Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6361 del 18 luglio 2025
Urbanistica.Gli obblighi assunti con la convenzione urbanistica sono obbligazioni propter rem
Gli obblighi assunti con la convenzione urbanistica sono qualificabili come obbligazioni propter rem, trattandosi di obbligazioni caratterizzate dal fatto che l’obbligato risulta individuabile in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene, con la conseguenza che esse si trasferiscono contestualmente al trasferimento del diritto reale cui accedono
Cass. Sez. III n. 29877 del 28 agosto 2025 (CC 15 mag 2025)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Mollo
Beni ambientali.Demolizione e ricostruzione in zona vincolata in assenza di autorizzazione
Con riferimento al reato di cui all'art. l'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2006, nel caso di abbattimento di una costruzione e di successiva edificazione, in zona vincolata, di un nuovo manufatto in assenza della prescritta autorizzazione, il reato è integrato nel caso in cui detto manufatto abbia un volume superiore al trenta per cento rispetto a quello della costruzione originaria poi demolita, anche se il volume complessivo sia inferiore a mille mc.; ove invece tale limite non sia superato, il reato sussiste allorché sia ravvisabile il superamento dei limiti volumetrici alternativamente previsti dall'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2006
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6334 del 18 luglio 2025
Elettrosmog.Vincoli paesaggistici
La tutela della concorrenza non può risolversi nel concedere sempre e comunque, a un operatore economico, accesso ad un mercato, solo per la ragione che altri operatori economici siano già presenti su tale mercato, quando circostanze concrete e/o interessi contrapposti vi siano di ostacolo. Per tale ragione il provvedimento dell’autorità preposta alla tutela di un vincolo paesaggistico o culturale che, negando l’autorizzazione di propria competenza, di fatto ostacoli l’accesso di un operatore economico a un mercato, non può ritenersi illegittimo per questo solo fatto, ovvero solo in ragione delle conseguenze anticoncorrenziali che il provvedimento negativo è suscettibile in tesi di determinare.
Cass. Sez. III n. 29866 del 28 agosto 2025 (UP 11 mar 2025)
Pres. Andreazza Rel. Vergine Ric. Paolino
Rumore.Pubblico esercizio
Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all'Autorità od allo "ius excludendi", che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica
Consiglio di Stato Sez. VII n. 7035 del 12 agosto 2025
Ambiente in genere.Rilascio di concessioni demaniali marittime
In materia di rilascio di concessioni demaniali marittime la scelta dell’Amministrazione di quale fra i vari usi di un bene demaniale (nella specie del demanio marittimo) si presenti più proficuo e conforme all’interesse pubblico costituisce espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei limiti del difetto di motivazione e della manifesta illogicità o irragionevolezza. Il diniego di concessione dell'uso di un bene demaniale, ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione costituisce legittima espressione del potere ampiamente discrezionale spettante all'amministrazione in tutte le ipotesi in cui quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e congruenza.
Cass. Sez. III n. 25902 del 15 luglio 2025 (UP 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Musio
Ambiente in genere.Ambito di efficacia della delega di funzioni
L'attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, sussistendo, tuttavia, la responsabilità di quest'ultimo solo qualora si ravvisino in concreto gli estremi della "culpa in vigilando"
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