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COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2004
che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente [notificata con il numero C(2004) 491] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GUCE 6 marzo 2004

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(2004/224/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre
1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell'aria ambiente (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/
62/CE, negli Stati membri è obbligatoria l'elaborazione
di piani o programmi che consentano di raggiungere i
valori limite stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE del
Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite
di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il
piombo (2) e dalla direttiva 2000/69/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente
i valori limite per il benzene ed il monossido di
carbonio nell'aria ambiente (3), nelle zone e negli agglomerati
in cui i livelli di uno o più inquinanti superino
tali valori oltre il margine di tolleranza. I piani e i
programmi devono contenere almeno le informazioni
indicate nell'allegato IV della direttiva 96/62/CE. La
Commissione deve verificare periodicamente l'attuazione
di tali piani e programmi.
(2) L'articolo 11 della direttiva 96/62/CE impone agli Stati
membri di trasmettere annualmente alla Commissione i
loro piani e programmi.
(3) Se da un lato i piani e i programmi sono elaborati
tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative
di ciascuno Stato membro, dall'altro è opportuno armonizzare
le informazioni trasmesse alla Commissione,
strutturandole conformemente alle modalità specifiche
stabilite dalla presente decisione.
(4) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono
conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo
12 della direttiva 96/62/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della trasmissione delle informazioni sui piani o
programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/
62/CE, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto
iii), di detta direttiva, con riferimento ai valori limite fissati nelle
direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, gli Stati membri presentano
le informazioni conformemente allo schema riportato
nell'allegato della presente decisione.
Il testo integrale di tali piani e programmi è messo a disposizione
della Commissione su richiesta di quest'ultima.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione
(1) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 59. Direttiva modificata dal regolamento
(CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. Direttiva modificata dalla decisione
2001/744/CE della Commissione (GU L 278 del 23.10.2001,
pag. 35).
(3) GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.
ALLEGATO
Introduzione
Il rapporto è trasmesso alla Commissione utilizzando i sette moduli di seguito riportati. Il modulo 1 fornisce informazioni
generali sul piano o sul programma in questione. Nei moduli da 2 a 6 ogni colonna descrive una situazione di
superamento presa in considerazione dal piano o dal programma. La situazione di superamento è definita da un'area di
superamento e dal valore limite (VL) più il margine di tolleranza (VL + MDT) superato in tale area. Un'area di superamento
è un sito o un insieme di siti in cui i livelli hanno superato il VL + MDT nell'anno di riferimento. L'anno di riferimento
è l'anno in cui si è verificato il superamento che, a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE, ha fatto sorgere
l'obbligo di elaborare o attuare il piano o il programma. Nei moduli da 2 a 6 ogni riga contiene un elemento descrittivo
della situazione di superamento.
Un'area di superamento può essere costituita da più siti in cui si è verificato un superamento del VL + MDT nell'anno di
riferimento, a condizione che determinati elementi descrittivi di tali siti siano identici o comparabili. Tali elementi sono
indicati nei moduli da 2 a 6 con un codice sintetico specificato nel riquadro 1. Per gli elementi descrittivi che possono
variare da un sito all'altro, il riquadro 1 fornisce altri codici, che specificano le modalità di aggregazione dei vari
elementi.
Il modulo 7 descrive sinteticamente le singole misure.
RIQUADRO 1
Descrizione delle modalità di aggregazione in un'unica situazione di superamento dei siti in cui i livelli hanno
superato il parametro VL+MDT: codici sintetici per ciascuna voce riportata nei moduli
Codice Significato
NA Non applicabile
S Deve trattarsi di un singolo elemento descrittivo (e non di una lista o un intervallo o un totale)
valido per tutti i siti aggregati
L In caso di aggregazione, questa voce è costituita da una lista (1) di tutti i dati relativi ai vari siti
LS In caso di aggregazione, questa voce è costituita da una lista (1) di tutti i dati relativi ai vari siti o da
un singolo elemento descrittivo
R In caso di aggregazione, questa voce è costituita dall'intervallo (range) dei dati relativi ai vari siti:
valore minimo-valore massimo
T In caso di aggregazione, questa voce è costituita dal totale aggregato di tutti i dati relativi ai vari siti
(1) I siti devono figurare nello stesso ordine in tutte le liste. I dati relativi a siti differenti devono essere separati da una doppia barra («//»).
