Antenne e disponibilità di aree gravate da uso civico.

di Fulvio ALBANESE

 

Una società di elettronica e il Comune di Bussi sul Tirino (Pe) avevano impugnato davanti al T.A.R. Abruzzo, il decreto con il quale il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, obbligava il Comune stesso a concedere il terreno gravato da uso civico in località Monte Pietracorniale, per la realizzazione di una postazione radiotelevisiva ad una diversa ditta di fabbricazione di apparecchi per telecomunicazioni.

I ricorrenti sostenevano che la Regione Abruzzo aveva imposto illegittimamente al Comune di assegnare il terreno gravato da uso civico alla suddetta ditta visto che la stessa non era in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione alla diffusione televisiva; inoltre l’assenso edilizio (autorizzazione ex art. 87 D.lgs 259/2003) necessario per la realizzazione di postazioni radiotelevisive poteva essere ottenuto solo dal titolare dell’apposita autorizzazione ministeriale, comunque prima di avere conseguito l’autorizzazione regionale per l’occupazione di area con vincolo di uso civico.

Il T.A.R. Abruzzo, Pescara con la sentenza della Sezione I°, del 10 marzo 2011, n. 163, riuniva i due ricorsi respingendoli. Nella pronuncia i giudici chiariscono che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non era stato rilasciato alcun assenso ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione di un impianto radiotelevisivo, ma era stata solo concessa l’occupazione di un terreno gravato da uso civico per poter realizzare successivamente la struttura.

La società di elettronica e il Comune di Bussi sul Tirino non condividendo le motivazioni del TAR Pescara, presentano ricorso al Consiglio di Stato e ripropongono le censure non accolte dal Giudice di prime cure, ed in particolare per quello che interessa ai fini dello svolgimento del presente lavoro, i ricorrenti contestano che:

L’art. 4 della legge regionale n. 68 del 1999 concernente: “Integrazioni alla L.R. 3 marzo 1988, n. 25: Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche”, attribuisce alla Regione il potere di autorizzare la realizzazione di opere di interesse pubblico (fra le quali gli impianti di radio telecomunicazioni) su suoli appartenenti ad usi civici solo dopo che le opere sono state localizzate, e quindi, nella specie, dopo che sia stata completato il procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche);

Il Regolamento approvato dal Comune per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi di radiocomunicazione televisiva costituisce un atto presupposto anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 4 della legge regionale n. 68 del 1999;

La Regione, legittimata ad intervenire sulla compatibilità di un’opera di pubblico interesse con il bene civico demaniale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 68 del 1999, non poteva spingersi sino ad individuare il soggetto autorizzato a realizzare l’opera di pubblico interesse, essendo tale valutazione di competenza del Comune ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003, con la conseguenza che la valutazione della Regione deve essere successiva (e non precedente) all’espletamento della procedura di cui all’art. 87 con la quale si procede alla localizzazione dell’impianto e all’individuazione dell’esecutore; solo il Comune ha infatti la potestà di gestire il proprio territorio e di decidere in merito alle eventuali ubicazioni degli impianti e dei manufatti sul suolo del demanio comunale.

Ma i Giudici del Supremo Consesso con la sentenza della III° Sezione, del 19 gennaio 2012 n. 255, giustamente, non possono che confermare quanto stabilito dal TAR Abruzzo Pescara, ribadendo che la Regione Abruzzo non ha rilasciato alla ditta di fabbricazione di apparecchi per telecomunicazioni un atto di assenso ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) per la realizzazione di una postazione radiotelevisiva ma ha provveduto in ordine alla richiesta di occupazione di un terreno gravato da uso civico per la successiva realizzazione di un’opera di pubblico interesse. Per effetto di tale disposizione spetta alla Regione, e non al Comune, il potere di effettuare la valutazione dei contrapposti interessi pubblici (alla realizzazione dell’opera di interesse pubblico o alla conservazione del demanio civico) e quindi il potere di adottare, ai sensi del comma 4, le decisioni definitive con la eventuale assegnazione al soggetto che ne abbia fatta richiesta di un’area di uso civico.

Tale potere (regionale) è profondamente diverso dalla facoltà che l’articolo 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) assegna agli enti locali di autorizzare (o di verificare la DIA) per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili.

