Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 7777 del 25 settembre 2024
Urbanistica.Variante urbanistica che interessi aree determinate del PUC e motivazione
L'obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche nell'ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del P.U.C. è attenuato in presenza dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. È intuitivo, infatti, che in tali ipotesi non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico
Cass. Sez. III n. 37639 del 14 ottobre 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Polese
Urbanistica. Lottizzazione abusiva caratteristiche e momento consumativo del reato
Fattispecie relativa alla realizzazione in area a destinazione agricola di struttura ricettiva
(n. 14 massime all'interno del documento con riferimento alle pagine della motivazione)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7790 del 25 settembre 2024
Urbanistica.Pianificazione e discrezionalità del Comune
Rientra nella piena discrezionalità del Comune, in sede pianificatoria, la possibilità di imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio. Per tale ragione, la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di privati. All’ampia discrezionalità di cui godono gli enti in sede di pianificazione urbanistica del territorio comunale corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi; a tale sindacato è, viceversa, estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito. L’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e “mirata”, salvo i casi in cui esso incida su zone territorialmente circoscritte, ledendo legittime aspettative.
Cass. Sez. III n. 36774 del 3 ottobre 2024 (CC 12 giu 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Fabozzi
Urbanistica.Insussistenza della doppia conformità e non sanabilità interventi in violazione della disciplina sulle opere in cemento armato e della disciplina antisismica
Il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. Tale principio deve essere esteso non solo alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica realizzate in violazione degli artt. 64, commi 2, 3 e 4, e 65 d.P.R. n. 380 del 2001 ma, più in generale, alle opere realizzate in violazione della “disciplina edilizia” vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria.
Considerazioni sugli impianti di sterilizzazione di rifiuti infettivi nelle aziende sanitarie
di Giovanni TAPETTO
Consiglio di Stato Sez. VII n. 7661 del 25 settembre 2024
Urbanistica.Provvedimenti sanzionatori edilizi
I provvedimenti sanzionatori edilizi, possono essere adottati anche senza il previo sopralluogo, che ha natura endoprocedimentale purché l’accertamento dell’abusività avvenga sulla base di una situazione di fatto per la quale l'interessato abbia avuto la possibilità di apportare il proprio contributo partecipativo alla ricostruzione della situazione concreta. Né l’assenza di un’autonoma diffida, che preceda il provvedimento di ripristino, è idonea ad inficiare il provvedimento sanzionatorio atteso che l’attività dell’amministrazione è vincolata ed è preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.
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