MODULO 1
Informazioni generali sul piano o sul programma
a. Anno di riferimento NA
b. Stato membro NA
c. Riferimento al piano o al programma NA
d. Elenco dei numeri di codice delle situazioni di superamento descritte nei moduli 2-6 NA
e. Denominazione dell'autorità responsabile dell'elaborazione del piano o del programma destinato
a far fronte alla situazione di superamento
NA
f. Indirizzo postale dell'autorità responsabile NA
g. Nome della persona da contattare NA
h. Indirizzo postale della persona da contattare NA
6.3.2004 L 68/28 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
i. Numero di telefono della persona da contattare NA
j. Numero di fax della persona da contattare NA
k. Indirizzo di posta elettronica della persona da contattare NA
l. Eventuali chiarimenti NA
Note al modulo 1
1. b: Indicare lo Stato membro utilizzando i seguenti codici: Austria: AT; Belgio: BE; Danimarca: DK; Finlandia: FI; Francia: FR;
Germania: DE; Grecia: EL; Irlanda: IE; Italia: IT; Lussemburgo: LU; Paesi Bassi: NL; Portogallo: PT; Spagna: ES; Svezia: SE; Regno Unito:
UK.
2. c: Il riferimento al piano o programma deve consistere in un riferimento completo e dettagliato al documento o ai documenti in cui il
piano o il programma è interamente descritto. In aggiunta è possibile indicare il sito Internet da consultare.
3. g: La persona da contattare è la persona alla quale la Commissione deve rivolgersi nel caso in cui siano necessarie maggiori informazioni
su qualsiasi aspetto relativo alla scheda informativa.
MODULO 2
Descrizione del superamento del valore limite
a. Numero di codice della situazione di superamento NA
b. Inquinante S
c. Codice della zona L
d. Città o comune L
e. Valore limite per il quale è stato superato il parametro VL + MDT [h/g/a] (da compilare soltanto
se l'inquinante è SO2, NO2 o PM10)
S
f. Livello di concentrazione nell'anno di riferimento:
— concentrazione in µg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
— concentrazione media massima di CO su 8 ore in mg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
— numero totale di superamenti espressi in relazione al VL + MDT (ove applicabile) R
g. Numero totale di superamenti nell'anno di riferimento, espressi in relazione al valore limite (da
compilare soltanto se il valore limite è espresso sotto forma di numero di superamenti di una
concentrazione numerica)
R
h. Livello di concentrazione nell'anno di riferimento, espresso in relazione al valore limite per la
protezione della salute (ove esistente) dell'inquinante in questione:
— concentrazione in µg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
— numero totale di superamenti espressi in relazione al VL (ove applicabile) R
i. Concentrazioni osservate negli anni precedenti (ove disponibili) e non ancora comunicate alla
Commissione
— anno e concentrazione in µg/m3 (ove applicabile),
oppure
L
— anno e concentrazione media massima di CO su 8 ore in mg/m3 (ove applicabile),
oppure
L
— anno e numero totale di superamenti espressi in relazione al VL + MDT (ove applicabile) L
j. Se il superamento è stato riscontrato mediante misurazione:
— codice della stazione in cui è stato osservato il superamento L
— coordinate geografiche della stazione L
— classificazione della stazione S
6.3.2004 L 68/29 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
k. Se il superamento è stato riscontrato mediante modellizzazione:
— ubicazione dell'area di superamento LS
— classificazione dell'area S
l. Stima della superficie (km2) in cui il livello ha superato il valore limite nell'anno di riferimento T
m. Stima della lunghezza della strada (in km) in cui il livello ha superato il valore limite nell'anno
di riferimento
T
n. Stima della popolazione totale esposta ad un livello superiore al valore limite nell'anno di riferimento
T
o. Eventuali chiarimenti NA
Note al modulo 2
1. a: Ad ogni situazione di superamento è assegnato un numero di codice unico all'interno dello Stato membro.
