Cass. Sez. III n.31462 del 29 luglio 2008 (Cc. 12 giu. 2008)
Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. PM in proc. De Colle
Rifiuti. Sottoprodotti (reimpiego in diverso ciclo produttivo)
Secondo la definizione di cui al punto 2) dell'art. 183, primo comma lett P), del D. Lgs n. 152/06, come modificato dal citato D. Lgs n. 4 del 2008, per l'attribuzione della qualifica di sottoprodotto occorre, tra l'altro, che: "il loro impiego sia certo sin dalla fase di produzione. integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito". Alla luce di tale definizione, pertanto, non è necessario che l'utilizzazione del materiale, da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Udine ha rigettato l'appello proposto dal P.M. avverso il decreto del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 28.2.2008, che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo dell'area di proprietà della ditta Globalblue S.r.l. in relazione alle indagini nei confronti di D. C.C., B.M. e B.A. per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2.
Secondo l'ipotesi accusatoria nello stabilimento gestito dalla predetta società era in corso un'attività non autorizzata di cessione e recupero di rifiuti, costituiti dalle scorie di fonderia provenienti dalla vicina acciaieria ABS, utilizzate per produrre il materiale denominato Ecogravel. Dagli accertamenti espletati dal N.O.E. dei C.C. era emerso in particolare che il ciclo produttivo dell'Ecogravel non era menzionato nella documentazione relativa alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla società ABS; nè la Globalblue S.r.l. aveva mai richiesto alcuna autorizzazione al recupero delle scorie della fonderia, per cui la relativa attività era da considerarsi illecita.
Il Tribunale della libertà ha osservato che le scorie di fonderia di cui alla contestazione dovevano essere qualificate sottoprodotto, anche alla luce del disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p), come sostituito dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2 in quanto dette scorie sono originate da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro impiego è certo ed integrale ed avviene in un processo di produzione preventivamente individuato ed integrato; il loro impiego non determina emissioni o un impatto ambientale diversi da quelli per cui l'impianto è autorizzato, nè le stesse devono essere sottoposte a trattamenti preventivi o trasformazioni poliformi.
L'ordinanza ha altresì osservato che l'impostazione accusatoria in ordine alla qualificazione delle predette scorie quali rifiuti cozza con le determinazione dell'ARPA contenute nell'autorizzazione concessa alla Globalblue per l'avvio del procedimento diretto alla produzione dell'Ecogravel, essendo stato evidenziato nella motivazione del citato provvedimento che l'impianto della Globalblue costituisce un reparto produttivo del ciclo dell'acciaieria e non un impianto di trattamento dei rifiuti, in quanto destinato ad utilizzare esclusivamente i materiali provenienti dalla ABS; che, pertanto, alla luce della citata autorizzazione l'attività posta in essere dalla Globalblue doveva ritenersi lecita, non ricorrendo peraltro i presupposti per la disapplicazione di detto provvedimento.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che la denuncia per violazione di legge.
La pubblica accusa ricorrente, dopo aver ripercorso le varie fasi procedimentali che hanno preceduto il provvedimento impugnato e riprodotto il testo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p), come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, deduce che le scorie prodotte dall'acciaieria ABS vanno definite correttamente come "rifiuto".
Si evidenzia sostanzialmente sul punto che le stesse non vengono impiegate nello stesso ciclo produttivo della ABS e che la successiva gestione delle stesse da parte di altra società deve necessariamente sottostare all'iter autorizzativo previsto dalla legge in materia di rifiuti, a nulla rilevando sul punto che la società Globalblue sia una consociata ABS. Con memoria difensiva gli indagati hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso, per carenza di specificità dei motivi di impugnazione, nonchè, in ogni caso, la sua infondatezza in punto di diritto, avendo i giudici di merito esattamente qualificato quale sottoprodotto i materiali utilizzati nell'impianto di cui era stato chiesto il sequestro, e l'inesistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorso non è fondato.
L'ordinanza impugnata ha elencato puntualmente tutti i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p), come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 20, richiesti dalla disposizione citata al fine di poter attribuire ad una sostanza la natura di sottoprodotto, requisiti già elencati in sintesi nella parte narrativa, ed ha affermato con valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, che gli stessi sussistono nel caso in esame.
Peraltro, con riferimento al rilievo della pubblica accusa ricorrente, secondo la quale il reimpiego del materiale non veniva effettuato nello stesso ciclo produttivo, si deve osservare che secondo la definizione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p), punto 2), come modificato dal citato D.Lgs. n. 4 del 2008, sopra riportato, per l'attribuzione della qualifica di sottoprodotto occorre, tra l'altro, che:
"il loro impiego sia certo sin dalla fase di produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito".
Alla luce di tale definizione, pertanto, non è necessario che l'utilizzazione del materiale, da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito, così come accertato, nel caso in esame dai giudici di merito.
Anche sul punto della cessione delle scorie dalla ABS alla Globalblue inoltre l'ordinanza impugnata ha osservato puntualmente che secondo le determinazioni dell'ARPA "l'impianto della Globalblue costituisce un reparto produttivo del ciclo dell'acciaieria e non un impianto di trattamento dei rifiuti, in quanto lo stesso è destinato esclusivamente all'utilizzo dei materiali provenienti dalla ABS", sicchè anche sotto il citato profilo l'impiego del materiale di cui si tratta non contrasta con la definizione di sottoprodotto di cui all'art. 183, lett. P), con la conseguente inapplicabilità allo stesso delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Va, infine, osservato che sugli altri punti richiesti dalla norma non si evincono dal ricorso ulteriori contestazioni e, peraltro, come già rilevato, la loro esistenza è stata accertata dal Tribunale della libertà.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2008.