Sentenza
1142003
Giudizio per conflitto di attribuzione sorto a
seguito della circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio n. 260/3/01 del 10 settembre 2001 recante “Autorizzazioni
all’immersione in mare di materiali derivanti da attività di escavo dei
fondali marini. Movimentazione di fondali marini per attività di posa di
cavi e condotte”, promosso con ricorso della Regione Liguria notificato
il 3 dicembre 2001, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto
al n. 38 del registro conflitti 2001
SENTENZA
N. 114
ANNO
2003
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Riccardo CHIEPPA
Presidente
-
Gustavo ZAGREBELSKY
Giudice
-
Valerio ONIDA
"
-
Carlo
MEZZANOTTE
"
-
Fernanda CONTRI
"
-
Guido NEPPI
MODONA
"
-
Piero Alberto CAPOTOSTI
"
-
Annibale MARINI
"
-
Franco BILE
"
-
Giovanni Maria FLICK
"
-
Francesco AMIRANTE
"
-
Ugo DE SIERVO
"
-
Romano VACCARELLA
"
-
Paolo MADDALENA
"
-
Alfio FINOCCHIARO
"
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio n. 260/3/01 del 10
settembre 2001 recante “Autorizzazioni all’immersione in mare di materiali
derivanti da attività di escavo dei fondali marini. Movimentazione di fondali
marini per attività di posa di cavi e condotte”, promosso con ricorso della
Regione Liguria notificato il 3 dicembre 2001, depositato in cancelleria il 17
successivo ed iscritto al n. 38 del registro conflitti 2001.
Visto
l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica
del 17 dicembre 2002 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
udito
l’avvocato dello Stato
Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.
¾
Con ricorso notificato in data 3 dicembre 2001 e depositato in cancelleria il
successivo 17 dicembre, la Regione Liguria ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri al fine
di ottenere la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, adottare
provvedimenti autorizzatori in ordine all’immersione in mare di determinati
materiali a fini di ripascimento degli arenili per la realizzazione di
interventi ed opere di competenza regionale.
2.
¾
Riferisce la ricorrente che il conflitto trae origine dalla emanazione della
circolare 260/3/2001 del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, riguardante le direttive inerenti le attività istruttorie per il
rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 35 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole).
Tale
norma, al comma 1, dispone che:
“Al fine
della tutela dell’ambiente marino ed in conformità alle disposizioni delle
convenzioni internazionali in materia, è consentita l’immersione deliberata
in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare
o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e
terrapieni costieri, dei seguenti materiali:
a)
materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei
emersi;
b)
inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo,
ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l’innocuità;
c)
materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto
durante l’attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni
salmastri”.
In
particolare, in base alla censurata circolare, le attività sub-a)
e sub-b) del predetto art. 35 del
d.lgs. n. 152 del 1999 sono subordinate al rilascio di apposita
“autorizzazione da parte dell’autorità competente”, che è da
individuarsi nello stesso Ministero dell’ambiente.
Orbene,
tale previsione di attribuzione di competenza autorizzatoria allo Stato in
materia di ripascimento degli arenili determinerebbe, ad avviso della
ricorrente, una lesione delle proprie prerogative garantite dagli artt. 5, 97,
117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 1, 2, 4, 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); agli artt. 69, 70,
80, 81, 88, 89, 93, 94, 104, 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1957, n. 59); alla legge
della Regione Liguria 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in
materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e
osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti);
agli artt. 5 e 6 del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante
disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per
la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma
dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59); alla legge della
Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di
impatto ambientale); agli artt. 1, 3, 35 del d.lgs.11 maggio 1999, n.152.
3.
¾
Secondo la Regione, la propria competenza in materia si desume dal complesso
quadro normativo in cui si colloca il conflitto.
Essa
ricorda che la materia della difesa delle coste ha ricevuto una prima organica
regolamentazione con la legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo), la quale ha ricompreso fra
le attività di difesa del suolo anche “la protezione delle coste
dall’erosione delle acque marine”, delegandone le funzioni – con
esclusione delle aree di interesse nazionale – alle Regioni (art. 10, comma
7).
