Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1029-2005
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - anonimi - Utilizzazione dell\'anonimo nell\'attivita\' inerente la ricerca della "notitia criminis" - Decreto di perquisizione e sequestro emanato in
seguito a denuncia anonima - Legittimita\' - Esclusione - Nullita\' - Sussistenza - Contrasto di giurisprudenza.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - anonimi - Utilizzazione dell\'anonimo nell\'attivita\' inerente la ricerca della "notitia criminis" - Decreto di perquisizione e sequestro emanato in
seguito a denuncia anonima - Legittimita\' - Esclusione - Nullita\' - Sussistenza - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 29/05
Roma, 9 marzo 2005
OGGETTO: 673022 - PROVE (Cod.proc.pen. 1988) - MEZZI DI PROVA -
DOCUMENTI - ANONIMI - Utilizzazione dell\'anonimo nell\'attivita\'
inerente la ricerca della "notizia criminis" - Decreto di
perquisizione e sequestro emanato in seguito a denuncia anonima -
Legittimita\' - Esclusione - Nullita\' - Sussistenza - Contrasto di
giurisprudenza.
RIF. NORM.: artt. 191, 247, 250, 253 e 333 cod. proc. pen.
La V Sezione con la sentenza deliberata all\'udienza camerale del 13
maggio 2004, n. 37941 (depositata il 24 settembre 2004), PM in proc.
Patricelli, rv. 230174 ha enunciato il principio di diritto cosi\'
massimato:
"Il decreto di perquisizione e sequestro emesso a seguito di
denuncia anonima, ed utilizzato come mezzo di acquisizione di una
"notitia criminis" e non come mezzo di ricerca della prova, e\'
nullo. Infatti la denuncia confidenziale o anonima, che non e\'
inseribile agli atti e non e\' utilizzabile, non puo\' essere
qualificata come una notizia di reato idonea a dare inizio alle
indagini preliminari, cosicche\' l\'accusa non puo\' procedere a
perquisizioni, sequestri ed intercettazioni telefoniche, trattandosi
di atti che implicano e presuppongono l\'esistenza di indizi di
reita\'."
La decisione segnalata e\' coerente con l\'orientamento accolto da
una pregressa pronuncia della Sez. III, 18 giugno 1997, n. 2450
(dep. 26 settembre 1997), ric. Sirica, rv. 209228, per la quale "E\'
nullo il decreto di perquisizione e sequestro emanato in seguito a
denuncia anonima e, quindi, utilizzato come mezzo di acquisizione di
una notizia di reato e non come mezzo di ricerca della prova.
Infatti, la denuncia confidenziale o anonima - non inseribile negli
atti ed inutilizzabile - non puo\' qualificarsi notizia di reato
idonea a dare inizio alle indagini preliminari: se tale notizia e\'
specifica e verosimile, il Pubblico Ministero puo\' disporre
accertamenti per verificare la sua fondatezza, ma queste
investigazioni - volte allo scopo di acquisire elementi di prova
utilizzabili - si pongono fuori delle indagini preliminari in quanto
sfornite di pregressa "notitia criminis", sicche\' l\'accusa non puo\'
procedere a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche,
trattandosi di atti che implicano e presuppongono l\'esistenza di
indizi di reita\'. ( Nella specie la S.C. ha osservato che la
circostanza che la perquisizione abbia avuto esito positivo (
perche\' conclusasi con il reperimento di documenti utili alle
successive indagini ) e\' evento irrilevante a neutralizzare
l\'originaria illegittimita\'; inoltre, in conseguenza dello stretto
rapporto funzionale tra l\'atto di ricerca della prova -
perquisizione - e la sua materiale apprensione - sequestro -
l\'illegittimita\' del primo si estende al secondo provvedimento)".
La decisione si pone invece in contrasto (non consapevole) con
quanto statuito dalla Sez. III, 29 aprile 2004, n. 26847 (dep. 15
giugno 2004), ric. Bettio e altro, rv. 229419, secondo cui: "Le
denunce anonime, delle quali non puo\' essere fatto alcun uso
processuale, contengono elementi che possono essere sviluppati
nell\'attivita\' di acquisizione di dati conoscitivi e di ricerca
della "notizia criminis" da parte della polizia giudiziaria e del
pubblico ministero: sono quindi legittimi la perquisizione ed il
sequestro predisposti in base ad una notizia di natura anonima.
(Fattispecie relativa al possesso ed al traffico di materiale di
interesse archelogico)".
Indirizzo, questo ultimo, conforme a quanto gia\' statuito dalla Sez.
VI, 5 maggio 1994, n. 2087, (dep. 16 agosto 1994), ric. Mazzeo, rv.
199420: "Se delle denunce anonime non puo\' essere fatto alcun uso
processuale e probatorio, ai sensi dell\'art. 333, terzo comma, cod.
proc. pen., gli elementi che tali denunce contengono possono
stimolare l\'attivita\' di indagine nella fase processuale volta ad
espletare quella iniziativa di acquisizione di "notitiae criminis" e
di preliminare verifica conoscitiva di elementi a tal fine utili che
il vigente codice di rito riferisce al pubblico ministero e alla
polizia giudiziaria. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio
eseguito nel corso delle indagini sulla base di una denuncia
anonima)."
