TAR Toscana Sez. III n. 985 del 27 luglio 2020
Urbanistica.Ristrutturazione edilizia e rispetto dello stato attuale del fabbricato
La ristrutturazione edilizia di un edificio, ma anche la più incisiva forma di recupero consistente nella totale demolizione dello stesso per la sua successiva ricostruzione, sono ammissibili nei limiti e nel rispetto dello stato attuale del fabbricato, senza alcuna possibilità di recupero di parti strutturali che, anche se originariamente esistenti, sono successivamente venute meno per qualsiasi evenienza
Pubblicato il 27/07/2020
N. 00985/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Serena Verdini, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Tagliaferri in Firenze, via degli Artisti n. 20;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonella Pisapia in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
nei confronti
Napoli Resort S.r.l. Ora Compagnia Resorts & Villas S.r.l.., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Palestro 3;
Leasint S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Bottazzi e Anna Maria Gullo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Anna Maria Gullo in Firenze, via Bardelli n. 4;
Il Forte S.r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi e Giovanni Pravisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alberto Bianchi in Firenze, via Palestro 3;
per l'annullamento,
con il ricorso originariamente proposto:
della D.I.A. n. 1271 presentata dalla Napoli Resort s.r.l. il 5 marzo 2007, riguardante la realizzazione di un intervento edilizio su un fabbricato sito in Firenze, V.le Macchiavelli n. 2/A, ovvero dell'autorizzazione implicita di natura provvedimentale maturata a seguito dell'inoltro di tale denuncia, e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o successivo, se lesivo, fra cui e, ove occorrer possa, la D.I.A. n. 6509/2005 presentata dalla medesima Società, ovvero dell'autorizzazione implicita di natura provvedimentale maturata a seguito della presentazione di tale denuncia;
con i motivi aggiunti depositati in data 27.10.2009:
della D.I.A. n. 5623 presentata dalla Compagnia Resorts & Villas s.r.l. (già Napoli Resort s.r.l.) in data 29.10.2008, riguardante la realizzazione di un intervento edilizio su un fabbricato sito in Firenze, Viale Machiavelli n. 2/A, ovvero dell'autorizzazione implicita di natura provvedimentale maturata a seguito dell'inoltro di tale denunzia, e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o successivo, se lesivo, fra cui e, ove occorrer possa, in parte qua, le ordinanze dirigenziali del Comune di Firenze n. 330 del 10.04.2008 e n. 857 del 19.09.2008, ed anche l'art. 9 ter del Regolamento Edilizio di Firenze,
con i motivi aggiunti depositati in data 21.11.2016:
del provvedimento del Comune di Firenze n. 35566 del 01.08.2013, conosciuto il 31.08.2016, recante avviso di decadenza della D.I.A. n. 5623/08, nonché di ogni altro atto presupposto o successivo, comunque connesso, se lesivo, tra cui, ove occorrer possa, dell'atto recante "rappresentazione dello stato legittimo dei luoghi" dell'immobile sito in Firenze, Via Machiavelli n. 2/a, presentata al Comune di Firenze il 20.11.2015 con prot. n. 325252 e conosciuta dalla ricorrente il 31.08.2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Napoli Resort S.r.l. (ora Compagnia Resorts & Villas S.r.l..), di Leasint S.p.A., del Comune di Firenze e della società Il Forte S.r.l. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 giugno 2020 il Consigliere Giovanni Ricchiuto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la Sig.ra Serena Verdini ha impugnato la D.I.A. n. 1271 presentata dalla società Napoli Resort s.r.l. in data 5 marzo 2007, riguardante la realizzazione di un intervento edilizio su un fabbricato sito in Firenze, Viale Machiavelli n. 2/ A.
Nel ricorso si è evidenziato che l’attuale ricorrente è proprietaria di un fabbricato, con annesso giardino, ubicato in Firenze, sul terreno confinante con quello dove era in corso di esecuzione un rilevante intervento edilizio sulla base della D.I.A. n. 1271/07, presentata dalla società Napoli Resort s.r.l..
A parere della ricorrente detto intervento eccederebbe dalla nozione della ristrutturazione edilizia R3 e, comunque, non sarebbe stato preceduto dalla necessaria autorizzazione paesaggistica.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’artt. 78, 79, 83 e 84 della L.R.T. n. 1/2005, in quanto si tratterebbe di opere che esulano dal concetto di ristrutturazione edilizia (anche nella sua accezione più ampia), rientrando, invece in quello di nuova opera, o al più nella nozione di ristrutturazione urbanistica, essendosi in presenza di un intervento che sarebbe stato soggetto a permesso di costruire;
2. la violazione dell’artt. 79, 87 e 88 della L.R.T. n.112005 e l’eccesso di potere per difetto di presupposti e carenza di istruttoria, in quanto l'area interessata dall'intervento edilizio de quo è soggetta a tutela paesaggistica ex D.lgs. n. 42/2004;
3. la violazione dell’art. 84 L.R.T. n. 1/2005 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la società Napoli Resort S.r.l. non sarebbe autorizzata ad eseguire alcuna opera o variazione all’ “immobile”.
