Inquadramento della figura dell'Ispettore Ambientale volontario - Atto di indirizzo.
Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
n. 9747 del 23 settembre 2019
Prot. __________/GAB del ___________________
OGGETTO: Inquadramento della figura dell'Ispettore Ambientale volontario - Atto di indirizzo.
A tutti i Comuni dell'Isola
A tutte le SRR dell'Isola
E p.c.
All'On.le Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto
A tutti i Sigg.ri Prefetti dell'Isola
Ai Sigg.ri Sindaci delle Città Metropolitane di
Palermo
Catania
Messina
Ai Sigg.ri Commissari dei Liberi Consorzi Comunali della Sicilia
Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
LORO SEDI
1. Premesse.
Il presente documento intende fornire - ferme restando le competenze e responsabilità in capo ai vari soggetti - ai Comuni ed SRR dell'Isola, nonché ai sigg.ri Sindaci delle Città Metropolitane ed ai Commissari dei Liberi Consorzi Comunali dell'Isola, delle utili indicazioni e chiarimenti in ordine alla figura dell'Ispettore Volontario Ambientale, chiamato ad affiancare il Corpo di Polizia Municipale in varie attività di controllo ambientale e di verifica di violazioni inerenti la raccolta ed il conferimento dei rifiuti.
Il tutto sulla scorta del parere n. 20123 del 19 settembre 2019 reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana a seguito di richiesta formulata dallo Scrivente con nota protocollo n. 8456/GAB del 7 agosto 2019.
2. L'Ispettore Volontario Ambientale.
Come noto, da ultimo con l'Ordinanza n. 8/Rif dell'11 dicembre 2018 dell'Onorevole Presidente della Regione Siciliana, avente ad oggetto " Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Reitera parziale ex art. 191, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 dell'Ordinanza 4/rif del 7 giugno 2018. Disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata " è stato tra l'altro previsto all'art. 3, n. 3) recante " Misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata " è stato tra l'altro previsto che " I Comuni dovranno esercitare pienamente le competenze di cui all'art. 4 della L.R. 9/2010, ed assegnare in via prioritaria il Corpo di Polizia Municipale al controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, avvalendosi altresì della collaborazione di Ispettori Ambientali Volontari idoneamente formati. Eserciteranno con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico. Eserciteranno altresì i controlli sui conferimenti delle frazioni differenziate conferite presso gli impianti ".
Analoga disposizione era stata inserita nell'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 - art. 4 punto 1) e nell'Ordinanza n. 4/Rif del 7 giugno 2018 art. 3 punto 3).
3. La disciplina adottata da talune Amministrazioni Comunali. Le richieste di chiarimento indirizzate allo Scrivente.
Sulla scorta di quanto previsto nelle sopra richiamate Ordinanze, molte Amministrazioni Comunali hanno iniziato a disciplinare, attraverso l'adozione di regolamenti interni e l'avvio delle attività di formazione, la figura dell'Ispettore Volontario Ambientale, prevedendo che il medesimo (a titolo gratuito, salvo in taluni casi la previsione di un rimborso spese, eventualmente quantificato convenzionalmente sulla scorta di apposito atto) affianchi il Corpo di Polizia Municipale nelle attività finalizzate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:
a) vigilanza ambientale, di controllo o segnalazione circa il rispetto dei Regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, e al decoro urbano;
b) attività formative ed educative dei cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
c) opere di prevenzione nei confronti degli utenti che, con condotte irrispettose del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine ed al decoro urbano.
L'attività di controllo è stata, inoltre estesa alla verifica di violazioni quali: abbandono e/o deposito incontrollato e/o fuori dagli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani; conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani; corretto conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento, il calendario di raccolta porta a porta ed il posizionamento dei contenitori o dei sacchetti; mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla loro rimozione ed asportazione; orari di conferimento nei cassonetti stradali.
Al contempo talune Amministrazioni hanno chiesto allo Scrivente delucidazioni in ordine alla figura degli Ispettori Ambientali Volontari, ed in particolare circa:
a) la loro qualificazione giuridica;
b) l'atto che debba essere emanato ai fini della loro nomina;
c) le competenze che debbano essere loro riconosciute;
d) la necessità che i medesimi siano iscritti in un elenco regionale e quale;
e) l'opportunità di specificare se gli stessi debbano equipararsi - nelle funzioni - agli Agenti di P.G., nonché addivenire alla uniformazione della disciplina;
f) le modalità attraverso le quali conciliare la previsione di tale figura, le cui attività si protraggono nel tempo, con la circostanza che la medesima è stata prevista da un provvedimento (Ordinanza del Presidente della Regione 2/Rif del 28/02/2018 ed 8/Rif dell'11/12/2018) i cui effetti sono cessati.