La
successiva legislazione statale (legge 15 marzo 1997, n. 59 e d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112) ha conferito alle Regioni nuove e più pregnanti competenze in
materia di protezione della natura e dell'ambiente, nonché di risorse idriche
e di difesa del suolo per cui la stessa Regione Liguria ha emanato, in
attuazione della predetta normativa, la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13,
che ha disciplinato le funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento
degli arenili, protezione ed osservazione dell’ambiente marino e costiero,
demanio marittimo e porti.
4.
¾
Nell’ambito del delineato quadro normativo, la Regione ritiene di propria
spettanza le funzioni di tutela ambientale, sia nell’espletamento delle
competenze sul ripascimento degli arenili, sia in quelle che riguardano il
sistema portuale di riferimento regionale, per cui, a suo avviso,
l’indeterminatezza nell’indicazione del soggetto titolare del potere
autorizzatorio per il ripascimento delle coste, che si rinviene nei commi 2 e
3 del citato art. 35 del d.lgs. n. 152 del 1999, va risolta avendo riguardo al
“soggetto titolare dell’insieme delle competenze alle quali l’operazione
dell’immersione dei materiali è funzionale”, e cioè con riguardo alla
Regione, ovvero ad altro ente individuato dalla legislazione regionale.
Per
questi motivi, le diverse disposizioni dettate dal Ministro dell’ambiente
con la circolare impugnata configurerebbero un tentativo dello Stato di
riappropriarsi di competenze ormai di spettanza della Regione, come da ultimo
sancito dal d.lgs. n. 112 del 1998, nell’ambito delle garanzie previste
dagli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione.
5.
¾
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il conflitto sia
dichiarato infondato.
La
difesa erariale pone in evidenza che l’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 152
del 1999 fa rinvio ad un decreto interministeriale al quale è rimessa la
disciplina delle modalità da osservare per lo scarico dei materiali di
dragaggio. Poiché, ad oggi, tale decreto non è stato emanato, occorre fare
riferimento, durante la fase transitoria, alle disposizioni in vigore
all’epoca dell’emanazione di detto d.lgs. n. 152 del 1999.
Ed
in proposito l’Avvocatura ricorda che l’art. 11 della legge 10 maggio
1976, n. 319 (Norme per la tutela della acque dall’inquinamento) e il
correlato decreto ministeriale di attuazione 24 gennaio 1996 sottoponevano ad
apposita autorizzazione del Ministero dell’ambiente anche il “ripascimento
delle coste”, prescrivendo specifiche norme tecniche per la
caratterizzazione dell’area da ripascere e per l’esecuzione dei lavori di
scarico del materiale di dragaggio.
Secondo
la difesa erariale, nel periodo transitorio previsto dal citato art. 62, comma
8, del d.lgs. n. 152 del 1999, fino all’emanazione del decreto
interministeriale concernente le modalità da osservare per l’immersione di
materiali per il ripascimento, dovranno trovare applicazione le disposizioni
di cui al d.m. 24 gennaio 1996, cui correttamente la circolare impugnata fa
esplicito rinvio.
A
ciò deve aggiungersi che il d.lgs. n. 112 del 1998 attribuisce alle Regioni
importanti competenze per ciò che riguarda la protezione e l’osservazione
delle coste e dell’abitato costiero, ma mantiene in capo allo Stato in via
esclusiva i compiti relativi “alla protezione, alla sicurezza ed
all’osservazione della qualità dell’ambiente marino” e in via
concorrente con le Regioni “le funzioni relative alla protezione
dell’ambiente costiero” (art. 69, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 112 del
1998).
Tali
argomentazioni sono confortate anche dalla disciplina contenuta nell’art.
80, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 112 del 1998, che qualifica come
compiti di rilievo nazionale, da rimettere alla competenza dello Stato, “il
rilascio delle autorizzazioni agli scarichi nelle acque del mare da navi o
aeromobili”.
Dalla
interpretazione sistematica del quadro normativo di riferimento può pertanto
desumersi che, mentre allo Stato sono attribuite le competenze relative alla
tutela dell’ambiente marino e costiero, alle Regioni sono attribuite le
competenze in materia di difesa delle zone costiere.
