Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.
GUn. 299 del 27-12-2007
(contiene anche il testo ccordinato)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento
di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme
transitorie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3199):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (Pecoraro Scanio) il 31 ottobre 2007.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 5 novembre 2007, con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, V, X, XIV e
questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 13, 14, 15 e
22 novembre 2007.
Esaminato in aula il 26 novembre 2007 e approvato il
29 novembre 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1908):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede
referente, il 30 novembre 2007, con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 4 e 5 dicembre 2007.
Esaminato dalla 13ª commissione il 4 e 5 dicembre 2007.
Esaminato in aula il 4 dicembre 2007 e approvato il
12 dicembre 2007.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
254 del 31 ottobre 2007.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.
Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 4-5 <----
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2007, n. 180
Testo del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2007), coordinato
con la legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Differimento di
termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme
transitorie».
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Art. 1.
Differimento di termini
1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007», (( ovunque ricorrano, ))
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».
(( 1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di
autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti
devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008
all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata
ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente».
1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «sei mesi». ))
Art. 2.
Normativa transitoria
(( 1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini
previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria
attivita', nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni
stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per
l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti
medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla
scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative
prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto
legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1,
del presente decreto.
1-bis. Le autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni di
settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del
gestore, ove ne rilevino la necessita' al fine di garantire il
rispetto della normativa vigente, nonche' degli articoli 3, 7, come
modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali
autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale.
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui
all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, il Governo e' autorizzato ad esercitare il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura
d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5. ))
Art. 2-bis.
Ulteriore modifica al decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59
(( 1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le parole: «per gli impianti nuovi» sono soppresse. ))
Art. 2-ter.
Relazione al Parlamento
(( 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo
stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19
dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come
modificati dall'articolo 1 del presente decreto. ))
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.