Redattore: Elisabetta Rosi
Il direttore aggiunto
(Giovanni Canzio)
Rel. n. 29/05
Roma, 9 marzo 2005
OGGETTO: 673022 - PROVE (Cod.proc.pen. 1988) - MEZZI DI PROVA -
DOCUMENTI - ANONIMI - Utilizzazione dell\'anonimo nell\'attivita\'
inerente la ricerca della "notizia criminis" - Decreto di
perquisizione e sequestro emanato in seguito a denuncia anonima -
Legittimita\' - Esclusione - Nullita\' - Sussistenza - Contrasto di
giurisprudenza.
RIF. NORM.: artt. 191, 247, 250, 253 e 333 cod. proc. pen.
La V Sezione con la sentenza deliberata all\'udienza camerale del 13
maggio 2004, n. 37941 (depositata il 24 settembre 2004), PM in proc.
Patricelli, rv. 230174 ha enunciato il principio di diritto cosi\'
massimato:
"Il decreto di perquisizione e sequestro emesso a seguito di
denuncia anonima, ed utilizzato come mezzo di acquisizione di una
"notitia criminis" e non come mezzo di ricerca della prova, e\'
nullo. Infatti la denuncia confidenziale o anonima, che non e\'
inseribile agli atti e non e\' utilizzabile, non puo\' essere
qualificata come una notizia di reato idonea a dare inizio alle
indagini preliminari, cosicche\' l\'accusa non puo\' procedere a
perquisizioni, sequestri ed intercettazioni telefoniche, trattandosi
di atti che implicano e presuppongono l\'esistenza di indizi di
reita\'."
La decisione segnalata e\' coerente con l\'orientamento accolto da
una pregressa pronuncia della Sez. III, 18 giugno 1997, n. 2450
(dep. 26 settembre 1997), ric. Sirica, rv. 209228, per la quale "E\'
nullo il decreto di perquisizione e sequestro emanato in seguito a
denuncia anonima e, quindi, utilizzato come mezzo di acquisizione di
una notizia di reato e non come mezzo di ricerca della prova.
Infatti, la denuncia confidenziale o anonima - non inseribile negli
atti ed inutilizzabile - non puo\' qualificarsi notizia di reato
idonea a dare inizio alle indagini preliminari: se tale notizia e\'
specifica e verosimile, il Pubblico Ministero puo\' disporre
accertamenti per verificare la sua fondatezza, ma queste
investigazioni - volte allo scopo di acquisire elementi di prova
utilizzabili - si pongono fuori delle indagini preliminari in quanto
sfornite di pregressa "notitia criminis", sicche\' l\'accusa non puo\'
procedere a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche,
trattandosi di atti che implicano e presuppongono l\'esistenza di
indizi di reita\'. ( Nella specie la S.C. ha osservato che la
circostanza che la perquisizione abbia avuto esito positivo (
perche\' conclusasi con il reperimento di documenti utili alle
successive indagini ) e\' evento irrilevante a neutralizzare
l\'originaria illegittimita\'; inoltre, in conseguenza dello stretto
rapporto funzionale tra l\'atto di ricerca della prova -
perquisizione - e la sua materiale apprensione - sequestro -
l\'illegittimita\' del primo si estende al secondo provvedimento)".
La decisione si pone invece in contrasto (non consapevole) con
quanto statuito dalla Sez. III, 29 aprile 2004, n. 26847 (dep. 15
giugno 2004), ric. Bettio e altro, rv. 229419, secondo cui: "Le
denunce anonime, delle quali non puo\' essere fatto alcun uso
processuale, contengono elementi che possono essere sviluppati
nell\'attivita\' di acquisizione di dati conoscitivi e di ricerca
della "notizia criminis" da parte della polizia giudiziaria e del
pubblico ministero: sono quindi legittimi la perquisizione ed il
sequestro predisposti in base ad una notizia di natura anonima.
(Fattispecie relativa al possesso ed al traffico di materiale di
interesse archelogico)".
Indirizzo, questo ultimo, conforme a quanto gia\' statuito dalla Sez.
VI, 5 maggio 1994, n. 2087, (dep. 16 agosto 1994), ric. Mazzeo, rv.
199420: "Se delle denunce anonime non puo\' essere fatto alcun uso
processuale e probatorio, ai sensi dell\'art. 333, terzo comma, cod.
proc. pen., gli elementi che tali denunce contengono possono
stimolare l\'attivita\' di indagine nella fase processuale volta ad
espletare quella iniziativa di acquisizione di "notitiae criminis" e
di preliminare verifica conoscitiva di elementi a tal fine utili che
il vigente codice di rito riferisce al pubblico ministero e alla
polizia giudiziaria. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio
eseguito nel corso delle indagini sulla base di una denuncia
anonima)."
Redattore: Elisabetta Rosi
Il direttore aggiunto
(Giovanni Canzio)