Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 10106 del 16 dicembre 2024
Beni culturali.Trasferimento ed esercizio della prelazione legale
L’esercizio della prelazione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 42/2004 ed il rimedio della nullità pertengono a piani diversi e, almeno nello specifico caso in esame, non interdipendenti tra loro. Ciò emerge dalla clausola di riserva posta dal comma 2 dell’art. 164 del d.lgs. n. 42 del 2004 che, dopo aver previsto al comma precedente la comminatoria di nullità di che trattasi, fa espressamente “salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2”. E, infatti, se, in caso di alienazione non autorizzata, il concreto esercizio della prelazione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 42/2004 presuppone logicamente che sia stata fatta valere la nullità dell’atto di trasferimento, esso resta comunque legato ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione e, in questi termini, non ne costituisce una conseguenza necessaria
Consiglio di Stato Sez. VI n. 10468 del 30 dicembre 2024
Elettrosmog. Impianti di comunicazione elettronica silenzio-assenso e valutazione edilizia.
Il sistema del silenzio-assenso previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l’applicazione della normativa di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale, indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell’impianto e della maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico.
I “patrimoni culturali urbanistici” nella Costituzione
di Nicola PIGNATELLI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10164 del 18 dicembre 2024
Urbanistica.Depositi di merci o di materiali su suolo inedificato
Il d.p.r. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1-lett. e), assoggetta a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica. In particolare, il medesimo art. 3, comma 1, alla lett. e.7) - considera come "nuova costruzione" la realizzazione di depositi di merci o di materiali su suolo inedificato. La qualificazione dell’intervento in termini di “nuova costruzione” postula, tuttavia, un “quid pluris” da individuarsi, appunto, nella permanente trasformazione del suolo mercé la destinazione non temporanea dell’area di sedime all’uso “deposito”, ancor più nei casi in cui tale “trasformazione” avvenga in zona a diversa destinazione urbanistica. Fattispecie relativa alla realizzazione di un deposito (stoccaggio) autoveicoli per la loro esposizione/vendita (id est, commercializzazione) che rappresenta un’opera oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze (di natura economica) non improvvise o transeunti; ricade in zona agricola di rilievo paesaggistico; è destinata, pertanto, a produrre quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è rivolta a regolare, idonea, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore del contesto ambientale.
Cassazione, scarichi e utilizzazione agronomica di effluenti da allevamento
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. III n. 9823 del 9 dicembre 2024
Urbanistica.Incremento del carico urbanistico
L’accertamento del maggior carico urbanistico, che giustifica la necessità del permesso di costruire e la corresponsione dei relativi oneri di urbanizzazione, assolve alla prioritaria funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti. La nozione di cui si discute è dunque una nozione relazionale, e precisamente differenziale: l’incremento del carico urbanistico si accerta infatti in relazione ad un supposto aumento di esternalità negative, sull’area considerata, conseguente al mutamento di destinazione d’uso, rispetto agli effetti prodotti dalla destinazione precedente.
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