Breve digressione su particolari beni culturali. I cimiteri, le vie, le piazze, le ferrovie.
di Massimo GRISANTI
Ai sensi dell’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, i cimiteri, le vie, le piazze, le ferrovie sono beni culturali ex lege qualora sono cose appartenenti allo Stato, alle Regioni o agli enti territoriali, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni.
Il termine “appartenenti” rimanda l’interprete agli artt. 822 e ss. del codice civile.
Atteso che per l’utilità dei cimiteri, delle vie e delle piazze, delle ferrovie – o per il perseguimento di fini di pubblico interesse ad essi inerenti – l’art. 825 c.c. assoggetta al regime del demanio pubblico anche i beni appartenenti ad altri soggetti, può affermarsi che per effetto dell’interesse culturale ex lege dei primi i secondi sono gravati dal vincolo di tutela indiretta?
Sono del fermo avviso che la risposta non possa che essere affermativa poiché la norma deve necessariamente avere una vis espansiva per ottenersi una piena tutela.
L’art. 130 del Codice dispone che in attesa del nuovo regolamento di esecuzione della Parte I continua ad applicarsi quello approvato con RD 363/1913.
Ebbene, ai sensi degli articoli 77 e 80 RD 363/1913 i piani regolatori e i regolamenti edilizi devono contenere vincoli di tutela indiretta dei beni culturali.
Dal momento che i terreni adiacenti ai cimiteri, alle vie e alle piazze, alle ferrovie sono gravati ope legis da servitù a favore dei beni appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti territoriali o agli istituti religiosi – e tali vincoli non possono essere incisi dagli strumenti urbanistici, dovendo, al più, limitarsi a riportarli – essi sono automaticamente gravati anche dal vincolo culturale di tutela indiretta. Ne consegue che le opere realizzabili su di essi devono essere autorizzate ex art. 21 D.Lgs. 42/2004, per impedire che le nuove opere danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti (art. 80 RD 363/1913).
Né le disposizioni relative alla tutela indiretta contenute nell’art. 45 D.Lgs. 42/2004 sono dirimenti per escludere altre forme di tutela indiretta. Sia perché il legislatore non ha previsto che esse siano le sole, sia perché l’art. 45 si riferisce a provvedimenti amministrativi (soprintendentizi) la cui adozione è già prevista dall’art. 80, comma secondo, RD 363/1913 nel caso in cui i vincoli degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi si dimostrino insufficienti ad assicurare la piena tutela dei beni culturali.
In sintesi, nel sistema delineato dal D.Lgs. 42/2004 e dal relativo regolamento di esecuzione i provvedimenti soprintendentizi ex art. 45 D.Lgs. 42/2004 costituiscono l’ultimo strumento di tutela indiretta, atteso che dal combinato disposto degli articoli 45 e 130 D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 80 RD 363/1913 emerge la preferenza del legislatore per l’allocazione dei vincoli di tutela indiretta negli strumenti urbanistici.
Del resto, così come i beni paesaggistici possono essere individuati ex lege oppure con provvedimenti ministeriali ovvero con i piani paesaggistici, perché le disposizioni di tutela indiretta dei beni culturali non potrebbero essere rese con il rinvio dinamico ad altre disposizioni di legge che li disciplinano?
Ed ancora.
I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, i laghi sono beni culturali? Quante civiltà si sono sviluppate lungo le acque? Roma ne è un esempio. Per non dire la storia che li permea.
Le fasce di rispetto ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 sono quei beni appartenenti ad altri soggetti che ex art. 825 c.c. sono gravati da diritti demaniali secondo la disciplina da contenersi nei piani paesaggistici?
Nel caso in cui le acque pubbliche, ed i loro necessari contenitori, sono beni culturali, come può affermarsi che l’autorizzazione paesaggistica per realizzare opere nelle relative fasce di rispetto possa essere adottata dalla Regione in assenza del parere vincolante del soprintendente?