Relazioni Penali della Corte di Cassazione n.1025-2005

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITA\' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone - Difensore - Atti cui ha diritto di assistere - Deposito - Omissione - Nullita\' - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 25/05 Roma, 24 febbraio 2005
OGGETTO: 663022 - INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) -
ATTIVITA\' DEL PUBBLICO MINISTERO - Difensore - Atti cui ha diritto
di assistere - Deposito - Omissione - Nullita\' - Contrasto di
giurisprudenza.
RIF. NORM.: artt. 178, 179, 354, 356, 365, 366 cod. proc. pen. e
art. 186 cod. strada.
La IV sezione penale con sentenza resa alla udienza pubblica del 4
maggio 2004 (dep. 6 ottobre 2004) n. 39057, ric. Ciacci, rv. 229965
ha enunciato il principio di diritto cosi\' massimato da questo
Ufficio:
"L\'omesso avviso del deposito del verbale degli atti compiuti dal
P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il
diritto di assistere, tra i quali deve essere compreso
l\'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida,
costituisce, al piu\', una mera irregolarita\' che non incide sulla
utilizzabilita\' e validita\' dell\'atto, ma rileva solo ai fini della
decorrenza del termine entro il quale e\' consentito l\'esercizio
delle attivita\' difensive".
La sentenza risolve la questione delle conseguenze processuali da
riconnettere all\'omesso deposito del verbale di accertamento urgente
compiuto dalla polizia giudiziaria alla stregua dell\'art. 354 cod.
proc. pen. e segnatamente del verbale relativo all\'alcoltest, atto
posto in essere per verificare l\'eventuale stato di ebbrezza del
guidatore di un\'auto.
Ebbene, la soluzione adottata e\' quella di affermare che l\'atto in
questione, pur rientrante tra quelli ai quali il difensore ha
diritto di assistere e quindi oggetto della disciplina del deposito
prevista dall\'art. 366 cod. proc. pen., puo\' essere utilizzato,
senza risultare inficiato da alcuna invalidita\', anche qualora il
relativo deposito sia stato omesso. Siffatto inadempimento, invero,
integra una irregolarita\' destinata a spiegare effetti unicamente
sulla decorrenza del termine per l\'esercizio di eventuali attivita\'
difensive e viceversa non inquadrabile in alcuna delle nullita\'
assolute o di ordine generale. Invero, con specifico riferimento a
quella prevista dall\'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., e\' stato
rilevato che trattasi di sanzione volta a colpire la mancata
presenza del difensore "al momento" del compimento dell\'atto.
La sentenza in esame fa integralmente proprie le ragioni della
pronuncia della stessa sezione del 22 ottobre 2003 n. 1354, De
Sannio, rv. 226033, a sua volta motivo di segnalazione di contrasto
giurisprudenziale, alla quale si rinvia per la citazione dei
precedenti (Segnalazione n. 94 dell\'11 dicembre 2003).
L\'opposto orientamento (da ultimo, cfr. Sez. V, 22 febbraio 1996, n.
5276, ric. P.M. in proc. Maccari, rv. 205122), sostiene che l\'omesso
deposito del verbale di cui sopra integra non una mera irregolarita\'
ma una nullita\' relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente
oppure se non determina una effettiva deminutio della possibilita\'
di difesa.
Il contrasto sembra essersi ulteriormente radicato dal momento che
alle pronunzie in linea con l\'orientamento da ultimo citato, invero
assolutamente maggioritarie ma risalenti nel tempo, si e\' aggiunta
di recente la sentenza della IV sezione, 16 settembre 2003, n.
42020, dep. 5 novembre 2003, P.M in proc. Della Luna, rv. 227294 la
quale ha anche precisato che la nullita\' derivante dall\'omesso
deposito dell\'atto, se tempestivamente eccepita, comporta la
inutilizzabilita\' del risultato documentato.
Sul versante opposto, per la esclusione di qualsiasi nullita\', si
sono espresse, oltre alla sentenza De Sannio e a quelle citate
nella relazione precedente, due nuove pronunzie: Sez. IV, 17
dicembre 2003, dep. 22 aprile 2004, n. 18610, Perugini, rv. 228339 e
Sez. IV, 11 marzo 2004, dep. 7 maggio 2004, n. 21738, Elgharras, rv.
229114. Queste peraltro si segnalano per l\'affermazione che "i
verbali degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria ai sensi
dell\'art. 354 non sono soggetti all\'obbligo del deposito al
difensore contemplato dall\'art. 366 cod. proc. pen., trattandosi
di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza
preavviso e per la cui effettuazione, a differenza di quanto
stabilito dall\'art. 365 per gli atti di perquisizione o sequestro
compiuti direttamente dal pubblico ministero, non e\' prevista la
designazione, all\'occorrenza, di un difensore d\'ufficio, ma solo
l\'avvertimento, ex art. 114 disp. att. della facolta\' di farsi
assistere da un difensore: ragion per cui, mancando detta
designazione, mancherebbe anche il soggetto nei cui confronti
dovrebbe realizzarsi la garanzia".
Redattore: Maria Vessichelli
Il direttore aggiunto
(Giovanni Canzio)