Le sanzioni penali in materia di scarichi
di Mauro Sanna
Nota a Cass. Sez. III n. 1758 del 29 ottobre 2003 pubblicata in questo sito (la
sentenza può essere letta cliccando qui)
La Corte di Cassazione con la recente sentenza (Cass. Pen. III Sez., udienza 29.10.2003, sentenza n. 1758, rel. A. Postiglione) ha evidenziato come a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, al precedente testo dell'articolo 59, V comma del D.Lgs. 152/99, il testo vigente come modificato e integrato individua due tipi di soggetti di riferimento:
- quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5;
- quelli che nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superano i valori dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5.
Diversamente dalla iniziale versione contenuta nel D.Lgs. 152/99 originario, la sanzione penale è stabilita indifferentemente per il superamento di tutti i limiti previsti dalla tabella 3 e dalla tabella 4 del D.Lgs. 152/99.
La sanzione penale rimane invece vincolata alle sostanze previste dalla tabella 5 solo nel caso in cui il superamento riguardi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni.
Tale sentenza fa anche seguito, ha quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale con ordinanza del 22 maggio 2002 n. 224 (G.U. 124 del 29 maggio 1999, Suppl. Ord. Serie Generale), che restituì gli atti al Tribunale "in relazione alla sopravvenienza normativa" (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, articolo 59 nuovo testo), "spettando al giudice remettente pronunciarsi ai fini della rilevanza, sulla portata dell'innovazione, valutando se essa sia eventualmente tale da comportare nuovamente l'assoggettamento a sanzione della fattispecie considerata".
Lo ribadisce ed esplica quanto era già stato evidenziato dalla stessa Corte (con la sentenza 17.9.2001, n. 33761, Pirotta) ha ritenuto, in via di principio, "maggiormente plausibile" l'interpretazione del Tribunale di Vigevano del 16 gennaio 2001 secondo cui il riferimento alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 è circoscritto all'ultima ipotesi (cioè al caso di superamento dei limiti tabellari posti dallo Stato (tabella 3 e tabella 4) anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella tabella 5, per gli scarichi successivi alla entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
L'iniziale formulazione del D.Lgs. 152/99 prevedeva che "chiunque nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle province autonome, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni di lire a lire duecento milioni".
L'attuale versione introdotta dal D.Lgs. 258/2000, prevede invece ad avviso della Corte, una profonda innovazione: "Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni di lire a lire duecento milioni.
L'introduzione nel nuovo testo della congiunzione "ovvero" che non ha valore correttivo (per precisare o integrare un concetto precedentemente espresso) ma disgiuntivo (nel senso della introduzione di una autonoma figura di reato).
Ne consegue che il testo della normativa ex D.Lgs. 258/2000 esclude che la sanzione penale sia applicabile solo per le sostanze pericolose della tabella 5 dell'allegato 5.
Infatti, diversamente dalla versione originaria del comma 5 dell'articolo 59, l'attuale formulazione colloca la frase "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5" non più prima, ma dopo il richiamo del ruolo regionale, con specifico riferimento all'ipotesi di limiti più restrittivi fissati dalle Regioni. Come è noto la violazione dei limiti regionali "diversi" da quelli statuali è sanzionata soltanto in via amministrativa (articolo 54, 1° comma), mentre l'ipotesi di limiti più restrittivi ha bisogno di una specifica menzione per l'introduzione di una sanzione penale (spettando allo Stato stabilire le ipotesi di reato).
Diversamente il regime sanzionatorio previsto dal comma 4 che si riferisce solo alla violazione di prescrizioni, differenziava gli scarichi tra quelli che contengono le sostanze della tabella 5 e quelli che non li contengono, ma questo solo relativamente ad altre prescrizioni "al di fuori delle ipotesi previste dal comma 5", cioè non riguardanti il superamento dei limiti tabellari.
Tale lettura del comma 5, dell'articolo 59 permette, almeno sotto l'aspetto tecnico, anche una interpretazione coerente con quanto disposto in altre parti del decreto.
Articolo 59, commi 1 e 3
Solo con la lettura data dalla Cassazione, con la sentenza in esame, le sanzioni penali previste dalla legge quando essa sarà a regime e cioè, almeno per ora, dopo il 2 agosto 2004, sono comparabili con quelle previste durante l'attuale regime transitorio.
In caso contrario, non avrebbe alcun senso giuridico il comma 2 dell'articolo 59, che vieta l'aumento dell'inquinamento rispetto alla situazione preesistente (cosiddetta "Stand Still" di cui alla Direttiva Comunitaria sulle acque 2000/60 CE del 23 ottobre 2000) con una sanzione penale distinta da quella del comma 3, stesso articolo, relativo all'aumento dell'inquinamento da sostanze pericolose indicate nella tabella 5: il legislatore punisce sempre l'aumento dell'inquinamento con sanzione penale anche quando non sono in discussione le sostanze pericolose di cui alla tabella 5.
Infatti, solo con la lettura data, la distinzione del regime sanzionatorio penale relativo al periodo transitorio trova conferma anche nel sistema a regime.
Sia durante il regime transitorio che successivamente, dopo il 2 agosto 2004, per il superamento dei limiti è prevista sempre la sanzione penale.
D'altra parte, nel periodo transitorio, per gli scarichi già autorizzati il regime più severo per le sostanze pericolose non esclude di per sé la sanzione penale per il superamento delle altre.
