TAR Emilia Romagna (BO), Sez. I, n. 492, del 2 luglio 2013
Urbanistica.Legittimità variante al piano particolareggiato dell’arenile che introduce limitazioni agli esercizi commerciali

I piani dell’arenile, attesa la loro natura di piani urbanistici di particolare rilievo ambientale, ben possono introdurre limitazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a tutela dell’esigenza di ordinato assetto del territorio e di protezione dell’ambiente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00492/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00416/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 416 del 2005 proposto da Cooperativa Bagnini di Riccione a r.l., Arcangeli Giovanni S.n.c. di Arcangeli Paolo & C., Bagni Green Beach S.a.s. di Manzi Enzo & C. e Bagni Giuseppe S.a.s. di Angelini Massimo & C., tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., nonché da Tiziano Mulazzani, Cesare Villa e Salvatore Gambuti, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Manzi e dall’avv. Gualtiero Pittalis, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Bologna, via San Vitale n. 55;

contro

il Comune di Riccione, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Castellani ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Altabella n. 3, presso lo studio dell’avv. Cristina Balli;
la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Guaragnella e dall’avv. Daniela Oppi, con domicilio in Bologna, viale Moro n. 52, presso l’Avvocatura regionale;
Provincia di Rimini;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Riccione n. 2 del 13 gennaio 2005, avente ad oggetto “approvazione della variante al piano particolareggiato dell’arenile”;

della variante al piano particolareggiato dell’arenile del Comune di Riccione, ivi comprese le norme tecniche di attuazione;

della deliberazione consiliare n. 119 del 19 dicembre 2003 (recante l’adozione della variante al piano particolareggiato dell’arenile) e della deliberazione consiliare n. 96 del 16 dicembre 2004 (recante l’esame delle osservazioni al piano).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riccione e della Regione Emilia-Romagna;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 20 giugno 2013 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con deliberazioni consiliari n. 119 del 19 dicembre 2003, n. 96 del 16 dicembre 2004 e n. 2 del 13 gennaio 2005 il Comune di Riccione prima adottava, poi esaminava le relative osservazioni e infine approvava la “variante” al piano particolareggiato dell’arenile.

Avverso tali atti hanno proposto impugnativa i ricorrenti, in quanto titolari di stabilimenti balneari siti sul litorale di Riccione e in quanto soci della Cooperativa Bagnini di Riccione a r.l., a sua volta determinatasi ad adire in proprio il giudice amministrativo. Assumono illegittimamente omessa la sottoposizione della “variante” all’approvazione regionale, in violazione dell’art. 24, comma 1, della legge n. 47 del 1985; lamentano, poi, l’incompatibilità con le inderogabili esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica e l’irragionevolezza sotto più profili delle prescrizioni recanti la prevista “radicale trasformazione dell’organizzazione e della tipologia delle strutture funzionali all’esercizio dell’attività di bagnino”, e ciò in ragione dell’autorizzata realizzazione di una passeggiata balneare sopraelevata per centinaia di metri sul tetto delle cabine ma anche in ragione di altre misure di riordino dell’arenile (riguardanti i percorsi pedonali in massetti di calcestruzzo, le cabine e i capanni dei bagnini, i manufatti adibiti a bar-ristorante), tutte previsioni adottate in contrasto con il parere negativo della Soprintendenza, con le direttive di cui all’art. 2, comma 2, della legge reg. n. 9 del 2002, con le disposizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale, con le prescrizioni del piano territoriale paesistico regionale; censurano, inoltre, la prescrizione (art. 12 n.t.a.) che rende coattiva la modificazione dell’ubicazione dei manufatti interessati dall’adeguamento delle previsioni del piano, anche in assenza del consenso del concessionario; denunciano, infine, l’illegittimità della norma (art. 15 n.t.a.) che riserva la gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande ai titolari dei bar-ristorante e la vieta quindi ai bagnini, con conseguente disparità di trattamento tra categorie di operatori e indebita tutela di una di esse nel perseguimento di finalità estranee a quelle che debbono orientare la predisposizione del Piano dell’arenile, e con l’effetto altresì di limitare contra legem l’esercizio della concessione demaniale dell’arenile. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Riccione e la Regione Emilia-Romagna, resistendo al gravame.

All’udienza del 20 giugno 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il Collegio è innanzi tutto chiamato a dare atto della rinuncia dei ricorrenti ai primi tre motivi di ricorso (v. memoria depositata il 17 maggio 2013).

Resta da esaminare, quindi, il quarto motivo di ricorso, il cui vaglio non risulta precluso né dall’addotta circostanza che sono medio tempore intervenute ulteriori “varianti” al piano particolareggiato dell’arenile – per trattarsi di modifiche che operano con effetto ex nunc mentre l’effetto demolitorio e ripristinatorio dell’eventuale giudicato di annullamento darebbe luogo al riconoscimento con effetto ex tunc di un pregiudizio suscettibile quanto meno di risarcimento per equivalente –, né dalla denunciata tardività del ricorso – per essere stata affissa all’albo pretorio la deliberazione comunale di approvazione della “variante” fino al 3 febbraio 2005 e per risultare quindi tempestiva la notificazione del ricorso a mezzo posta effettuata il successivo 4 aprile –.

Nel merito, i ricorrenti censurano l’art. 15 delle n.t.a. della “variante”, laddove vieta ai titolari di stabilimenti balneari la gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande, riservandola ai titolari dei bar-ristorante. Si assumono perseguite finalità estranee allo strumento pianificatorio, a tutela di interessi di ordine commerciale e non territoriale/ambientale, e si denuncia la disparità di trattamento tra le categorie di operatori che svolgono attività sull’arenile, con indebita restrizione al contempo del contenuto delle concessioni demaniali.

La questione non è fondata.

Questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che i piani dell’arenile, attesa la loro natura di piani urbanistici di particolare rilievo ambientale, ben possono introdurre limitazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a tutela dell’esigenza di ordinato assetto del territorio e di protezione dell’ambiente (v. sent. n. 124 del 18 febbraio 2013). Il Collegio non ravvisa dunque ragioni per discostarsi dal principio per cui tutte le attività svolte sull’arenile sono legittime se ed in quanto compatibili con il corretto uso del territorio, anche quando il “piano” differenzia a tale fine le categorie di operatori abilitate a svolgerle, perché – con riferimento ai gestori dei bar-ristorante e ai gestori degli stabilimenti balneari – la distinta localizzazione dei relativi insediamenti costituisce in sé un oggettivo e valido elemento di diversificazione (territoriale) delle situazioni, così da escludere discriminazioni o diseguaglianze solo apparentemente derivanti dalla differenziazione delle tipologie di soggetti autorizzati ad operare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Di qui il rigetto del quarto motivo di ricorso.

Valutata complessivamente la controversia, e tenuto conto della peculiarità della questione esaminata, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- dà atto della rinuncia ai primi tre motivi di impugnativa;

- respinge il quarto motivo di impugnativa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2013, con l’intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente FF

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)