Con i successivi motivi aggiunti si è impugnata la D.I.A. n. 5623 presentata dalla società Resorts & Villas S.r.l. (già Napoli Resort S.r.l.) in data 29 ottobre 2008, in variazione all’intervento autorizzato.
In precedenza, infatti, il Comune di Firenze e con l’ordinanza n. 857/08 aveva ordinato alla società Napoli Resort s.r.l., "ai sensi dell'art. 134, comma 1, L.R.T n. 1105 (. . .) la rimessa in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti del governo del territorio nel rispetto di quanto rappresentato nella proposta progettuale presentata in data 15 luglio 2008, prot. n. 39818, previa dimostrazione della titolarità della Napoli Resort s.r.l. all'esecuzione dei lavori a condizione che: non si determini aumento della superficie utile lorda rispetto allo stato originario dei luoghi”; - il lato chiuso della loggia sia posto ad almeno 5 mt. dal confine di proprietà; sia conseguita l'approvazione del progetto da parte della locale Soprintendenza per i Beni Ambientali e il Paesaggio ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs. 42 del 22101104);
- sia richiesta ed ottenuta l'Autorizzazione Paesaggistica di cui al citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed all 'art. 87 della L.R. 1105; i lavori siano conclusi entro e non oltre un anno dalla data in cui è divenuta efficace l'Autorizzazione Paesaggistica di cui sopra (. . .) ".
In asserita esecuzione di quanto ordinato dal Comune di Firenze, nel mese di ottobre 2008, la società Resorts & Villas S.r.l. ha presentato la D.I.A. n. 5623/08, nell’intento di "riportare il progetto in conformità agli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale ".
Nell’impugnare, con i primi motivi aggiunti, la D.I.A. n. 5623/08, e le presupposte ordinanze dirigenziali del Comune di Firenze n. 330 del 10 aprile 2008 e n.857 del 19 settembre 2008, si sostiene la violazione dell’artt. 78, 79, 83 e 84 e 134 della L.R. T. n. 1/2005, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto presentare una specifica istanza di accertamento di conformità.
Sempre a parere della ricorrente l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto sanzionare l'intervento ai sensi dell'art. 132 della L.R.T. n.1/2005, con conseguente acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione previsto dalla stessa disposizione.
Con i secondi motivi aggiunti si è impugnato il provvedimento del Comune di Firenze n. 35566 del 1° agosto 2013 che accerta e dichiara l'intervenuta decadenza della D.I.A. n. 5623/2008.
Oltre all’illegittimità derivata (primo motivo) si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
2. la violazione degli artt. 78, 79, 83, 84, 132 e 134 della L.R.T. n. 1/2005, in quanto il Comune di Firenze, invece di limitarsi a dichiarare la decadenza della DIA n. 5623/08, avrebbe dovuto provvedere ad accertare e dichiarare l'illegittimità della stessa denuncia, in quanto contrastante con la disciplina urbanistico-edilizia della zona;
3. la violazione degli artt. 78, 79, 83, 84, 132 e 134 della L.R.T. n. 1/2005 (sotto altro profilo), oltre alla violazione dell'art. 46 del PRG di Firenze, in quanto con l’impugnata D.I.A. n. 5632/08 il Comune avrebbe assentito la realizzazione di nuove opere.
Si è costituito il Comune di Firenze e la società “il Forte in liquidazione s.r.l.”, società in cui Napoli Resort s.r.l., successivamente denominata Compagnia Resorts & Villas s.r.l., è stata fusa per incorporazione, soggetto quest’ultimo controinteressato e conduttore in leasing dell’immobile di cui si tratta.
Entrambe dette parti resistenti hanno eccepito il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, essendo scaduti i termini previsti dalla DIA 5623/08 e, ciò, con la conseguenza che la trasformazione edilizia sul fondo limitrofo a quello della Sig.ra Verdini non potrà essere riavviata, pena l’adozione di provvedimenti repressivi, se non previo ottenimento di nuovo titolo conforme alla disciplina sopravvenuta.
Si è costituita solo formalmente la società Leasint Spa, in quanto proprietaria dell’immobile.
Tutte le parti costituito hanno presentato delle memorie, in vista dell’udienza di discussione, chiedendo il passaggio in decisione della controversia.
All’udienza straordinaria del 29 Giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.
1.1 E’ certamente improcedibile il ricorso principale, considerando che le opere di ristrutturazione sull’immobile hanno subito una sospensione, in conseguenza del fatto che il 1° agosto 2013, il Comune ha comunicato alla società “Il Forte” l’avviso di decadenza della DIA 5263/2008, essendo scaduti i termini ed esaurita la possibilità di completamento delle opere.