Articolo 59, comma 8
Solo con la recente lettura, il regime sanzionatorio previsto per gli scarichi sul suolo dai commi 5 ed 8 dell'articolo 59, viene reso compatibile sia nel caso che si configuri il come superamento sia dei limiti tabellari previsti dalla tabella 3, sia che esso si qualifichi come violazione del divieto di scarico . Infatti lo scarico di sostanze inquinanti oltre i limiti è sanzionato penalmente per qualsiasi parametro previsto dalla tabella 4, sia che esso si configuri come scarico superiore ai limiti tabellari ai sensi dell'articolo 59, comma 5, sia quando esso avvenga in violazione del divieto allo scarico sul suolo posto dagli articoli 29 e 30, previsto anch'esso in generale per tutti i parametri.
Diversamente avremmo che il superamento dei valori limite, nel caso che esso si configuri come violazione dal divieto, sarebbe soggetto alla sanzione penale, mentre nel caso si configuri colo come il superamento dei limiti sarebbe sanzionato solo in via amministrativa.
Articolo 62, comma 11
Solo con la lettura data recentemente dalla Suprema Corte può avere un senso il termine temporale, stabilito per l'adeguamento alla nuova disciplina previsto, dal comma 11 dell'articolo 62 del D.Lgs. 152/99, fissato inizialmente a tre anni ed ora fino al 2 agosto 2004.
Infatti considerando che i valori limiti tabellari previsti dalla tabella 3 del D.Lgs. 152/99 e quelli già previsti dalla legge 319/76 sono del tutto identici, fermo restando a quanto già evidenziato in precedenti note sul concetto di "adeguamento", questo, in assenza della lettura data al comma 5 dell'articolo 59, si concretizzerebbe nella situazione paradossale che la sanzione penale, stabilita dalla Legge 319/76 per il superamento di tutti i limiti, diverrebbe una sanzione penale residuale prevista per il superamento dei limiti fissati per i soli parametri inclusi nella tabella 5 dell'allegato.
Articolo 54, comma 1
La previsione della sanzione penale per il superamento di tutti i limiti fissati dalle tabella 3 e 4 dell'allegato 5 non rende privo di significato quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, "chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, o dell'articolo 34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni".
Infatti rimangono comunque presidiati dalle sanzioni amministrative i limiti previsti dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5, nonché quelli stabiliti dalle Regioni, e quelli previsti dell'Autorità competente rispettivamente a norma dell'articolo 33, comma 1 e dell'articolo 34, comma 1, fatta esclusione per i casi in cui per le sostanze della tabella 5, non prevedano limiti più restrittivi di quelli previsti dalle tabelle 3 e 4.
Articolo 34, comma 1
La sanzione amministrativa contenuta nell'articolo 54, comma 1, relativa al comma 1 dell'articolo 34, di fatto dovrebbe riferirsi più che al comma 1 al comma 2, dove effettivamente è prevista la prescrizione di valori limite, mentre nel comma 1, è stabilito solo l'ambito di applicazione.
Le sanzioni amministrative relative alle violazioni dell'articolo 34 comma 1, non trovano perciò posto come sarebbe giusto che fosse, nell'articolo 54 comma 3 che riguarda appunto la violazione delle prescrizioni.
Diversamente, invece, le sanzioni penali per la violazione del comma 3 dell'articolo 34, riguardante sempre le prescrizioni di valori limite, è sanzionata dall'articolo 59, comma 4, e non dall'articolo 59, comma 5.
E' però necessario evidenziare che in questo caso si tratta di limiti diversi da quelli previsti dalle tabelle 3 e 4.
In relazione a tale riferimento non è possibile riscontrare alcuna coerenza non solo basandosi su quanto indicato nella sentenza dalla Corte di Cassazione, ma anche sulla base di quanto stabilito dalla normativa contenuta nella versione iniziale D.Lgs. 152/99 ed in quella modificata contenuta nel D.Lgs. 258/00.
In realtà la sanzione relativa a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 34, che non riguarda i limiti tabellari o loro modifiche, come quelle previste dall'articolo 28 commi 1 e 2 e dall'articolo 33 comma 1, ma sono valori prescritti nell'autorizzazione, dovrebbe essere quella stabilita dal comma 4 dell'articolo 59 e dal comma 3 dell'articolo 54 che riguarda appunto il mancato rispetto delle prescrizioni, tra le quali devono essere comprese le violazioni alle prescrizioni autorizzatorie.
Articolo 33, comma 1
Da un esame generale delle sanzioni previste dagli articoli 54 e 59 si evidenzia come quando si parla di valori limiti, indipendentemente che questi siano quelli stabiliti dalle tabelle del D.Lgs., dai regolamenti dell'Ente Gestore o dalle prescrizioni dell'Ente che autorizza, il legislatore, ai fini delle sanzioni li considera comunque "valori limite", e le sanzioni sono previste dal comma 1 dell'articolo 54 e dal comma 5 dell'articolo 59.
Questo è dimostrato, oltre che dalle considerazioni svolte in relazione all'articolo 34, comma 1, anche dal fatto che la violazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 33, anche se non è relativo a delle prescrizioni ma ad un regolamento, a seconda che riguardi i valori limite o meno, è sanzionata rispettivamente dal comma 5 dell'articolo 59 e dal comma 1 dell'articolo 54, oppure dal comma 4 dell'articolo 59 e dal comma 3 dell'articolo 54.
Perciò quando la violazione non riguarda valori limite, come quelli fissati dall'articolo 33, comma 1, le sanzioni sono stabilite dall'articolo 59, comma 4 e dall'articolo 54, comma 3, indipendentemente che non siano riportate nelle prescrizioni autorizzatorie.
Coerentemente, per il superamento dei valori più restrittivi, per lo scarico delle sostanze della tabella 5, previsti dal regolamento di gestione della pubblica fognatura stabilito dall'Ente Gestore, la sanzione penale è stabilita dall'articolo 59, comma 5.
Per gli altri parametri per i quali sono stati fissati limiti dall'Ente Gestore, sono previste solo le sanzioni amministrative, stabilite dall'articolo 54, comma 1.