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MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 4 maggio 2006, n.227
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE.

Gazzetta Ufficiale N. 159 del 11 Luglio 2006

 

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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2004/1/CE della Commissione del 6 gennaio
2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla
sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante;
Vista la direttiva 2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio
2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni
derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2004/19/CE della Commissione del 1° marzo
2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e
agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo con il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n.
299;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante
aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e
92/39/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n.
210, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123,
recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento delle direttive 2001/62/CE, 2002/16/CE e
2002/17/CE ed in particolare gli articoli 9, comma 1, e 10;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso
nella seduta del 13 ottobre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata in data 14 aprile 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e'
modificato come segue:
a) all'articolo 5, come modificato da ultimo dall'articolo 1
del decreto 28 marzo 2003, n. 123, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di
cui al paragrafo 1 non e' obbligatoria qualora il valore della
determinazione della migrazione globale non comporti il superamento
dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.»;
b) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente lettera:
«c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come
additivi alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996,
n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare:
1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da
svolgere una funzione tecnologica;
2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi
alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse
loro applicabili;
3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come
additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni
di cui all'allegato III del presente regolamento.»;
c) l'articolo 9-bis, come inserito dall'articolo 3 del decreto
ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e modificato dal decreto
ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735, e' modificato come segue:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
«2-bis. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle
sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte B»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«I limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai
materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'articolo 9»;
d) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente
articolo 9-ter:
«Art. 9-ter. - 1. Nelle fasi della commercializzazione diverse
dalla vendita al dettaglio i materiali ed oggetti di materia plastica
destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e
contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che fornisca,
per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari,
informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli
teorici sul livello di migrazione specifica, criteri di purezza a
norma dei decreti ministeriali 27 febbraio 1996, n. 209, 27 novembre
1996, n. 684 e 23 luglio 2003, onde consentire agli utilizzatori di
tali materiali ed oggetti di rispettare le disposizioni sui prodotti
alimentari»;
e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo 14-bis:
«1. Chiunque sia interessato a che una sostanza riportata
nell'allegato II - Sezione 1: parte B, venga inserita nell'elenco
comunitario deve presentare una richiesta ai sensi dell'art. 9 del
regolamento n. 1935/2004, entro il 31 dicembre 2006»;
f) l'allegato II - Sezione 1: Parte B, come sostituito
dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e
modificato da ultimo dall'allegato IV del decreto ministeriale
28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue:
1) il punto 1 delle «OSSERVAZIONI GENERALI» e' sostituito dal
seguente:
«1. Il presente allegato contiene l'elenco seguente:
a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un
effetto tecnico nel prodotto finito, inclusi gli «additivi
polimerici». Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;
b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale
realizzare la polimerizzazione.
Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a)
e b) sono in appresso denominate «additivi».
Ai fini del presente allegato, con il termine «additivi
polimerici» s'intende qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o
oligomero che puo' essere aggiunto alla plastica per conseguire un
effetto tecnico, ma che non puo' essere impiegato in assenza di altri
polimeri quale componente strutturale principale dei materiali e
degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che
possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.
L'elenco non comprende:
a) le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei
polimeri;
b) i coloranti;
c) i solventi.».
2) l'elenco delle sostanze e' sostituito dall'allegato III
del presente regolamento.


Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- La direttiva 2004/1/CE della Commissione del
6 gennaio 2004 che modifica la direttiva 2002/72/CE
relativamente alla sospensione dell'uso di
azodicarbonammide come agente rigonfiante e' stata
pubblicata nella G.U.U.E. del 13 gennaio 2004, serie L n.
7.
- La direttiva 2004/13/CE della Commissione del
29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 2002/16/CE
sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e' stata pubblicata nella G.U.U.E. del
30 gennaio 2004, serie L n. 27.
- La direttiva 2004/19/CE della Commissione del
1° marzo 2004 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa
ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari e' stata
pubblicata nella G.U.U.E. del 10 marzo 2004, serie L n. 71.
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e' stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n.
338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva
89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati
a venire a contatto con i prodotti alimentari) e' il
seguente:
«Art. 3. - 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 3. - Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai
commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni.».
- Il decreto 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.
Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE,
90/128/CEE e 92/39/CEE) e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio
1993.
- Il decreto 15 giugno 2000, n. 210 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento della direttiva n. 99/91/CE), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio
2000.
- Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento della direttiva 2001/62/CE, della direttiva
2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE), e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.
- Il decreto 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del
14 febbraio 2006.
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto 21 marzo
1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 5. - Salvo diverse indicazioni particolari
riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II,
i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro
costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei
prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per
decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o
dell'oggetto (limite globale di migrazione).
Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i
singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e
gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai
prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per
decimetro quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o
dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale
limite e' pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo
di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili
a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita'
non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 1;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali
non e' possibile determinare l'area della superficie di
contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi
di chiusura simili.
Gli stessi criteri di espressione dei risultati si
applicano per il controllo dell'osservanza dei limiti di
cessione specifica eventualmente indicati.
Nel caso di accoppiati o di altri materiali complessi,
deve corrispondere alle condizioni e caratteristiche del
presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con
gli alimenti, sempreche' tale strato esplichi la funzione
di barriera capace di impedire, per permeabilita' o altra
causa, la migrazione di costituenti dei materiali non a
contatto diretto con l'alimento, e cio' risulti alle prove
di cessione indicate nell'allegato IV.
Il controllo dei limiti di migrazione specifici non e'
obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una
completa migrazione della sostanza residua nel materiale o
oggetto, essa non possa superare il limite specifico di
migrazione.
Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei
prodotti alimentari e' eseguito nelle peggiori condizioni
di durata e temperatura prevedibili per l'uso.
La verifica del rispetto dei limiti di migrazione
specifica prevista al paragrafo 1 puo' essere garantita
dalla determinazione della quantita' di una sostanza nel
materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata
definita una relazione tra tale quantita' ed il valore
della migrazione specifica della sostanza attraverso una
sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione
di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e
basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non
conformita' di un materiale o di un articolo e'
obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di
migrazione stimato.
La verifica del rispetto dei limiti di migrazione
specifica di cui al paragrafo 1 non e' obbligatoria qualora
il valore della determinazione della migrazione globale non
comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica
di cui allo stesso paragrafo.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto 21 marzo
1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9. - 1. Per materia plastica si intende il
composto macromolecolare organico ottenuto per
polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o
qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso
molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di
macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari
possono essere aggiunte altre sostanze.
2. Per la preparazione di materiali ed oggetti,
costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da
due o piu' strati - ognuno dei quali e' costituito
esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro
mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono
essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza
indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del presente
decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente
indicate per le singole voci;
b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione
I, parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973 alle
condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate
per le singole voci.
c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti
come additivi alimentari di cui al decreto ministeriale
27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, non devono
migrare:
1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale
da svolgere una funzione tecnologica;
2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come
additivi alimentari o aromi in quantita' superiori alle
restrizioni piu' basse loro applicabili;
3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi
come additivi alimentari o aromi in quantita' superiori
alle restrizioni di cui all'allegato III del presente
regolamento.
3. Per quanto riguarda i composti a basso peso
molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e
gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei
materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 10.
4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II,
sezione 1, parti A e B, del decreto ministeriale 21 marzo
1973, modificato per ultimo con il decreto ministeriale
30 ottobre 1991, n. 408, possono essere impiegati, alle
condizioni e con le limitazioni ivi previste per la
produzione di:
rivestimenti superficiali, applicati su materiali
diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti
resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o
dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
siliconi;
resine epossidiche;
materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di
cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti
alimentari e' costituito di materia plastica e almeno uno
strato non e' costituito esclusivamente di materia
plastica.
4-bis. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di
impiego di cui all'allegato I, sezioni A e B, si applicano
anche alle resine di cui al precedente comma 4».
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto
21 marzo 1973, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato:
«Art. 9-bis. - 1. I materiali e gli oggetti di cui
all'art. 9, comma 2, non devono cedere i loro costituenti
ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti
alimentari in quantita' superiori a 10 mg per decimetro
quadrato (mg/dm2) di superficie del materiale o
dell'oggetto (limite globale di migrazione); tale limite e'
di 60 mg/kg di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti
casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili
a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita'
non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali
non e' possibile determinare l'area della superficie di
contatto con il prodotto alimentare;
c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi
di chiusura simili.
2. I limiti di migrazione specifica riportati
nell'allegato I del presente decreto sono espressi in
mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti
casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili
a recipienti che possono essere riempiti, di capacita'
inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono
essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il
rapporto tra l'area della superficie di tali oggetti e la
quantita' di prodotti alimentari a contatto.
In tali casi, i limiti indicati nell'allegato I,
espressi in mg/kg, vanno divisi per il fattore di
conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in
mg/dm2.
2-bis. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche
alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte
B;
3. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano
anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'art.
9.».
- L'allegato II, sezione I, Parte B, del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato I
del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1996) e modificato da
ultimo dall'allegato IV del decreto ministeriale 28 marzo
2003, n. 123, e' ulteriormente modificato dal regolamento
qui pubblicato.

