Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 363 del 17 gennaio 2025
Beni culturali.Questioni di legittimità costituzionale in tema di procedimento semplificato per beni di interesse culturale.
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004 per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, Cost. nella parte in cui, al suo secondo periodo, consente all’ufficio di esportazione, all’atto della ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all’estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo nell’ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie ex art. 10, comma 3, lett. d-bis) del medesimo decreto (id est “le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”) e non anche nelle altre ipotesi di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004
Consiglio di Stato Sez. II n. 762 del 31 gennaio 2025
Urbanistica.SCIA e potere di autotutela
Il termine massimo entro cui esercitare il potere di autotutela, dapprima pari a 18 mesi, poi, con il d.-l. n. 77/2021, ridotto a 12 mesi è posto a presidio del principio del legittimo affidamento, il quale rinviene il suo fondamento normativo, sia nel diritto nazionale che in quello unionale. La giurisprudenza, sul punto, ha specificato che la previsione del termine massimo entro cui azionare il potere di annullamento d'ufficio rinviene la sua ratio nel fatto che il destinatario del provvedimento ampliativo “sia parte passiva e incolpevole” nella provocazione della patologia che affligge l'atto da ritirarsi, sicché la responsabilità nell'adozione dell'atto illegittimo debba totalmente ascriversi all'Amministrazione. Pertanto ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241 del 1990, l'Autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l'atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati. Mentre nel caso dell’abuso edilizio non vi è mai una stabilizzazione degli effetti come ormai affermato dalla sentenza 9/2017 dell’Adunanza Plenaria in presenza di atti provenienti dal privato cui la legge assegna la produzione di effetti giuridici l’esercizio del potere inibitorio prima e repressivo in autotutela poi deve essere tempestivo altrimenti se la fattispecie fosse produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, i titoli così formatisi sarebbero sottratti alla disciplina della annullabilità. In sostanza, decorso lo stringente termine per l’inibitoria, l’Amministrazione potrebbe esercitare l’autotutela nel più lungo termine dell'art. 21-nonies l. 241 del 1990; ma tale atto dovrebbe essere (oltre che tempestivo a propria volta, ovviamente assistito dagli stringenti requisiti di comparazione tra interesse pubblico e affidamento.
Cass. Sez. III n. 5537 del 11 febbraio 2025 (CC 16 gen 2025)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Scotto
Urbanistica.Ambito di efficacia dell'ordine demolitorio
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione
Consiglio di Stato Sez. IV n. 461 del 22 gennaio 2025
Urbanistica.Impianti di distribuzione di carburanti
Gli impianti di distribuzione di carburanti, quali servizi a rete, sono diffusi in tutte le zone urbanistiche, salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni, pertanto, la destinazione a zona agricola di una determinata area del territorio comunale non osta all’installazione di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando questo tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha di norma la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale e non preclude, quindi, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi
Consiglio di Stato Sez. VII n. 711 del 29 gennaio 2025
Urbanistica.Revoca della demolizione e nuova valutazione dell’interesse pubblico al mantenimento di manufatti abusivi
In caso di impugnazione del provvedimento di revoca dell’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva, devono ritenersi sussistenti la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere in capo al privato che lamenti non già un potenziale pregiudizio discendente dalla vicinitas in quanto tale, ma effetti pregiudizievoli connessi al decremento del valore del proprio bene, in quanto contiguo all’insediamento abusivo, e all’inquinamento acustico derivante dal tipo di attività organizzate nel sito considerato. In tal caso la valutazione dell’interesse può essere svolta con maggiore ampiezza, tenuto conto dell’affidamento ingenerato dal provvedimento demolitorio.
Cass. Sez. III n. 6782 del 19 febbraio 2025 (UP 17 dic 2024)
Pres. Di Nicola Rel. Corbetta Ric. Scarano
Rifiuti.Abiti usati
In tema di tutela penale dell'ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l'esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152 del 2006
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