2. b: Indicare l'inquinante utilizzando le seguenti formule: «SO2», «NO2», «PM10», «Pb» (per il piombo), «C6H6» (per il benzene) e «CO».
3. c: Il codice della zona deve essere lo stesso indicato nel questionario annuale previsto dalla decisione 2001/839/CE per l'anno di
riferimento.
4. d: Se l'area di superamento interessa più di una città o di un comune, occorre indicare tutte le città e i comuni in cui è stato riscontrato
il superamento, separati da un punto e virgola.
5. e: Il valore limite per il quale è stato superato il parametro VL + MDT è indicato con «h» (media oraria), «d» (media giornaliera) o «a»
(media annua) a seconda che sia basato sulle medie orarie, giornaliere o annue.
6. f e h: Se il superamento è stato riscontrato mediante modellizzazione, in questo modulo e nei moduli successivi occorre indicare il
livello più elevato nell'area di superamento.
7. i: Le informazioni devono essere riportate nel formato «anno: concentrazione». I dati relativi ad anni differenti devono essere separati
da un punto e virgola. In caso di non disponibilità dei dati utilizzare il codice «n.d.»; qualora i dati siano già stati comunicati utilizzare
il codice «com.».
8. j: «Codice della stazione in cui è stato riscontrato il superamento» è il codice utilizzato nel questionario annuale per l'anno di riferimento
(cfr. decisione 2001/839/CE della Commissione).
9. j: Per le «coordinate geografiche della stazione» e la «classificazione della stazione» si ricorre alle indicazioni già in uso per lo
scambio dei dati ai sensi della decisione 97/101/CE sullo scambio di informazioni.
10. k: I codici per la «classificazione della stazione» sono utilizzati anche per la «classificazione dell'area». Se l'area di superamento calcolata
mediante modellizzazione comprende più di una classe, occorre specificare i codici relativi alle varie classi, separati da un punto
e virgola.
11. l e m: La «superficie (km2) in cui il livello ha superato il valore limite» indica l'estensione dell'area di superamento. Questa casella
può essere lasciata in bianco per le stazioni di rilevamento del traffico o per le zone di rilevamento del traffico. La «lunghezza della
strada (in km) in cui il livello ha superato il valore limite» va indicata soltanto per i superamenti riscontrati nelle stazioni di rilevamento
del traffico o, in caso di modellizzazione, nelle zone di rilevamento del traffico. Questo dato indica la lunghezza totale dei
tratti stradali in cui si è verificato il superamento del valore limite su uno o entrambi i lati della carreggiata.
12. n: Per «esposizione della popolazione a un livello superiore al valore limite» si intende una stima del numero medio di persone
presenti durante il superamento del valore limite.
