Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 8067 del 27 febbraio 2025 (Up 13 nov 2024)
Pres. Liberati Est. Andronio Ric. De Santis
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e legittimità della confisca in caso di prescrizione nonostante l'incompletezza dell'istruttoria
E' legittima la confisca disposta dal giudice di appello con sentenza che, accerti la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, pur dichiarandone la prescrizione, sulla base delle prove dichiarative o documentali finalizzate all’accertamento dell’esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando l’incompletezza dell’istruttoria dibattimentale, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, stante il divieto di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 229 del 14 gennaio 2025
Urbanistica.Demolizione interventi abusivi eseguiti su suoli del demanio o del patrimonio dello stato
Nella parte in cui prevede che l’ordine di demolizione, nel caso di interventi abusivi eseguiti su suoli del demanio o del patrimonio dello stato, debba essere rivolto al “responsabile” dell’abuso, l’art.35 del Testo unico dell’edilizia vada letto, anche coordinandolo con le altre disposizioni sanzionatorie del D.P.R. n.380 del 2001, come norma che ricomprende, non solo i soggetti a cui è addebitabile la realizzazione dell’opera sine titulo, ma anche coloro che, non rimuovendola, contribuiscono di fatto a farla indebitamente permanere sul suolo pubblico. A voler diversamente opinare, tutte le volte in cui la persona del proprietario e/o dell’utilizzatore del bene abusivo non coincida con quella del responsabile materiale dell’abuso, l’amministrazione si troverebbe nell’impossibilità di porre rimedio ad una riscontrata situazione di contrasto con la normativa urbanistica e più in generale, illecita. Si consideri, sotto quest’ultimo profilo, che rappresenta pur sempre indiscutibilmente un illecito il realizzare e mantenere, senza il consenso del proprietario e per di più senza titolo edilizio, un immobile abusivo su suolo pubblico. In secondo luogo, l’interpretazione restrittiva della disposizione adottata dal tribunale si rivela vieppiù inesatta, considerando che in generale il provvedimento demolitorio, alla cui categoria generale appartiene, come species anche quello previsto dall’art.35 del D.P.R. n.380 citato, perseguendo la finalità obiettiva di ripristinare l’ordine urbanistico violato, ha natura sanzionatoria reale e dunque opera necessariamente, in via ambulatoria. Il che significa che può essere rivolta anche nei confronti del proprietario e/o del possessore del bene, ancorché non responsabili dell’abuso
TAR Molise Sez. I n. 55 del 24 febbraio 2025
Caccia e animali. Natura giuridica degli ambiti territoriali di caccia
L’Ambito territoriale di caccia viene oggettivamente in rilievo in una veste pubblicistica, in qualità di soggetto espletante un’attività di pubblico interesse, e come tale è soggetto alla disciplina dettata in tema di accesso agli atti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 (segalazione e massima avv. M. BALLETTA)
Cass. Sez. III n. 5016 del 7 febbraio 2025 (Up 18 dic 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Casertano
Aria.Natura permanente del reato di cui all'art. 279 comma 1 D.lgs.. 152/06
Il reato di cui all'art. 279 comma 1 D.lgs. 152/06, posta la analogia e continuità di tale fattispecie con la precedente di cui agli artt. 15 e 25, comma sesto, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (esecuzione senza autorizzazione di una modifica sostanziale di impianto industriale) ha natura di reato permanente, costituendo la modifica solo il momento iniziale della consumazione che si protrae sino alla conclusione del procedimento di controllo e rilascio dell'autorizzazione, ovvero sino a che l'agente non abbia ripristinato la situazione precedente. Il reato ex art. 674 cod. pen. ha di regola carattere istantaneo e, solo eventualmente, natura permanente, essendo ravvisabile la permanenza solo quando le illegittime emissioni siano connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo.
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 268 del 24 febbraio 2025
Ambiente in genere.Illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali marittime
Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente: benché sia comunque rimessa al giudice nazionale la valutazione circa la natura “scarsa” o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, qualsiasi previsione di proroga ex lege è illegittima poiché, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici, si traduce in un regime equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dall'art. 12 della direttiva servizi. L'illegittimità delle norme di legge interne che dispongono la proroga automatica delle concessioni balneari si riverbera anche sull'azione amministrativa. Infatti, dal momento che il rilascio delle concessioni demaniali è subordinato all’espletamento di una procedura comparativa tra potenziali candidati, sarebbe illegittima la proroga disposta dall’amministrazione che decidesse di non darvi corso (segnalazione M. GRISANTI)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 646 del 28 gennaio 2025
Ambiente in genere.Differenze tra VIA ed AIA
In tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria; la VIA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco; il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi; la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo; nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla positiva conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo; nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione; in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco; di tale esegesi vi è un chiaro riflesso nella disposizione recata dall’art. 29, comma 1, del c.d. codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
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