4. Il parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana.
In ragione di quanto sopra, con nota protocollo n. 8456/GAB del 7 agosto 2019 lo Scrivente ha chiesto all'Ufficio Legislativo e Legale di voler chiarire se la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario necessiti di un intervento normativo a livello Regionale, ovvero se alla Regione Siciliana spetti un'attività di coordinamento attraverso l'emanazione di direttive e/o circolari e/o atti di indirizzo, restando demandata la disciplina di tale figura ai regolamenti delle singole amministrazioni comunali / Città Metropolitane / Liberi Consorzi.
Col sopra citato parere n. 20123/2019 l'Ufficio Legislativo e Legale ha evidenziato che la figura degli Ispettori Volontari Ambientali e le funzioni ed i compiti agli stessi attribuibili non risultano ad oggi essere stati oggetto di regolamentazione unitaria da parte del legislatore nazionale, né da parte della Regione Siciliana.
Al contempo è stato confermato che la materia del territorio e le funzioni relative alle fasi di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, appartengono alla competenza degli Enti Locali che, di norma, sono titolari delle conseguenti funzioni di vigilanza nell'ambito delle quali, in virtù tra l'altro delle disposizioni contenute nelle Ordinanze del Presidente della Regione richiamate al precedente punto 2, possono avvalersi di figure di controllo specializzate da affiancare, per l'appunto, al Corpo di Polizia Municipale.
In particolare è stato evidenziato che con parere reso in data 26 novembre 2013, il Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Regionali, interessato della questione, nel richiamare un precedente parere reso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza su istanza del medesimo Ministero, ha chiarito che la figura dell'Ispettore Volontario Ambientale " [...] non trova fondamento nella specifica disciplina dettata in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006, né in altra normativa statale ".
Il Ministero ha chiarito che, spettando agli Enti locali la funzione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti, nonché il potere di organizzare il relativo servizio, deve ritenersi che in presenza di una apposita norma regolamentare sia possibile prevedere la " figura dell'ispettore di vigilanza ambientale", potendo al contempo i Comuni prevedere, nel medesimo regolamento, l'istituzione di uffici strumentali all'esercizio delle relative funzioni.
Una eventuale regolamentazione dovrà, inoltre, tener conto della circostanza che l'Ispettore Volontario Ambientale potrà essere destinato " solo a segnalare ai servizi e/o corpi di polizia municipale le eventuali irregolarità riscontrate ", ferma restando l'impossibilità di riconoscere al citato personale (che di regola presta il proprio servizio a titolo volontario e gratuito) le funzioni di controllo e accertamento di illeciti commessi in violazione del regolamento comunale in materia di rifiuti urbani, atteso che trattasi di " funzioni che rientrano nella sfera delle funzioni pubbliche di Polizia Amministrativa Locale, riconosciute esclusivamente in capo agli addetti al Servizio e/o Corpo di Polizia Municipale dei Comuni Singoli o Associati" .
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Il presente documento costituisce atto di indirizzo rivolto a tutti i Comuni ed alle SRR dell'Isola, nonché per conoscenza ai Sigg.ri Sindaci delle Città Metropolitane ed ai Commissari dei Liberi Consorzi Comunali, affinché attraverso le indicazioni ivi contenute possano - ferme restando le rispettive competenze e le responsabilità di legge - valutino di regolamentare (e/o di aggiornare quanto già adottato) la figura dell'Ispettore Volontario Ambientale da affiancare al Corpo di Polizia Municipale nelle varie attività di controllo ambientale e di verifica di violazioni inerenti la raccolta ed il conferimento dei rifiuti.
Ciò al fine di implementare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività:
a) di vigilanza ambientale, controllo o segnalazione circa il rispetto dei Regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, e al decoro urbano;
b) formative ed educative dei cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
c) finalizzate a prevenire che gli utenti, con condotte irrispettose del vivere civile, possano arrecare danno all'ambiente, all'immagine ed al decoro urbano;
d) volte a segnalare ai servizi e/o Corpi di Polizia Municipale violazioni commesse dagli utenti, tra le quali: l'abbandono e/o deposito incontrollato e/o fuori dagli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani; il conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani; il non corretto conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il mancato rispetto degli orari di conferimento, il calendario di raccolta porta a porta ed il posizionamento dei contenitori o dei sacchetti; la mancata rimozione delle deiezioni animali o la mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla loro rimozione ed asportazione; orari di conferimento nei cassonetti stradali; etc. etc.
L’ASSESSORE
Dott. Alberto Pierobon