Cass. Sez. III n. 20898 del 15 luglio 2020 (CC 26 giu 2020)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Nizzi
Urbanistica.Nozione di inizio lavori
La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva per le opere realizzate dopo l'inutile decorso di detto termine, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita, come l'impianto del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri e l'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Settimo Nizzi, il Tribunale di Sassari annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Tempio Pausania il 15/10/2019 avente ad oggetto il fabbricato, in corso di realizzazione, distinto al catasto del Comune di Golfo Aranci a F. 13 mapp. 994, lotto 6 della zona F3 P.d.L., non ravvisando il fumus del reato ex artt. 110 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, di cui al capo A) dell’incolpazione provvisoria, mantenendo il vincolo cautelare esclusivamente sull’unità indicata come “cantina” e vani accessori, oggetto della contestata modifica di destinazione d’uso abitativo ex artt. 110 cod. pen., 181, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al capo B).
2. Avverso l’indicata ordinanza, il Pubblico ministero propone ricorso per Cassazione affidato a un unico motivo, con cui deduce violazione di legge, erroneità e manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.
Assume il ricorrente che la motivazione del Tribunale cautelare, laddove ha ritenuto che i rilievi aerei sull’immobile – da cui emergerebbe l’assenza di lavori sul terreno – avrebbero valore neutro in quanto il rilievo aereo Google Heart attualmente presente sul sito sarebbe perfettamente sovrapponibile a quello della contestazione, si fonderebbe su un assunto illogico, in quanto la visuale google attuale non può supportare alcuna modifica rispetto a quella fornita dall’accusa, essendo entrambe imperniate sulla medesima fotografia.
Con riferimento poi alla motivazione, secondo cui sarebbe altamente probabile che altra ditta abbia proceduto ad eseguire i lavori prima del 16/10/2017, il Tribunale sarebbe incorso in una triplice violazione in quanto: 1) è manifestamente illogico che l’esecuzione di opere edili sia stata proceduta da opere di scavo, non essendovi in atto alcun elemento in tal senso; 2) il Tribunale è incorso in travisamento del fatto, avendo ritenuto che il rilievo fotografico fosse datato 11/03/2017, anziché 03/11/2017, tenuto conto che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15/02/2017; 3) il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge a proposito dell’interpretazione del concetto di “inizio di lavori”, che coincide non con l’esecuzione di opere preliminari e preparatorie (livellamenti, sondaggi ecc.), ma con l’impianto del cantiere.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Al capo A) dell’incolpazione provvisoria, a Settimo Aizzi, quale proprietario committente, Luigi Guerri, nella qualità di amministratore unico della COMED e, quindi, di esecutore dei lavori, e a Giovanni Antonio Sparano, nella veste di direttore dei lavori, si contesta la violazione degli artt. 110 cod. pen., 44, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in concorso tra loro, con titolo edilizio privo di efficacia (permesso di costruire n. 10/16, rilasciato il 15/02/2016, ormai decaduto di diritto come disposto dall’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) e pertanto in assenza di permesso di costruire, realizzavano una serie di opere, analiticamente descritte nel capo di incolpazione, sul terreno distinto al catasto del Comune di Golfo Aranci a F. 13 mapp. 994, lotto 6 della zona F3 P.d.L.
Secondo l’assunto accusatorio, premesso che l’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 sancisce la decadenza del permesso di costruire per decorso del termine di inizio dei lavori, nel caso in esame detti lavori di edificazione sarebbero iniziati nel mese di ottobre 2017, quindi oltre il termine di un anno dal 15/02/2016, data di rilascio del permesso di costruire, come emergerebbe sia dalle fotografie estrapolate dal sito Google Hearth, sia dalle dichiarazioni rese dal Guerri, secondo cui, appunto, i lavori ebbero inizio nell’ottobre 2017, come da denuncia presentata all’Inail.
3. Il Tribunale cautelare ha escluso la sussistenza del requisito del fumus del reato in esame, osservando che: 1) le immagini odierne e quelle estrapolate dal sito Google Hearth alla data dell’11/03/2017 appaiono sostanzialmente sovrapponibili in relazione alla situazione di fatto in esse ritratta, di talché esse assumono valore neutro; 2) la documentazione depositata dalla ditta Comed s.r.l., incaricata dei lavori, presso l’I.n.p.s. di Sassari, riportante come data di inizio dei lavori del fabbricato in esame quella del 16/10/2017 sarebbe inidonea ad integrare il fumus del reato, essendo altamente verosimile che l’esecuzione delle opere edili da parte dalla Comed sia stata preceduta dalla realizzazione di opere da scavo e di appianamento del terreno da parte di altra ditta, che ben avrebbe potuto iniziare i lavori entro il termine di scadenza del permesso di costruire.
4. Giova premettere che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656).
Si è inoltre chiarito che la motivazione è apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 05/03/2015, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 - dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682; Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999 - dep. 01/06/1999, PG in proc. Menditto, Rv. 214308).
5. Tanto preliminarmente osservato, l'ordinanza impugnata appare affetta dal vizio di violazione della legge penale sotto un duplice profilo.
6. In primo luogo, l’affermazione del Tribunale cautelare, secondo cui sarebbe altamente probabile che i lavori effettuati siano stati preceduti, nel termine, da presunti lavori di sbancamento è congetturale e assertiva, non trovando riscontro in alcun dato probatorio, ciò che integra il vizio di violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente, in quanto avulsa dalle risultanze processuali.
7. In secondo luogo, quanto alla nozione di inizio dei lavori, il Tribunale non ha fatto buon governo del principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, in forza del quale la mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva per le opere realizzate dopo l'inutile decorso di detto termine, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita, come l'impianto del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri e l'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio (Sez. 3, n. 25806 del 03/03/2016 - dep. 22/06/2016, P.M. in proc. Giauna, Rv. 267103; Sez. 3, n. 7114 del 27/01/2010 - dep. 23/02/2010, Viola e altro, Rv. 246220).
E difatti, come si è chiarito (Sez. 3, n. 7114 del 27/01/2010, cit.), la legge non precisa la nozione di "inizio dei lavori": tale nozione, però, secondo l'interpretazione giurisprudenziale costante, deve intendersi riferita a concreti lavori edilizi. In questa prospettiva i lavori debbono ritenersi "iniziati" quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. Va salvaguardata, infetti, l'esigenza di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.
I soli lavori di sbancamento - non accompagnati dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di addivenire al compimento dell'opera assentita, attraverso un concreto, continuativo e durevole impiego di risorse finanziarie e materiali - non possono, quindi, ritenersi idonei a dare dimostrazione dell'esistenza dei presupposti indispensabili per configurare un effettivo inizio dei lavori.
8. Per i motivi indicati, l’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio al Tribunale di Sassari, che si atterrà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sassari.
Così deciso il 26/06/2020.