Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7325 del 15 settembre 2025
Rifiuti.Competenza regionale autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero
Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui unico provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedimentali.
Le terre collettive, in linea di massima, non sono espropriabili
di Stefano DELIPERI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7291 del 11 settembre 2025
Ambiente in genere.Annullamento di ufficio AUA
Nel riparto delle attribuzioni delineato dagli artt. 2 e 4 del d.P.R. 13.3.2013 n. 59 in materia di A.U.A., lo Sportello unico, a fronte di un parere non favorevole di compatibilità urbanistica licenziato soltanto nel 2019, non ha il potere di annullare d’ufficio l’autorizzazione unica ambientale bensì deve, in qualità di mero soggetto coordinatore del procedimento e di interfaccia col privato, coinvolgere la medesima autorità che aveva adottato il provvedimento AUA, ovvero la Città Metropolitana, rendendola edotta del profilo di illegittimità al fine di consentire le più opportune valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7480 del 23 settembre 2025
Elettrosmog.legittimazione e interesse all’impugnazione delle autorizzazioni all’installazione di stazioni radio base
In materia di legittimazione e interesse all’impugnazione delle autorizzazioni all’installazione di stazioni radio base, la qualificazione può discendere anche dalla vicinanza del luogo di dimora abituale a quello dell’installazione. La stretta vicinanza tra i luoghi rende palese l’incidenza sulla visuale quanto meno delle unità prospicenti all’area di ubicazione della stazione radio base. Inoltre, l’interesse azionato non si esaurisce in una mera dimensione patrimoniale ma contempla, altresì, gli aspetti di natura non patrimoniale che attengono alla vivibilità, alla fruibilità, al benessere, in generale, al godimento del bene, e che compongono l’interesse sottostante il diritto soggettivo, come evidenziato dalla dottrina sin da quella risalente ma autorevole teorica che definì l’interesse come il sentimento della condizionalità della vita di relazione. Tali interessi devono ritenersi incisi dall’edificazione in zona così prossima alle proprietà. Deve, altresì, osservarsi come ai fini della verifica della condizione dell’azione non occorrano evidenze in ordine al quantum del dedotto deprezzamento monetario, che è questione che attiene al merito di un’eventuale domanda risarcitoria. (segnalazione e massima Avv. F. Smerchinich)
Consiglio di Stato Sez. VII n.7246 del 8 settembre 2025
Urbanistica.Condono edilizio e nulla osta Ente parco
In tema di silenzio-assenso previsto dall’art. 13, 1 e 4 comma, Legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, in relazione alle richieste di nulla osta rilasciato dagli enti parco, l’inosservanza del termine di legge previsto per la formulazione del parere non è irrilevante ai fini del provvedimento conclusivo recante il diniego di condono edilizio. In un caso siffatto, il parere successivamente emesso non è illegittimo, ma deve essere l’amministrazione comunale che lo ha richiesto a motivare adeguatamente sulla concedibilità o meno del condono edilizio e, se potrà utilizzare argomenti espressi nel parere tardivo dall’ente parco, non potrà però acriticamente rifarsi al predetto parere – dovendo invece assumere interamente su di sé l’onere di decidere (e dunque di motivare la propria determinazione) – giacché, diversamente opinando, si finirebbe col negare sostanzialmente qualunque rilievo giuridico al termine che la legge assegna agli enti parco per la formulazione del predetto parere.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7203 del 4 settembre 2025
Rifiuti.Obblighi di bonifica e contaminazioni storiche
L’obbligo di bonifica in capo al responsabile dell’inquinamento vale anche per le contaminazioni storiche, risalenti ad epoche anteriori all’entrata in vigore del codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) o del decreto Ronchi (d.lgs. 22/1997), che per primo introdusse gli obblighi de quibus, poiché le norme in materia di bonifica non sanzionano, ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l’epoca di verificazione della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente. Ai sensi dell’art. 303, lett. f) e g), cod. ambiente, la risalenza dell’evento generatore dell’inquinamento funge da fattore di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (Parte VI), ma non anche con riferimento agli obblighi di bonifica dei siti inquinati (Parte IV), anche considerando che l’art. 242, commi 1 e 11, cod. ambiente, menziona espressamente i casi di contaminazioni c.d. “storiche” con riferimento alle procedure di bonifica.
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