utilità generale della collettività, che la realizzazione di una discarica di (materiali contenenti) amianto soddisfa in via diretta; la “sicurezza umana”, dunque la salute di ciascun individuo, di cui, tuttavia, deve constare una almeno teorica sottoposizione a rischio, che può escludersi ove la dispersione aerea di fibre sia meramente ipotetica e, comunque, resti al di sotto delle soglie potenzialmente patogenetiche indicate dalla vigente normativa nazionale.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7316 del 30 agosto 2024
Rifiuti.Raccolta dei rifiuti delle navi
La mancanza di uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti delle navi non può essere sopperita dal sistema di gestione dei rifiuti comunale, occorrendo l’utilizzo di mezzi navali per raggiungere le navi ormeggiate in rada, ed essendo necessario raccogliere, frazionare e trattare, rifiuti speciali e pericolosi, residui di carico e scarti di alimenti di provenienza extra UE, che non possono refluire indistintamente nel flusso dei rifiuti urbani. Senza contare che, in base alla direttiva 2019/883 e al d.lgs. n. 197 del 2021 di recepimento, tale servizio di raccolta deve essere facilmente e prontamente accessibile dagli utenti anche per evitare che quest’ultimi siano indotti ad abbandonare i rifiuti in mare
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