Cass. Sez. III n. 32400 del 18 novembre 2020 (UP 22 ott 2020)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Cardamone
Ambiente in genere. Occupazione arbitraria di spazio demaniale marittimo
L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è «arbitraria» ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo. L'occupazione del suolo demaniale marittimo sulla base di un atto autorizzativo pluriennale per opere finalizzate alla gestione dell'attività balneare, che si protragga oltre il termine della stagione, integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., atteso che l'esistenza di un titolo pluriennale abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l'obbligo di rimuovere le strutture collocate sul demanio al termine del periodo di utilizzo previsto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 11 febbraio 2019 del Tribunale di Catanzaro Laura Cardamone è stata condannata alla pena di euro 344,00 di ammenda per il reato ex art. 54 e 1161 cod. Nav. per avere arbitrariamente occupato, impedendone l'uso pubblico, un'area del demanio marittimo di mq. 433,44 mediante il mantenimento di un manufatto adibito a bar, servizi e deposito, e di un’area pavimentata in pedane di cemento in violazione della concessione demaniale marittima a carattere stagionale con validità 1 giugno - 30 settembre; in Botricello il 4 aprile 2014.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo l’erronea applicazione degli art. 54 e 1161 cod. Nav. ed il vizio della motivazione. La concessione demaniale del 5 giugno 2007 prevederebbe il mantenimento dello stabilimento balneare costituito dal locale adibito a bar e servizi e l’area per la posa di ombrelloni e sdraio con validità di 72 mesi, poi rinnovati, e la limitazione d’uso dell’area per il periodo 1 giugno - 30 settembre di ciascun anno. La concessione quindi distinguerebbe l’occupazione, non limitata temporalmente, dall’uso del bene demaniale, temporalmente limitato nel tempo. Tale distinzione sarebbe coerente con la natura stabile delle opere autorizzare sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
Anche la legge della regione Calabria n. 17/2005 all’art. 9 consentirebbe la realizzazione delle opere in cemento armato e la permanenza delle strutture per l’intero anno, confermando la distinzione tra occupazione, di natura permanente, ed uso limitato ai mesi estivi.
La sentenza avrebbe poi attribuito erroneamente alla attestazione del comune di Botricello del 16 luglio 2014 il valore di postuma sanatoria dell’occupazione mentre il comune avrebbe attestato, in coerenza con la concessione demaniale e la legge demaniale che «la struttura balneare di cui alla concessione demaniale marittima n.107/2007 è autorizzata per l’installazione annuale sul demanio marittimo». Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto che sarebbe avvenuta un’utilizzazione del bene demaniale secondo modalità diverse da quelle da quelle indicate nella relativa concessione mentre l’imputata era munita di una regolare concessione demaniale e sarebbe stata autorizzata ad occupare l’area demaniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. In punto di diritto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è «arbitraria» ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo; così Sez. 3, n. 4763 del 24/11/2017 - dep. 2018, Pipitone, Rv. 272031-01.
Nello stesso senso Sez. 3, n. 31290 del 11/04/2019, Bellia, Rv. 27629001 per cui l'occupazione del suolo demaniale marittimo sulla base di un atto autorizzativo pluriennale per opere finalizzate alla gestione dell'attività balneare, che si protragga oltre il termine della stagione, integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., atteso che l'esistenza di un titolo pluriennale abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l'obbligo di rimuovere le strutture collocate sul demanio al termine del periodo di utilizzo previsto.
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi; il termine di prescrizione del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) non decorre, pertanto, dalla data dell'accertamento ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale, ovvero con la sentenza penale di condanna di primo grado (Sez.3, n.16859 del 16/03/2010, Rv.247160; Sez.3,n.1546 del 14/05/1998, Rv.211198).
1.2. Il ricorrente invoca una diversa interpretazione della concessione demaniale rispetto a quella del Tribunale; nella motivazione, il testo della concessione è riportato infatti in maniera identica al ricorso.
Orbene, se la concessione demaniale prevede l’uso dell’area solo per il periodo 1 giugno - 30 settembre, ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto che il mancato smontaggio delle opere costituenti il bar ed i servizi concretizzi il reato, perché in tal modo mediante il permanere delle strutture si continua ad utilizzare il bene demaniale al di fuori dei limiti della concessione.
1.3. Non è neanche invocabile l’applicabilità dell’art. 9 della legge della regione Calabria n. 17 del 2005 perché la norma all’epoca in vigore, oltre a prevedere lo smontaggio delle opere, dispone al comma 5 che la permanenza delle strutture degli stabilimenti balneari sia consentita non con l’atto concessorio ma, ove le condizioni territoriali lo consentano, solo su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente. Procedura che non risulta dal ricorso essere stata seguita nel caso de quo.
1.4. Infine, è inammissibile la questione dedotta sulla attestazione del comune di Botricello del 16 luglio 2014 poiché con il motivo si deduce il travisamento della prova senza però procedere alla necessaria allegazione del documento.
Per altro, nella sentenza il valore probatorio di tale documento è stato negato dal Tribunale in quanto successivo all’epoca dei fatti e pertanto ritenuto non pertinente; con tale parte della motivazione della sentenza il ricorso non si confronta sicché sul punto è privo di specificità estrinseca.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22/10/2020.