Conclusivamente,
l’Avvocatura dello Stato chiede che il ricorso sia dichiarato non fondato,
evidenziando come, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale
previsto dal citato art. 35 del d.lgs. n. 152 del 1999, e dunque per un
periodo transitorio, sia stata emanata la circolare impugnata per rispondere
all’esigenza di consentire “una corretta ed uniforme istruttoria di tutte
le domande di autorizzazione inoltrate al Ministero dell’ambiente in materia
di escavo di fondali e di immersione in mare o di utilizzo dei materiali di
dragaggio a fini di ripascimento”.
6.
¾
In prossimità dell’ udienza la Regione Liguria ha presentato una memoria
con cui ha evidenziato che il sollevato conflitto è stato risolto
dall’entrata in vigore della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante
“Disposizioni in materia ambientale”, il cui articolo 21 attribuisce alla
Regione la competenza in ordine all’istruttoria ed all’autorizzazione di
cui all’art. 35 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, per interventi di
ripascimento della fascia costiera.
Ha
chiesto, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere sul
proposto ricorso.
Nell’udienza
di discussione, l’Avvocatura dello Stato ha accettato la richiesta della
Regione, ritenendo che, a seguito dell’intervenuta norma di legge, sia
venuto meno l’interesse al ricorso.
Considerato
in diritto
1.
¾
La Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, in relazione alla circolare 260/3/2001, con la quale il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio ha affermato la propria
competenza ad adottare i provvedimenti previsti dall’art. 35 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n.152 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole), per consentire l’immersione in mare di
materiali di escavo e di inerti al fine di realizzare opere di ripascimento
degli arenili.
La
ricorrente ritiene, infatti, di essere essa stessa, ovvero altri soggetti
individuati dal legislatore regionale, titolare dei poteri autorizzatori nella
predetta materia per cui la contestata attribuzione di competenze allo Stato
determinerebbe una lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt.
5, 97, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 1, 2, 4, 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); agli artt. 69, 70,
80, 81, 88, 89, 93, 94, 104, 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1957, n. 59);
alla legge della Regione Liguria 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle
funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili,
protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo
e porti); agli artt. 5 e 6 del d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento
recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio
marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto,
a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59); alla
legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della
valutazione di impatto ambientale); agli artt. 1, 3, 35 del d.lgs. 11 maggio
1999, n. 152.
2.
¾
Successivamente alla proposizione del conflitto è stata emanata la legge 31
luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), la quale, all’art.
21, ha testualmente previsto:
“Per
gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione in
mare di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni
litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o
comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l’autorità
competente per l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la
regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo art. 35 e fermo
restando quanto previsto dall’art. 62, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da
fondali marini, la regione, all’avvio dell’istruttoria per il rilascio
della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione
consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e
ne informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.
E’
evidente che l’oggetto del conflitto è stato profondamente inciso dal ius
superveniens costituito dalla citata legge n. 179 del 2002, che ha
individuato nella Regione l’autorità competente al rilascio delle
autorizzazioni previste dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 1999,
in materia di ripascimento delle zone costiere, nonché di immersione in mare
di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei
emersi che avvengano in ambito costiero.
Di
tale mutato assetto delle attribuzioni regionali in materia di tutela delle
zone costiere, oggetto del presente conflitto, si è mostrata consapevole la
stessa ricorrente che, nella memoria presentata nell’imminenza
dell’udienza, ha ritenuto che sia venuta meno la materia del contendere,
essendo stata riconosciuta in via legislativa la propria competenza.
Dello
stesso avviso, durante l’udienza di discussione, si è mostrata
l’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concordato con la Regione
sulla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Del
resto, dai lavori parlamentari relativi all’articolo in esame, emerge
chiaramente l’intenzione del legislatore di attribuire alle Regioni la
competenza ad autorizzare gli interventi di ripascimento delle fasce costiere,
conformemente alle istanze dalle stesse in tal senso avanzate.
Ne
consegue che, a seguito del predetto intervento legislativo, il conflitto in
questione deve essere ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di
interesse.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria con
il ricorso indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 26 marzo 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Paolo
MADDALENA, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 10 aprile 2003.