Infatti, l’ente locale ai sensi del citato decreto legislativo prima di assentire l’impianto dovrà acquisire gli accertamenti della compatibilità sanitaria dell'impianto, ovvero il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenza comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, effettuati dall'organismo competente, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 36 del 2001, e nel caso specifico dovrà anche accertare l’avvenuto rilascio (preventivo) del parere paesaggistico, (sul punto cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. VI, del 28 febbraio 2006, n. 889; Sez. VI, del 3 dicembre 2009 n. 7566; Sez. VI, del 13 aprile 2010, n. 2055) essendo le aree di uso civico vincolate ex lege dall’articolo 142 del D.lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Per chiarire cosa intende l’articolo 87 del d.lgs. n. 259/20023 per “ente locale”, occorre richiamare la decisione del Consiglio di Stato n. 3972 del 27 aprile 2007, confermata di recente dalla Sezione VI° del 27 aprile 2010, n. 2371 con la quale i giudici statuiscono: “L’individuazione del Comune quale ente abilitato al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti radioelettrici discende, dal d.lgs. n. 259/2003, letto alla luce dell’art. 118 Cost.. L’art 87, commi 2 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, pur indicando in modo generico l’ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi, utilizzando la testuale espressione “l’ente locale”, deve essere interpretato nel senso che attribuisca al Comune tale competenza.

Quindi, agli enti locali, in attuazione della delega contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002, che disponeva, in materia di telecomunicazioni, la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture, con la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e la regolazione uniforme dei medesimi, è stato quindi assegnato il potere del rilascio di un unico titolo abilitativo, qualificato come Autorizzazione o DIA, che comprende le valutazioni di tipo urbanistico ed edilizio sull’uso del territorio (in forza del principio dell’assorbimento che vede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni senza privare l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ex D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, cfr. in tal senso ex multis: Corte Costituzionale, sentenze: n. 129 del 23 marzo 2006; n. 265 del 21 giugno 2006 e Ord. n. 203 del 18 maggio 2006; Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 12318, del 23 marzo 2007; Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055; Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 98). Ora non solo il potere esercitato dalla Regione, in ordine alla assegnazione di un’area gravata da usi civici, è diverso da quello assegnato agli enti locali per l’autorizzazione alla installazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche ma l’esercizio di tale potere precede senza ombra di dubbio, anche in senso temporale (e logico), la valutazione sulla compatibilità urbanistica e sanitaria dell’opera.

Anche perchè, quando si vuole ottenere l’assenso per la realizzazione di una opera edilizia occorre dimostrare innanzitutto di avere la disponibilità del suolo ex articolo 11 del DPR 380/2001, (sul punto mi sia consentito il rinvio a: “Impianti radioelettrici e disponibilità giuridica ex art. 11, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, settembre 2008 su questo sito) sul quale l’opera sarà realizzata, che costituisce quindi un presupposto della domanda di edificazione, a maggior ragione se si vuole realizzare un’opera pubblica o di interesse pubblico su un suolo gravato da usi civici occorre prima acquisire la disponibilità dell’area per potervi realizzare l’opera.

Si può obiettare che, per ottenere la disponibilità esclusiva di un’area gravata da usi civici, occorre anche dimostrare di voler e di poter realizzare un’opera di interesse pubblico, e ciò comporta una possibile parziale sovrapposizione dei due procedimenti (come è in parte accaduto nel caso in esame). Ma in realtà la sovrapposizione è solo apparente, dovendo la Regione verificare, ai soli fini della concessione dell’area, la possibile realizzazione dell’opera di interesse pubblico (e quindi che la domanda provenga da un soggetto abilitato e l’opera sia realizzabile) e dovendo poi il Comune verificare, sulla base dei diversi poteri assegnati dal citato art. 87 del Codice delle Comunicazioni, che quello specifico progetto sia anche compatibile con le disposizioni, anche comunali, dettate in materia di installazioni di impianti di comunicazione elettronica.

Il Comune di Bussi sul Tirino ha approvato il 9 aprile 2008 uno specifico regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, ed ha quindi disciplinato il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di tali impianti. Ma il procedimento per l’autorizzazione all’installazione, dettato con il regolamento, deve necessariamente recepire le disposizioni dell’articolo 87 del D.Lgs 259/2003 e comunque, non può assolutamente incidere sulle diverse competenze che la suddetta legge regionale n. 68 del 14 settembre 1999 assegna alla Regione per il rilascio dell’autorizzazione alla utilizzazione del suolo gravato da usi civici.

Dunque, in conclusione è pacifico che il procedimento previsto dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione degli impianti radioelettrici dovesse seguire, e non precedere, l’assegnazione del suolo gravato da usi civici (e quindi possa essere attivabile solo dopo avere in concreto la disponibilità giuridica del suolo sul quale l’opera sarà realizzata)