TAR Toscana Sez. III n. 1815 del 11 giugno 2010
Urbanistica. Vincolo di rispetto cimiteriale
Il vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del T.U.LL.SS. comporta inedificabilità assoluta dell’area, e tanto vale indipendentemente dal tipo di fabbricato, anche non finalizzato all’abitazione e di carattere pertinenziale. Il vincolo, infatti, risponde ad una triplice funzione: di assicurare condizioni di igiene e di salubrità, di garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01815/2010 REG.SEN.
N. 00464/1996 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 464 del 1996, proposto da:
Pratesi Nella, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Antonia Terlizzi, con domicilio eletto presso Rita Antonia Terlizzi in Firenze, via Lamarmora 29;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Minucci, Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale;
per l'annullamento
della nota prot. n. 49120/95 in data 18 novembre 1995 dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Firenze, ricevuta dalla ricorrente il 24 novembre successivo, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché incognito..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori M. R. Terlizzi e A. Minucci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente agisce, con atto notificato il 17.01.1996, per l’annullamento del diniego di condono espresso dal Comune di Firenze relativamente alla costruzione di un ripostiglio esterno, della superficie di mq. 12,30, realizzato nel 1974 con struttura portante in legno e ferro e manto di copertura in lastre ondulate, al servizio di un fabbricato che insiste in zona limitrofa al piccolo cimitero parrocchiale di Quaracchi.
Il diniego, motivato col rilievo che l’opera predetta sorge su area sottoposta a vincolo cimiteriale, è contestato con la deduzione di: 1) violazione e/o errata applicazione di legge (art. 338 R.D. 27.07.1934, art. 57 D.P.R. 10.09.1990, n. 285, artt. 32 e 33 legge n. 47/85 e principi emergenti) ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, violazione del giusto procedimento, sostenendo che la fascia di rispetto cimiteriale non comporti di per sé una inedificabilità assoluta, con la conseguenza che manufatti non finalizzati all’abitazione, ove non si frappongano esigenze igienico-sanitarie, potrebbero essere ammessi; rilevando che lo stesso Comune di Firenze ha chiesto ed ottenuto, sin dal 1967, la riduzione della fascia di rispetto da 200 a 100 metri; lamentando che il diniego sia stato adottato senza il preventivo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; 2) violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 31 e 35 legge n. 47/85, principi emergenti, art. 220 T.U. 27.07.1934 n. 1265) ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento lamentando che il diniego sia stato adottato senza i preventivi, entrambi necessari, pareri della Commissione Edilizia e dell’Ufficiale Sanitario; 3) violazione dell’art. 3 legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo inadeguato ad esporre le ragioni del diniego l’apodittico e generico richiamo agli artt. 338 R.D. n. 1265/1934 e 33 legge n. 47/85, senza far riferimento a obiettive ragioni igienico-sanitarie ostative alla sanatoria del manufatto; 4) incompetenza e violazione dell’art. 35 legge n. 47/85, essendo stato il provvedimento adottato non dal Sindaco ma dall’Assessore all’urbanistica.
Resiste il Comune intimato, che replica in memoria.
Anche la ricorrente ha dimesso memoria, insistendo nelle proprie tesi, eccettuato il quarto motivo, che dichiara non aver più ragion d’essere, vista l’esistenza di delega all’assessore.
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 28.01.2010.
DIRITTO
Il manufatto abusivo (ripostiglio esterno di mq. 12,30) cui si riferisce il diniego di condono impugnato è situato (circostanza non realmente controversa e, comunque, documentata, v. planimetrie di P.R.G. docc. 10 della ricorrente e 5 del Comune, dalle quali risulta che il fabbricato si trova all’interno della fascia di 100 mt. dal cimitero di Quaracchi) all’interno di zona di rispetto cimiteriale.
Il vincolo a zona di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 del T.U.LL.SS. comporta, secondo dominante giurisprudenza (v., per tutte, recentemente, Cons. Stato , IV, 27.10.2009, n. 6547), alla quale questa Sezione aderisce (v. ad es. la sentenza 2.07.2008, n. 1712) e che il Collegio condivide, inedificabilità assoluta dell’area, e tanto vale indipendentemente dal tipo di fabbricato, anche non finalizzato all’abitazione e di carattere pertinenziale, quale è quello di specie. Il vincolo, infatti, risponde ad una triplice funzione: di assicurare condizioni di igiene e di salubrità, di garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario.
Non possono, pertanto, condividersi la tesi, esposta con il primo motivo, che il vincolo non comporti inedificabilità assoluta e le conseguenze che da tale erronea premessa il ricorrente ritrae, anche nei successivi motivi, quali l’esigenza di verificare, di volta in volta, se sussistano esigenze igienico-sanitarie ostative e di motivare il provvedimento negativo con riferimento a tale concreto aspetto, comparando gli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché l’esigenza di previa acquisizione dei pareri dell’autorità preposta alla tutela del vincolo nonché della commissione edilizia comunale e dell’ufficiale sanitario. Trattandosi di vincolo di carattere assoluto non si rendeva necessaria motivazione ulteriore all’indicazione della sussistenza del vincolo stesso, che è di per sé ostativo all’edificazione; né rileverebbe l’eventuale insussistenza di problematiche igienico-sanitarie, plurime essendo, come già evidenziato, le funzioni che il vincolo in questione assolve. La presenza del vincolo in questione ha, d’altra parte, rilievo assoluto ed assorbente, con la conseguenza che non necessitava l’acquisizione dei pareri indicati dalla ricorrente, insuscettibili di determinare un esito diverso della pratica.
Del tutto corretto, quindi, risulta il diniego di concessione edilizia in sanatoria motivato con il rilievo che l’area sulla quale sorge l’opera era sottoposta a vincolo cimiteriale e con il richiamo all’art. 33 della legge n. 47/85, specificando che esso dispone che le opere oggetto di richiesta di condono non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con vincoli che comportino l’inedificabilità, imposti prima dell’esecuzione delle opere stesse.
Infondati risultano, dunque, i primi tre motivi del ricorso, mentre il quarto è stato abbandonato dalla stessa ricorrente, preso atto della sussistenza di delega all’assessore, di cui alla memoria e documentazione del Comune.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Firenze le spese del giudizio che liquida in euro 2000 (comprensivi di onorari) oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2010