Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Puglia (BA) Sez. III n. 1073 del 4 agosto 2020
Beni ambientali.Bosco "artificiale"
La natura “artificiale” del bosco, infatti, non esclude a priori la speciale tutela accordata dal d.lgs 42/04, con possibilità per l'Amministrazione, in sede di pianificazione, di dare rilievo alle superfici boschive oramai esistenti in loco. L'art. 142 lett. g) comma 1 del Codice Urbani, invero, nel prevedere genericamente quali beni paesaggistici "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227", di fatto non limita l'operatività del relativo regime normativo alla vegetazione spontanea.
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 9 settembre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 6, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Nozioni di “progetto” e di “accordo” – Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto – Decisione che proroga la durata di un’autorizzazione per la costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto – Decisione iniziale fondata su una normativa nazionale che non ha trasposto correttamente la direttiva 92/43»
Cass. Sez. III n. 23182 del 30 luglio 2020 (UP 16 giu 2020)
Pres. Izzo Est. Corbo Ric. Lilli
Acque.Scarico dopo la scadenza dell’autorizzazione
In tema di inquinamento delle acque, integra il reato di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 152 del 2006, il provvisorio mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno prima del decorso del termine di validità, quando non sussistono i presupposti per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale, previsto dall'art. 9 del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e che consente di fare istanza di rinnovo fino a sei mesi prima della cessazione di efficacia del titolo abilitativo
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Consiglio di Stato Sez. II n. 5379 del 7 settembre 2020
Ambiente in genere.Procedimento di valutazione impatto ambientale: ratio e caratteri
La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare (cd. screening) autonomo e non necessariamente propedeutico alla V.I.A. vera e propria, con la quale condivide l’oggetto - l’ “impatto ambientale”, inteso come alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente - ma su un piano di diverso approfondimento. Nella fase della verifica di assoggettabilità a V.I.A. di un progetto (c.d. screening), l’Amministrazione ha la facoltà, e non l’obbligo, di richiedere chiarimenti e dettagli di carattere tecnico o di altra natura, come espressamente previsto dall’art. 19, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nell’inserire tale previsione il legislatore ha evidentemente inteso introdurre un elemento di discrezionalità valutativa anche in ordine alla scelta tra allungare i tempi dell’istruttoria, con il coinvolgimento della parte, ovvero addivenire al diniego allo stato degli atti, avendo esso ad oggetto non la V.I.A., ma la mera possibilità di pretermetterla. Nella fase della verifica di assoggettabilità a V.I.A. di un progetto (c.d. screening), non è dovuto l’invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 giusta l’assoluta specialità del procedimento de quo, che resta un - eventuale - passaggio intermedio verso la V.I.A. completa, al cui interno verranno recuperate tutte le necessarie istanze partecipative, e gli apporti contributivi che la parte vorrà addurre, in quanto essa sì risolvibile in un atto di diniego
Pagina 501 di 680