Cass. Sez. III n. 31959 del 13 novembre 2020 (CC 14 set 2020)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Conte
Ambiente in genere. AIA e produzione alcool etilico
L’alcool etilico non va ricompreso nell’ambito dei derivati da materie prime vegetali rispetto ai quali resterebbe esclusa qualsiasi sintesi chimica nel ciclo produttivo sì che per la sua produzione è necessario munirsi di munirsi di autorizzazione integrata ambientale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 ottobre 2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Mauro Conte, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa Etil Coop, nei confronti del decreto di sequestro preventivo emesso il 18 dicembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto l’opificio industriale della medesima società cooperativa ed i lotti di prodotti già distribuiti a terzi rivenditori, in ragione delle ipotesi di reato di cui agli artt. 29-quattuordecies (emissioni non autorizzate nell’ambiente di residui del ciclo produttivo di distillazione) e 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (stoccaggio incontrollato di borlande), nonché 444, 515 cod. pen. e 5 legge 30 aprile 1962, n. 283 (detenzione e messa in commercio di alcol etilico non idoneo al consumo umano), tenuto invero conto della previsione di cui all’art. 6, comma 13, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo, quanto alla contestata inidoneità della conseguita autorizzazione unica ambientale ai fini di cui alla norma ricordata, in realtà l’alcool etilico andava ricompreso nell’ambito dei derivati da materie prime vegetali, restando esclusa qualsiasi sintesi chimica nel ciclo produttivo, così come statuito anche dal Regolamento CE n. 110/2008, sì che andava esclusa la necessità di munirsi di autorizzazione integrata ambientale.
Ciò posto, l’avvenuta autorizzazione alla distillazione non poteva che condurre alla libera disponibilità del bene, che ex se non poteva considerarsi pericolosa.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha osservato che l’incertezza dei risultati delle analisi del prodotto alcolico sequestrato non poteva non riverberarsi sull’elemento psicologico dei reati ipotizzati, e quindi sul fumus del delitto, ed invero la stessa motivazione aveva fatto riferimento ad incertezze sull’idoneità del titolo amministrativo prodotto dalla parte ricorrente e sull’effettiva pericolosità dei prodotti in sequestro.
2.3. Col terzo motivo infine nulla era stato allegato quanto alla necessità di confermare integralmente il sequestro dell’intero impianto, ormai oggetto di autorizzazione quantomeno nei sensi che precedono.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. In relazione al primo motivo di censura, a norma del d.lgs. 152 cit. ed in specie dell’art. 6 comma 13, l’autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda.
In particolare, le categorie di attività di cui all’articolo 6, comma 13 sono così indicate: 1) “attività energetiche”; 2) “produzione e trasformazione dei metalli”; 3) “industria dei prodotti minerali”; 4) “industria chimica”, nell’ambito della quale è prevista (4.1.) la fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche.
Sono infine indicate (punto 6) “Altre attività”, per le quali è prevista la predetta autorizzazione, tra le quali (punto 6.4): a) funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno.
In definitiva, pertanto, del tutto condivisibile – sotto il profilo del fumus - si presenta al riguardo il provvedimento impugnato quanto alla necessità dell’autorizzazione integrata ambientale ai fini della produzione degli alcoli, oggetto dell’attività dell’impianto.
4.2. In relazione al secondo profilo di censura, vero è anzitutto che il provvedimento impugnato allega il fumus dell’incolpazione provvisoria anche in ordine alle condizioni dell’alcol, in tesi pericoloso per la salute umana.
Il Tribunale ha invero osservato al riguardo, con rilievo idoneo alla presente valutazione sommaria, che gli accertamenti sul campione erano successivi a precedenti analisi, laddove ben poteva essere che i pregressi esami fossero riferibili ad altre e differenti partite, laddove in definitiva non risultavano eseguite analisi di seconda istanza sul campione siccome sequestrato.
E’ stato peraltro ribadito, quantunque in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali per il reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen., che al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, che, nella specie, è integrato dal dolo generico, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu oculi la sussistenza di tale elemento (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015; cfr. più in generale circa il rilievo immediato della carenza dell’elemento soggettivo, ad es. Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e altro, Rv. 266896).
Va da sé che, nella situazione data, siffatta affermazione non appare in alcun modo sostenibile.
4.3. Del pari infondato è anche il terzo motivo, laddove è stata allegata, in relazione all’ipotizzata esistenza del reato di cui all’art. 256 cit., la concretezza del periculum avuto riguardo al mancato ipotizzato svuotamento dei silos contenenti le borlande, sì che un riavvio dell’attività aggraverebbe l’illecita situazione di stoccaggio incontrollato.
Quanto al periculum, infatti, esso deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173). Le osservazioni dell’ordinanza impugnata si pongono pertanto del tutto correttamente nella medesima prospettiva.
5. I motivi di impugnazione appaiono pertanto complessivamente infondati, conseguendone quindi il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14/09/2020