Ne consegue che i titoli edilizi impugnati non sono ad oggi più validi e produttivi di effetti e, quindi, l’intervento edilizio potrà essere portato a compimento solo all’esito dell’ottenimento di un nuovo titolo edilizio, che risulti conforme all’Ordinanza n. 857 del 19 settembre 2008 del Comune di Firenze, ancora ad oggi valida ed efficace.
1.2 In particolare è del tutto superata la DIA 1271/07 impugnata con il ricorso principale, in quanto con l’ordinanza n. 330 del 15/05/2008, il Comune di Firenze ha disposto, ai sensi dell’art.134, comma 1, l.r.t. n. 1/2005, la “rimessa in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti del governo del territorio”.
1.3 In ragione di detti rilievi, con la successiva nota (prot. n. 39818) del 15/07/2008, il tecnico della Società ricorrente ha presentato una proposta progettuale alternativa che è stata assentita dal Comune di Firenze con l’ordinanza n. 857 del 19/09/2008 (impugnata con i primi motivi aggiunti).
1.4 Ne consegue come la DIA 1271/07 sia stata superata da successivi provvedimenti inibitori e da nuove autorizzazioni, circostanza quest’ultima che consente di ritenere improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale.
1.5 Da respingere sono invece i primi e i secondi motivi aggiunti, pur sussistendo profili di improcedibilità in considerazione dell’avvenuta decadenza dei provvedimenti autorizzatori sino ad ora emanati.
1.6 E’ in particolare infondata l’unica censura dei primi motivi aggiunti con la quale si sostiene l’illegittimità della DIA n. 5623/2008 e delle ordinanze dirigenziali n. 330 del 10 aprile 2008 e n. 857 del 19 settembre 2008 e, infine, dell’art. 9 ter del Regolamento Edilizio di Firenze.
1.7 Sul punto è dirimente constatare che il PRG vigente (si veda l’art. 7 delle NTA) consentiva la realizzazione di opere sino alla ristrutturazione edilizia R3, categoria, quest’ultima che ricomprendeva, non solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti “la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterate le superfici utili, con modifiche agli elementi verticali strutturali e non strutturali, limitatamente all’apertura e chiusura di porte…”.
1.8 Con riferimento a tali fattispecie questo Tribunale ha avuto modo di chiarire che la ristrutturazione edilizia di un edificio, ma anche la più incisiva forma di recupero consistente nella totale demolizione dello stesso per la sua successiva ricostruzione, sono ammissibili nei limiti e nel rispetto dello stato attuale del fabbricato, senza alcuna possibilità di recupero di parti strutturali che, anche se originariamente esistenti, sono successivamente venute meno per qualsiasi evenienza (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III Sent., 23/04/2014, n. 654).
1.9 Deve allora ritenersi legittimo il comportamento del Comune di Firenze che, avendo verificato l’illegittimità della DIA 1271/2007 (si veda in questo senso anche la memoria del Comune a pag. 16), ha adottato l’ordine di conformazione con prescrizioni n. 857/2008 ai sensi dell’art. 134 della LRT 1/2005.
2. Detta ultima disposizione prevede che gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d), eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e degli atti di governo del territorio entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza.
2.1 Altrettando da respingere sono i secondi motivi aggiunti, con i quali si è impugnata a comunicazione con la quale il Comune di Firenze aveva dato atto dell’intervenuta decadenza della DIA n. 5623 del 29/10/2008 per mancata conclusione dei lavori.
2.2 Sono infondate, in particolare, le due censure proposte (oltre al vizio di invalidità derivata) con le quali si sostiene che l’Amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi a dare atto dell’intervenuta decadenza della DIA 5623/08 per mancata conclusione dei lavori nel triennio, ma avrebbe dovuto accertare e dichiarare l’illegittimità dell’intervento perché contrastante con la disciplina urbanistico-edilizia della zona.
2.3 Come si è avuto modo di anticipare la DIA n. 5623 è stata presentata a seguito dei rilievi contenuti nell’ordinanza n. 857 e, a sua volta, ricomprende l’autorizzazione da parte della proprietaria dell’Immobile, Leasint s.p.a., e, ancora, l’indispensabile autorizzazione paesaggistica della Commissione comunale per il Paesaggio e il nulla osta della Soprintendenza.
2.4 Nella nozione di ristrutturazione edilizia è, peraltro, possibile ricomprendere interventi diretti ad operare la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente, mantenendo le linee fondamentali per sagoma e volumi.
2.5 In questo senso è l’intervento di cui si tratta laddove si è mantenuta la sagoma originaria, limitando al minimo gli incrementi volumetrici.
2.6 Altrettanto legittimo è anche l’arretramento della struttura a cinque metri dal confine di proprietà, essendosi previsto un “setto murario” che in realtà costituisce l’appoggio a terra della loggia esterna al quale sono attribuite funzioni statiche legate al solaio di copertura.
2.7 Ne consegue che lo stato di fatto dell’Immobile è conforme alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche vigenti, nonché ai titoli edilizi rilasciati, ed in particolare, all’ultima DIA 5623/200.
2.8 In conclusione il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e lo respinge per la rimanente parte.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore