I calendari venatori non possono discostarsi dal parere ISPRA senza approfondita e valida motivazione
di Stefano DELIPERI
Importante principio giurisprudenziale ribadito recentemente dal T.A.R. Lombardia in materia di caccia e, in particolare, di calendari venatori.
Con la sentenza T.A.R. Lombardia, MI, Sez. I, 6 maggio 2016, n. 900, pur dichiarando improcedibile il ricorso della L.A.C. per sopravvenuta carenza d’interesse (la stagione venatoria 2015-2016 si è conclusa), ha statuito che, “come si è già affermato in sede cautelare, è, invero, fondata la censura con cui viene lamentata l’illegittimità del provvedimento impugnato poiché lo stesso si è discostato dal parere reso dall’Ispra senza essere supportato da un’adeguata istruttoria e motivazione, facendo riferimento ai prelievi dei cacciatori di una sola provincia; né la circostanza che si tratti della zona in cui il prelievo della specie è massimo palesa, di per sé, la logicità della scelta”.
Ha conseguentemente condannato la Regione Lombardia al pagamento delle spese in favore dell’Associazione ecologista in base al principio della soccombenza virtuale.
La pronuncia costituisce comunque consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale che conferisce ai pareri resi dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) e in precedenza dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) un valore tendenzialmente vincolante per le amministrazioni pubbliche destinatarie (Stato, Regioni, ecc.), a meno che non vi si discosti sulla base di motivazioni tecnico-scientifiche particolarmente approfondite e valide.
La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 266/2010, ha riconosciuto ai pareri dell’I.S.P.R.A. una diretta cogenza nei confronti delle Amministrazioni regionali richiedenti: in particolare, tali pareri rispondono a un'esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, correlata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato al riguardo, limitando così interventi regionali forieri di recare pregiudizio agli equilibri ambientali, in violazione dell’art. 117, comma 2°, lettera s, cost.
Un’ondivaga giurisprudenza cautelare (ma con prevalenza di provvedimenti che affermava la natura di provvedimento obbligatorio e non vincolante) è stata drasticamente mutata dall’emanazione dell’art. 42 della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), che ha integrato e modificato la legge n. 157/1992 e s.m.i, e dalla successiva “Guida I.S.P.R.A. per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42”1 (es. T.A.R. Campania, NA, 11 settembre 2013, n. 4222; T.A.R. Abruzzo, AQ, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 606).
In proposito, recentemente la sentenza T.A.R. Liguria, Sez. II, 4 febbraio 2016, n. 105 ha sì annullato la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016, con la quale è stato modificato il calendario venatorio ligure per la stagione 2015-2016, in forza del potere sostitutivo statale ai sensi dell’art. 120, comma 2° cost., attuato dalla legge n. 131/2003, ma ha riconosciuto che vi può esser un discostamento dalle indicazioni e dalla Guida I.S.P.R.A. solo quando vi “siano … dati scientifici a supporto” e “una seria istruttoria”.
Un principio importante a tutela della fauna selvatica, già sottoposta alle forti pressioni di inquinamenti, degrado, perdita di naturalità dei territori.
dott. Stefano Deliperi
N. 00900/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02074/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2015, proposto da:
Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Linzola e Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, Via Hoepli, 3;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Santagostino e Sabrina Gallonetto, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
nei confronti di
Ispra - Istituto Superiore della protezione e la ricerca ambientale;
Associazione Anuu Cacciatori Migratoristi Italiani, Sez. Provinciale di Brescia, rappresentata e difesa dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, domiciliata presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;
per l'annullamento
- del decreto n. 7278 dell'11 settembre 2015 della Direzione generale agricoltura della Regione Lombardia recante determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2015/2016. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo di alcune specie, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dell’Associazione Anuu Cacciatori Migratoristi Italiani, Sez. Provinciale di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- oggetto del presente ricorso è il decreto della Regione Lombardia n. 7278 dell’11 settembre 2015, recante determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2015-2016, nella parte in cui ha regolato le modalità di prelievo dell’allodola, consentendo il prelievo venatorio, nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015, di un carniere massimo per cacciatore, giornaliero, di 20 capi e stagionale di 80 capi;
- come prospettato alle parti nel corso dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- il provvedimento impugnato ha, invero, esaurito i propri effetti alla data del 31 dicembre 2015;
- né residua un interesse di parte ricorrente a una pronuncia di merito i cui contenuti siano in grado di produrre effetti sull’attività amministrativa che dovrà svolgersi per l’anno successivo, stante il divieto posto al giudice dall’art. 34, c. 2, cod.proc.amm. di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (cfr., analogamente, CGA, sent. n. 709/2015; 97/2015 e 91/2015; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 400/2016);
- le spese di causa sono poste a carico della Regione Lombardia e liquidate in favore della ricorrente, per il principio della soccombenza virtuale. Come si è già affermato in sede cautelare, è, invero, fondata la censura con cui viene lamentata l’illegittimità del provvedimento impugnato poiché lo stesso si è discostato dal parere reso dall’Ispra senza essere supportato da un’adeguata istruttoria e motivazione, facendo riferimento ai prelievi dei cacciatori di una sola provincia; né la circostanza che si tratti della zona in cui il prelievo della specie è massimo palesa, di per sé, la logicità della scelta.
Le spese sono compensate nei confronti dell’Associazione Anuu Cacciatori Migratoristi Italiani.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la Regione Lombardia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Spese compensate nei confronti dell’Associazione Anuu Cacciatori Migratoristi Italiani.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
1 Per gli aspetti avifaunistici è fondamentale la Guida “Key Concepts document on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, in attuazione della direttiva n. 2009/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica. Recentemente, con nota prot. n. 11308/T-A11 del 15 febbraio 2016, l’I.S.P.R.A. ha espresso parere confermativo delle attuali disposizioni della Guida europea.