Sez. 3, Sentenza n. 48061 del 28/10/2004 Cc. (dep. 14/12/2004 ) Rv. 230473
Presidente: Papadia U. Estensore: Postiglione A. Relatore: Postiglione A. Imputato: D'Agostino ed altro. P.M. Favalli M. (Conf.)
(Rigetta, App. Palermo, 23 Febbraio 2004)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione di rifiuti - Deposito incontrollato - Reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. n. 22 del 1997 - Sospensione condizionale della pena - Subordinata agli obblighi di bonifica e ripristino - Legittimità.
MASSIMA (Fonte CED Cassazione)
In tema di gestione dei rifiuti, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, da realizzarsi mediante bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, anche in caso di condanna per il reato di cui all'art. 51, comma secondo, del
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti). (Nell'occasione la Corte ha precisato come la previsione degli obblighi di bonifica e di ripristino previsti espressamente dal successivo comma terzo del citato art. 51, e relativa alla diversa ipotesi di realizzazione o gestione di discarica abusiva, non escludono che tali obblighi possano essere imposti in ipotesi criminose meno gravi).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 28/10/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1303
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 20246/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AGOSTINO GIOVAN BATTISTA n. Palermo 02/01/1952;
D'AGOSTINO BENEDETTO n. Palermo 20/02/1949;
avverso l'Ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 24/2/2004;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Giovan Battista D'Agostino e Benedetto D'Agostino venivano condannati dal Tribunale di Palermo in data 7-6-2001 alla pena ciascuno di anni uno di arresto e 20 milioni di lire di ammenda ex art. 51, 3 comma D.lg.vo 22/97 (discarica abusiva di rifiuti), con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato "all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, mediante bonifica e ripristino dello stato dei luoghi". A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 4-12-2002, ravvisando nel fatto il reato di cui all'art. 51, 2 comma D.lg.vo 22/97 (deposito incontrollato di rifiuti) , riduceva la pena a mesi 8 di arresto ed Euro 4000 di ammenda, confermando nel resto. Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, che veniva rigettato, sicché la sentenza diveniva irrevocabile.
In sede di incidente di esecuzione gli interessati chiedevano la revoca del vincolo apposto al beneficio della sospensione condizionale della pena. Con ordinanza del 23-2-2004 la Corte di Appello di Palermo rigettava l'istanza, osservando che l'articolo 165 cod. pen. è norma di generale applicazione e che essa era compatibile con la normativa sui rifiuti, a nulla rilevando la diversa qualificazione del fatto (art. 51, 2 comma invece che art. 51, 3 comma ex D.lg.vo 22/97).
Nel merito la Corte osservava che l'area posta all'interno dell'ex cantiere Sailem si presentava ancora coperta di detriti e rifiuti, sicché l'opera di bonifica non risultava completata. Contro questa Ordinanza i D'Agostino hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi:
a) per il principio di specialità dovrebbe trovare applicazione la normativa sui rifiuti, che non contempla il potere di sospensione condizionale della pena, subordinato alla bonifica nell'ipotesi di cui all'art. 51, 2 comma D.lg.vo 22/97: in tal caso non potrebbe applicarsi neppure la regola generale di cui all'art. 165 c.p.;
b) nel merito esisteva la prova che l'area in questione era stata sgomberata da rifiuti e materiali riscontrati nei precedenti sopralluoghi (nota del NOE n. 11/05 del 3-10-2000) e comunque la società Sailem era fallita a partire dal 26-1-1999, sicché la responsabilità della custodia gravava sul curatore fallimentare. I ricorsi, ad avviso del Collegio, non possono essere accolti. Sulla prima questione si segnala in via generale una tendenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente nel senso di assicurare la effettività con "sanzioni" diverse da quelle penali tipiche: la demolizione dei manufatti abusivi, ex art. 7, u. c. legge 47/85; il ripristino della situazione dei luoghi paesaggisticamente protetti ex art. 1 sexies legge 341/85; la confisca dei terreni abusivamente lottizzati ex art. 19 legge 47/85; la confisca dell'area oggetto di discarica abusiva ex art. 51, 3 comma D.lg.vo 22/97; la bonifica dei siti inquinati da rifiuti ex art. 51 bis D.lg.vo 22/47;
il danno ambientale, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti da acque inquinate ex art. 58 D.lg.vo 152/99.
Nella sostanza il legislatore oltre a prevedere la figura giuridica del danno ambientale ex art. 18 legge 349/86, appresta una serie di misure riparatorie a danno avvenuto, collegato ad ipotesi di reato. Questa Corte ha già ritenuto che il giudice nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di concessione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, legittimamente può subordinare tale beneficio alla esecuzione dell'ordine di rimissione in pristino previsto dall'art. 1 sexies del D.L. 27-6-1985 n. 312, convertito in legge n. 431 del 1985 (Cass. Sez. 3^, n. 9924 del 12-3-2001, Di Francesco, rv. 218710; Conf. 199811315 212412).
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna (Cass. Sez. Unite 3-2-1997, n. 714, Luongo). In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ancor prima della previsione favorevole esplicita contenuta nell'art. 60 D.lg.vo 152/99, la giurisprudenza di questa Corte aveva ammesso che il giudice potesse subordinare la sospensione della pena a determinati adempimenti (es. l'adozione di un depuratore), Cass. Sez. 3^ 19-7- 1991, n. 7704, Lo Turco.
Analogamente in tema di rifiuti, la Corte aveva affermato che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi diversi da quelli specificamente indicati nell'art. 165 c.p., che richiedono un intervento di tipo riparatorio volto pur sempre alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (nel caso, lo sgombero di rottami di ferro da un'area nella quale erano stati abbandonati) Cass. Sez. 1^, 11489 del 23-10-1986, rv. 174060.
Con la sentenza Sez. 3^, 21-2-1984, Maugeri questa Corte considerava la subordinazione del beneficio della sospensione della pena all'esatto adempimento degli obblighi contenuti nella sentenza, un istituto di ordine generale per la materia, applicabile in forza dell'art. 128 legge 689/81 a tutta la materia ambientale, oltre i casi espressamente previsti.
Nella materia dei rifiuti il D.lg.vo 22/97 non contiene una disposizione generale analoga a quella di cui all'art. 60 D.lg.vo 152/99 in tema di inquinamento delle acque (che comprende tutti i reati di questo provvedimento, senza distinzione tra formali o sostanziali e senza alcuna incompatibilità con la previsione di una distinta ipotesi di reato ex art. 58 stessa legge), ma prevede due ipotesi: a) quella della discarica abusiva (art. 51, 3 comma), nel senso della confisca obbligatoria dell'area dopo la condanna, "fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi" (con un implicito avallo del ruolo del giudice nella possibilità di condizionare la sospensione della pena ai relativi adempimenti); b) quella della bonifica dei siti ex art. 51 bis: in questo caso viene configurata una nuova ipotesi di reato, che non impedisce al legislatore di prevedere la possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Alla luce delle precisazioni sopra indicate si pone il problema se il giudice, in caso di condanna per reati diversi da quelli indicati nell'art. 51, 3 comma e nell'art. 51 bis D.lg.vo 22/97, possa subordinare la sospensione condizionale della pena a determinati interventi a carattere riparatorio ed in quale misura. L'opinione contraria del ricorrente non può essere condivisa. La ragione giuridica di fondo è che il danno ambientale è divenuto una categoria giuridica generale ex art. 18 legge 349/86, sicché le applicazioni puntuali espressamente previste, non escludono l'operatività del principio nel sistema legale ambientale. Una riprova sta nell'art. 58 D.lg.vo 152/99 nel senso che è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con la bonifica ed il ripristino.
Nel caso in esame i giudici di merito avevano ritenuto legittimamente di subordinare la concessione della sospensione della pena "alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, mediante bonifica e ripristino dello stato dei luoghi" e ciò appare del tutto compatibile anche per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti (art. 51, 2 comma), costituente ipotesi meno grave della discarica abusiva (art. 51, 3 comma) ma pur sempre caratterizzata da un cospicuo quantitativo di rifiuti in un'area determinata. La previsione di un'ipotesi specifica di reato ex art. 51 bis D.lg.vo 22/97 per la bonifica dei siti presuppone una condotta tipica caratterizzata dall'inquinamento oltre determinati limiti ed una procedura per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti coinvolti, non esclude che obblighi di bonifica e ripristino possano essere imposti anche allorché il presupposto si presenti meno grave di quello integrante l'ipotesi criminosa sopra indicata.
Questo può accadere nel caso di recupero dell'area occupata da una discarica abusiva o in quella di un'area su cui l'imputato aveva depositato rifiuti in modo incontrollato.
Queste ipotesi, più lievi, ben possono rientrare nella previsione generale ex art. 165 cod. pen., allorché questo articolo consente al giudice di subordinare il beneficio della sospensione della pena "alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato". L'inciso "salvo che la legge disponga altrimenti" va inteso nel senso che non vi sia un divieto esplicito o implicito della legge: il giudice tuttavia non potrà indicare modalità di adempimento diverse da quelle tipizzate dal legislatore ove previsto (v. artt. 17 e 51 bis D.lg.vo 22/97). Negli altri casi potrà adeguare l'adempimento alla natura del reato e delle sue conseguenze. La seconda questione sollevata dal ricorrente in ordine alla prova della intervenuta bonifica esula dalla competenza della Corte, perché involge un apprezzamento riservato al giudice di merito nel caso motivato con riferimento agli esiti del sopralluogo dell'11-9-2000 e del 17-12- 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2004