Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 24990 del 8 luglio 2025 (CC 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Perfetto
Urbanistica.Demolizione ed incidenza del tempo trascorso
L’ordine di demolizione ingiunto dal pubblico ministero costituisce esecuzione (provvisoriamente a spese della collettività) dell’ordine già irrevocabilmente impartito dal giudice con sentenza pronunciata all’esito di un giusto processo svolto nel contraddittorio tra le parti. Il condannato non può “lucrare” sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine.
L’apposita preventiva autorizzazione statica
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5534 del 25 giugno 2025
Rifiuti.Proprietario non responsabile della contaminazione e partecipazione al procedimento di caratterizzazione
Come si evince dalla normativa di settore, al di fuori degli specifici obblighi di comunicazione in capo al proprietario non responsabile della contaminazione, non sussiste alcuna norma che imponga la necessità di far partecipare al procedimento di caratterizzazione anche il proprietario dell’area inquinata. Pertanto, nel caso in cui il procedimento diretto alla caratterizzazione sia avviato su autonoma iniziativa del responsabile dell’inquinamento su cui grava, in via diretta, il relativo onere (art. 242, comma 3, cod. ambiente), non è configurabile alcuna forma di necessaria partecipazione procedimentale dell’incolpevole proprietario dell’area inquinata (dalla cui omissione possano conseguire effetti vizianti), coerentemente con il disegno normativo che è univoco nel prescrivere come gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, siano in capo al suddetto responsabile (con inevitabili conseguenze in punto di individuazione dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola l’attività amministrativa di ripristino ambientale), gravando sul proprietario non responsabile dell’inquinamento unicamente l’adozione delle misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 152/2006, secondo quanto disposto dall’art. 245, co. 2, del medesimo decreto.
Cass. Sez. III n. 24723 del 7 luglio 2025 (UP 12 giu 2025)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. PG in proc. Picilli
Rifiuti.Spandimento incontrollato sul suolo degli effluenti derivanti da attività agricola o di allevamento del bestiame
La raccolta in una vasca e il successivo spandimento incontrollato sul suolo degli effluenti derivanti da attività agricola o di allevamento del bestiame, non determina l’applicabilità dell’art. 137, comma 14, D.lgs. n. 152 del 2006 né della disciplina sugli scarichi, giacché le assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese agricole o da allevamento di bestiame è subordinata all'esistenza di uno scarico diretto tramite condotta, e non escludendo l'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui l'autorizzazione per lo stoccaggio. Irrilevante è quindi l'assunto difensivo per cui la destinazione dei reflui alla fertirrigazione rendeva lecito lo sversamento incontrollato sul terreno dei reflui, che, tracimando dai bordi, si riversavano, come accertato in fatto, nel terreno circostante dando luogo a ruscellamenti e a infiltrazioni in profondità.
Cass. Sez. III n. 24997 del 8 luglio 2025 (CC 23 giu 2025)
Pres. Ramacci Est. Bucca Ric. PM in proc. Agorini
Urbanistica.Demolizione e delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune
Non basta che gli atti amministrativi intervenuti individuino una finalità pubblica in termini generali quale il soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti meno abbienti o richiamino le finalità di cui alla legge Reg. Campania n. 5 del 2013, la cui concreta attuazione è demandata a successivi atti, per poterne affermare la legittimità e, quindi, la non eseguibilità della demolizione, ma occorre che quello specifico immobile sia destinato al soddisfacimento di una precisa esigenza abitativa, così che possa configurarsi quel “concreto” e “attuale” interesse pubblico al mantenimento dell’opera che giustifica la revoca dell’ordine di demolizione
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6322 del 17 luglio 2025
Urbanistica.Natura della CILA e differenze rispetto alla SCIA
La CILA ha solo una funzione informativa nei riguardi della pubblica Amministrazione circa l’avvio dei lavori (pur sulla scorta di un progetto asseverato) da parte del soggetto privato, con la conseguenza per cui le conseguenti verifiche dell’Amministrazione saranno limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale. In altri termini, mentre nella SCIA la sostituzione del paradigma autorizzatorio con una segnalazione privata viene compensato attraverso un controllo a posteriori che si esplica nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori e di autotutela, così come espressamente declinati all’art. 19, L. n. 241/1990, nella CILA la liberalizzazione dell’attività acquista un grado di autonomia ancora più marcato. Ciò in quanto l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi sottoposti a SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, mentre deve essere soltanto conosciuta dall’Amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio, conseguendo a ciò che ci si trova di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA). Con riferimento alla CILA, dunque, in assenza di espressi poteri inibitori o di autotutela, la P.A. potrà e dovrà solo verificare l’effettiva corrispondenza dei lavori (iniziati) a quelli consentiti tramite CILA.(segnalazione Ing. M. FEDERICI)
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