Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VII n. 8572 del 4 novembre 2025
Rifiuti.Autorizzazione unica
L’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che l’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Tale autorizzazione ha natura di atto di assenso unico e complessivo, idoneo a sostituire tutti i titoli edilizi e urbanistici necessari alla realizzazione delle opere funzionali all’impianto, comprese quelle di accesso e viabilità. Invero, la conferenza di servizi convocata ai sensi della norma citata rappresenta la sede deputata alla valutazione integrata di tutti i profili rilevanti – edilizi, ambientali, urbanistici e paesaggistici – con la conseguenza che l’esito favorevole del procedimento di autorizzazione unica assorbe ogni altro titolo abilitativo comunale.
Cass. Sez. III n. 37180 del 14 novembre 2025 (CC 21 ott 2025)
Pres. Di Nicola Est. Galanti Ric. PM in proc. Pogor
Urbanistica.Caratteristiche del carico urbanistico
Il c.d. «carico urbanistico» costituisce un concetto non «statico», ma «relazionale» e il relativo aggravio deve essere valutato in modo dinamico avuto riguardo alle conseguenze dell'attività edilizia sul territorio. Esso consiste, in dettaglio, nell'effetto incrementale prodotto dall'insediamento primario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in relazione al numero delle persone insediate su un determinato territorio, il che si verifica, a titolo esemplificativo, in caso di concreta e sostanziale alterazione dell’originaria consistenza del manufatto in termini di metratura, volumetria e destinazione d’uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee (come tra locali accessori e vani ad uso residenziale, il passaggio di destinazione d’uso da agricola a residenziale, ecc.), ovvero anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8639 del 6 novembre 2025
Ambiente in genere.AUA e compiti del SUAP
Se è vero che ai fini del rilascio dell’A.U.A., secondo il procedimento disegnato dal d.P.R. n. 59/2013, l’autorità competente è la “Provincia”, siffatta autorizzazione, ai sensi del già citato art. 2, comma 1, lett. b) di tale decreto confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’art. 7 del d.P.R. n 160 del 2010, disciplina il c.d. “procedimento unico” in cui il S.U.A.P. è individuato quale “unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” (art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 160 del 2010). Esso è deputato ad adottare “il provvedimento conclusivo” (art. 7, comma 2), previa verifica della documentazione e dell’acquisizione di tutti gli atti di competenza di altre amministrazioni eventualmente necessari. Anche rispetto alle attività oggetto dell’A.U.A., pertanto, il S.U.A.P. non è un mero “nuncius” della volontà della Provincia, ma svolge il compito di verifica della sussistenza di tutti gli assensi necessari per lo svolgimento dell’attività, in particolare sotto il profilo urbanistico – edilizio”
Cass. Sez. III n. 36349 del 7 novembre 2025 (UP 7 ott 2025)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. PM in proc. Semchyshyna
Urbanistica.Particolare tenuità del fatto e condotte post delictum
Le condotte post delictum non possono, di per sé sole, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento della commissione del fatto - dando così luogo a una sorte di esiguità sopravvenuta di un'offesa in precedenza non tenue - ma, come detto, potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio sulla misura dell'offesa, giudizio in cui rimane centrale, come primo termine di relazione, il momento della commissione del fatto, e, quindi, la valutazione del danno o del pericolo verificatisi in conseguenza della condotta. Emblematico, in relazione ai reati urbanistici, il caso in cui la consistenza dell'opera abusiva è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, quale che sia la condotta riparatoria post declutum: in un'evenienza del genere, il giudice non può che negare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Consiglio di Stato Sez. V n. 8451 del 30 ottobre 2025
Beni ambientali.Opere eseguite in aree vincolate
Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige il principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata; ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso sia stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sotto il profilo paesaggistico ed urbanistico, indipendentemente dalla tipologia di abuso compiuto e dal titolo edilizio che la normativa richiede per realizzare l'intervento. Ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera denuncia di inizio attività, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica
Cass. Sez. III n. 35952 del 5 novembre 2025 (UP 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. PM in proc. Locatelli
Urbanistica.Elemento soggettivo del reato
Deve ritenersi non sufficiente, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, appellarsi ad un mero interessato suggerimento di un soggetto privato privo di ogni autorevolezza sul punto, per giunta non pertinente rispetto al tipo di opera realizzata e altresì comprensivo di un chiarimento quale la necessaria natura oggettiva della "precarietà" dell'opera, in grado di confermare la rilevanza penale del manufatto.
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