TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 33 del 11 gennaio 2017
Beni culturali.Rinvenimento fortuito di beni archeologici e decorrenza del termine per la denuncia

Il termine di ventiquattro ore per l’effettuazione della denuncia, secondo il chiaro disposto della norma, decorre, non dal momento in cui si è acquisita conoscenza del carattere di bene culturale di un oggetto di cui si è già in possesso, ma dal momento del rinvenimento fortuito di esso.



Pubblicato il 11/01/2017

N. 00033/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00331/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 331 del 2016, proposto da Rais Vittorio, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Morcavallo, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;

contro

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui è domiciliato in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il premio di rinvenimento archeologico;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2016 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. Vittorio Rais, residente in Cosenza, ha esposto di avere rinvenuto casualmente, nell’anno 1998, una brocca e una pipa, che ha custodito per anni presso la propria abitazione, che, all’epoca, era situata nel centro storico della Città.

Essendo venuto a conoscenza dell’importanza storica e scientifica dei reperti, a seguito di un colloquio con la dr.ssa Cersoso del Museo dei Bretti e degli Enotri, li ha consegnati al Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale, Nucleo di Cosenza.

Il Rais ha, quindi, chiesto al Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo la concessione del premio di rinvenimento, di cui all’art. 90 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Con provvedimento del 20 gennaio 2016 il Ministero ha respinto l’istanza, rilevando che non sussiste il diritto al premio, in quanto l’istante non ha ottemperato alla prescrizioni di cui alla norma richiamata.

Il Rais ha proposto ricorso deducendo l’illegittimità del provvedimento, con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese del giudizio.

Si è costituito il Ministero intimato, resistendo al ricorso.

Il ricorrente ha chiesto e ottenuto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2016 la causa è stata assegnata in decisione.

La norma sopra richiamata dispone che “Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale”.

Il Ministero ha respinto l’istanza, avendo ritenuto non rispettate le prescrizioni della norma in questione.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento, rilevando, innanzi tutto, la violazione delle norme di cui all’art. 7 e all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, relative, rispettivamente, alla comunicazione di avvio del procedimento e all’avviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

L’art. 7 non risulta applicabile alla fattispecie, trattandosi di procedimento avviato ad istanza di parte.

Trova, invece, applicazione l’art. 10 bis, che impone l’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, prima dell’emissione del provvedimento di diniego.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che la violazione della norma non comporti l’annullabilità del provvedimento, poiché, per quanto si dirà di qui a poco, deve farsi applicazione della norma di cui all’art. 21 octies, primo comma, della legge n. 241/1990, giacché il provvedimento adottato, di carattere pressoché vincolato, non avrebbe potuto avere diverso contenuto.

Nel caso di specie, infatti, e si passa così a trattare il merito della questione, non sussistono affatto le condizioni per l’applicazione della norma in questione.

Anche se ciò non è stato adeguatamente evidenziato dall’Amministrazione, va rilevato che non risulta, innanzi tutto, che si sia avuto un ritrovamento fortuito, che non equivale certamente a una qualsiasi apprensione del bene culturale quale definito dall’art. 10 del Codice, che potrebbe essere stato, ad esempio, consegnato da altri soggetti.

Ma, anche a prescindere da quanto ora evidenziato, è chiaro che il termine di ventiquattro ore per l’effettuazione della denuncia, secondo il chiaro disposto della norma, decorre, non dal momento in cui si è acquisita conoscenza del carattere di bene culturale di un oggetto di cui si è già in possesso, ma dal momento del rinvenimento fortuito di esso. Ciò risulta coerente con la ratio della norma, che è quella di preservare l’integrità del bene, come dimostrato dalla previsione secondo cui chi rinviene le cose in questione deve provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di spese e competenze di giudizio, che liquida in euro novecentocinquanta, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini        Vincenzo Salamone