Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte EDU Sez. I 6 maggio 2025, n. 52854/18 – L.F. ed altri c. Italia
Ambiente in genere. Inquinamento causato da fonderia e condanna dell'Italia
Articolo 8 - Obblighi positivi - Vita privata - Mancata adozione da parte delle autorità nazionali di tutte le misure necessarie per garantire una tutela effettiva dei diritti dei ricorrenti rispetto all’inquinamento ambientale causato dalla continua attività di una fonderia situata vicino alle loro abitazioni nel comune di Salerno (regione Campania) - Ricorrenti, residenti entro sei chilometri dall’impianto, più vulnerabili alle malattie a causa dell’esposizione all’inquinamento - Nonostante gli effetti concreti delle misure adottate dopo il 2016 per minimizzare gli effetti nocivi dell’attività della fonderia, nell’autorizzare la prosecuzione dell’attività, le autorità non hanno tenuto conto dei precedenti effetti dannosi significativi sulla popolazione locale derivanti da un’esposizione prolungata all’inquinamento - Non è stato raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco
Articolo 46 - Esecuzione della sentenza - Misure generali - Lo Stato convenuto è libero di scegliere i mezzi con cui adempiere all’obbligo giuridico previsto da questa disposizione - I reclami dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 8 potrebbero essere risolti affrontando adeguatamente i rischi ambientali, in modo che l’impatto ambientale della fonderia diventi pienamente compatibile con la sua ubicazione in un’area residenziale - Possibile trasferimento dell’impianto - Le autorità nazionali sono libere di utilizzare qualsiasi potere coercitivo previsto dal diritto interno o di negoziare una soluzione concordata con la società che gestisce la fonderia
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3532 del 24 aprile 2025
Acque.Inquinamento da nitrati
L’ampiezza dei poteri attribuiti dalla normativa alle Regioni in materia di prevenzione dell’inquinamento delle acque da nitrati giustifica il potere esercitato nel caso di specie dalla Regione, che non è intervenuta a modificare la disciplina normativa dei fertilizzanti (in generale) o degli ammendanti compostati (in particolare), ma a regolamentare l’uso che dei predetti fertilizzanti può essere fatto sul territorio regionale. E' illegittima la previsione di un valore unico di efficienza “nominale” pari ad 1 per tutti i fertilizzanti, indipendentemente dalle caratteristiche delle diverse categorie di fertilizzanti (segnatamente, con riguardo agli ammendanti compostati).
Cass. Sez. III n. 18467 del 16 maggio 2025 (CC 19 mar 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. PM in proc. Colella
Urbanistica.Principio di proporzionalità ed esecuzione della demolizione ordinata dal giudice
Il principio di proporzionalità presuppone la cogenza dell'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un "ordine urbanistico" tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare 'ex post', nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto. Esso si frappone all'esecuzione dell'ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell'ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell'ordine, bensì in quella esecutiva. Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell'allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare (per vero comunque temporaneamente dovendosi escludere una revoca definitiva) il ripristino di un ordine violato. In altri termini il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell'ordine di demolizione irrevocabilmente e necessariamente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio o di altri diritti o interessi personali.
Consiglio di Stato Sez. V n. 3262 del 15 aprile 2025
Ambiente in genere.Proroga del termine di validità del parere positivo di compatibilità ambientale
La valutazione di impatto ambientale è un intervento amministrativo tecnico-discrezionale finalizzato a tutelare un determinato contesto ambientale dagli effetti nocivi che gli possono derivare dalla realizzazione di un nuovo impianto tecnologico-industriale; dunque, per motivi logici, consustanziali alla sua natura, oltre che giuridici, la relativa verifica non può che essere attualizzata e riferita al preciso momento nel quale il progetto esaminato inizia l’iter costruttivo. Affermare, al contrario, che, in sede di proroga, essa avrebbe una funzione meramente ricognitiva dell’esistenza, ora per allora, dei presupposti per assentire l’intervento, significherebbe compromettere la natura dell’istituto e degradarlo a mero orpello formale e burocratico. Ripetesi, ammesso che sia implicata dalla suddetta norma, la differenza tra proroga e rinnovo è esclusivamente rinvenibile nella non necessità, per la prima, che venga riavviato l’intero procedimento, ma certamente non nell’esonerare quest’ultima, così come preteso dalla doglianza in esame, dalla verifica in concreto, rispetto al “qui ed ora”, della sua compatibilità rispetto all’ambiente in cui l’impianto di cui al progetto sarà realizzato
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 15 maggio 2025
« Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Registro dell’Unione – Regolamento (UE) n. 389/2013 – Iscrizione di una restituzione delle suddette quote in tale registro – Irrevocabilità delle operazioni – Articolo 40 – Annullamento delle operazioni completate – Articolo 70 – Restituzione in forza di una disposizione dell’Unione successivamente invalidata dalla Corte – Impossibilità, per il gestore, di recuperare le quote interessate per il periodo di cui trattasi – Validità »
Operatività degli Atti di Programmazione degli Interventi in Campania secondo le previsioni della L. R. 16/2004
di Antonio VERDEROSA
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