 

Art. 2.
1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220,
modificato da ultimo dal decreto 28 marzo 2003, n. 123, e' modificato
come segue:
a) al punto 8 delle «Introduzioni generali», la definizione di
QM e' sostituita dalla seguente:
«QM = Quantita' massima di sostanza «residua» ammessa nel
materiale o nell'oggetto. Ai fini del presente decreto, la quantita'
di sostanza nel materiale o nell'oggetto e' determinata con un metodo
convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo'
essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di
prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto
un metodo convalidato»;
b) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI
PARTENZA» sono inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di
partenza riportate nell'allegato I del presente regolamento;
c) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI
PARTENZA» e' modificata la colonna «Denominazione» o «N. CAS» o
«Restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato
II al presente regolamento.

 

Art. 3.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210,
e' modificato come segue:
a) l'allegato I e' sostituito dall'allegato IV del presente
regolamento;
b) l'allegato II, come sostituito dall'allegato V del decreto
del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' sostituito
dall'allegato V del presente regolamento;
c) l'allegato III, come sostituito dall'allegato VI del decreto
del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123, e' sostituito
dall'allegato VI del presente regolamento.

 

Art. 4.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 2003, n. 123,
e' modificato come segue:
a) all'articolo 9, comma 1, la data «31 dicembre 2004» e'
sostituita dalla seguente: «31 dicembre 2005»;
b) all'articolo 10 e' inserito, infine, il seguente comma:
«2. Tuttavia la data di riempimento puo' essere sostituita da
un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di
individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve
essere fornita su richiesta alle autorita' competenti e a chiunque
sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del
presente regolamento».


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto 28 marzo
2003, cosi' come modificato da decreto qui pubblicato:
«Art. 9. - 1. L'uso e/o la presenza di BADGE nella
fabbricazione di materiali e oggetti di cui all'art. 8,
comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino
al 31 dicembre 2005.
2. L'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione
di materiali e oggetti di cui all'art. 8, comma 2, possono
continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre
2004.
3. A decorrere dal 1° marzo 2003, la quantita' di
componenti di NOGE con piu' di 2 anelli aromatici e almeno
un gruppo epossidico nonche' i loro derivati, contenenti
funzioni cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore
a 1000 Dalton, non deve essere riscontrabile nei materiali
e oggetti di cui all'art. 8, comma 2, al limite di
rilevabilita' di 0,2 mg/6 dm2, compresa la tolleranza
analitica.
4. Il limite di rilevabilita' di cui al comma 3 deve
essere determinato mediante metodo di analisi convalidato.
In mancanza di tale metodo puo' essere utilizzato un metodo
analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in
attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.
5. L'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di
tali materiali e oggetti possono continuare ad essere
ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto 28 marzo
2003, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 10. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e
9 non si applicano ai materiali e oggetti coperti da
rivestimenti di superficie e adesivi di cui all'art. 8,
comma 2, lettere b) e c), posti in contatto con i prodotti
alimentari prima del 1° marzo 2003.
Detti materiali e oggetti possono continuare ad essere
immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento
figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni.
2. Tuttavia la data di riempimento puo' essere
sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale
indicazione consenta di individuare la data di riempimento.
La data di riempimento deve essere fornita su richiesta
alle autorita' competenti e a chiunque sia preposto al
controllo del rispetto delle prescrizioni del presente
regolamento.».

 

Art. 5.
1. La commercializzazione e l'uso di materiali e oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti,
conformi alle disposizioni del presente regolamento, e' consentita a
partire dal 1° settembre 2005.
2. La produzione e l'importazione di materiali ed oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non
conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle
disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 28 febbraio 2006.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 la produzione, la
commercializzazione e/o l'importazione di materiali e oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti
contenenti l'azodicarbonammide, sostanza riportata nell'allegato III
del presente regolamento con il numero di riferimento 36640, sono
consentite fino al 1° agosto 2005. Tuttavia detti materiali ed
oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione
che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle
prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni.
La data di riempimento puo' essere sostituita da un'altra
indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di
individuare la data di riempimento.
La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle
autorita' competenti e a chiunque sia preposto al controllo del
rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 4 maggio 2006
Il Ministro (ad interim): Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 115

 

Allegati da pag. 7 a pag. 43