MODULO 3
Analisi delle cause del superamento del valore limite nell'anno di riferimento
a. Numero di codice della situazione di superamento NA
b. Stima del livello di fondo regionale
— concentrazione media annua in µg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
— concentrazione media massima di CO su 8 ore in mg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
— numero totale di superamenti espressi in relazione al valore limite (ove applicabile) R
c. Stima del livello di fondo totale
— concentrazione media annua in µg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
— concentrazione media massima di CO su 8 ore in mg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
— numero totale di superamenti espressi in relazione al valore limite (ove applicabile) R
d. Contributo delle fonti locali al superamento del valore limite:
— trasporti S
— industria, compresa la produzione di calore e elettricità S
6.3.2004 L 68/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
— agricoltura S
— fonti domestiche e attività commerciali S
— fonti naturali S
— altre fonti S
e. Riferimento all'inventario delle emissioni utilizzato nel corso dell'analisi NA
f. Condizioni climatiche locali (da indicare se eccezionali) S
g. Condizioni topografiche locali (da indicare se eccezionali) S
h. Eventuali chiarimenti NA
Note al modulo 3
1. b) e c): Il livello di fondo è la concentrazione di inquinanti su una scala più ampia dell'area di superamento. Il livello di fondo regionale
è il livello stimato in assenza di fonti in un raggio di circa 30 km. Per i siti all'interno di una città, questo livello corrisponde al
livello di fondo esistente in assenza della città. Per il superamento dei valori limite dovuto al trasporto di inquinanti atmosferici a lunga
distanza, il livello di fondo regionale può essere uguale al superamento indicato nel modulo 2. Il livello di fondo totale è il livello che
si prevede in assenza di fonti locali (ossia alte ciminiere nel raggio di circa 5 km e fonti di bassa intensità nel raggio di circa 0,3 km;
tale distanza può essere inferiore — ad esempio per gli impianti di riscaldamento domestico — o superiore — ad esempio per le
acciaierie). Il livello di fondo totale comprende il livello di fondo regionale. In una città, il livello di fondo totale è il livello di fondo
urbano, ossia il livello che si verificherebbe in assenza di fonti significative nelle immediate vicinanze. Nelle zone rurali il livello di
fondo totale è pressoché equivalente al livello di fondo regionale.
2. d: Il contributo delle fonti locali è espresso con un numero progressivo («1» per le fonti che contribuiscono in misura più elevata, «2»
per le fonti il cui contributo è secondo in ordine di importanza, ecc.). Le fonti che non contribuiscono in misura significativa sono
indicate con il segno «-».
3. d: Se il contributo delle «altre fonti» è considerato significativo, specificare il tipo di fonte alla voce «Eventuali chiarimenti».
4. f: La presenza di condizioni climatiche locali eccezionali è indicata con il segno «+».
5. g: La presenza di condizioni topografiche locali eccezionali è indicata con il segno «+».
MODULO 4
Livello di riferimento o normale
a. Numero di codice della situazione di superamento NA
b. Breve descrizione dello scenario di emissione utilizzato per l'analisi del livello normale:
— Fonti che contribuiscono al livello regionale di fondo S
— Fonti regionali che contribuiscono al livello totale di fondo ma non al livello regionale di
fondo
S
— Fonti locali (ove pertinenti) S
c. Livelli previsti nel primo anno in cui deve essere raggiunto il valore limite:
— Livello di fondo regionale normale:
concentrazione media annua in µg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
concentrazione media massima sulle 8 ore di CO in mg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
numero totale di superamenti espressi in relazione al valore limite (ove applicabile) R
— Livello di fondo totale normale:
concentrazione media annua in µg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
concentrazione media massima sulle 8 ore di CO in mg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
numero totale di superamenti espressi in relazione al VL (ove applicabile) R
6.3.2004 L 68/31 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
— Livello normale nel sito in cui si è verificato il superamento:
concentrazione media annua in µg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
concentrazione media massima sulle 8 ore di CO in mg/m3 (ove applicabile),
oppure
R
numero totale di superamenti espressi in relazione al VL (ove applicabile) R
d. Ai fini del raggiungimento del valore limite entro i termini stabiliti, è necessario adottare altre
misure oltre a quelle risultanti dalla normativa vigente? [sì/no]
S
e. Eventuali chiarimenti NA
Note al modulo 4
1. Il modulo 4 va compilato per il valore o i valori limite per i quali è stato superato il parametro VL + MDT.
2. Il livello normale è la concentrazione prevista nell'anno di entrata in vigore del valore limite in assenza di altre misure oltre a quelle
già stabilite o derivanti dalla normativa vigente.
MODULO 5
Descrizione delle misure supplementari rispetto a quelle già previste dalla normativa in vigore
a. Numero di codice della situazione di superamento NA
b. Codice(i) della(e) misura(e) S
c. Calendario di attuazione previsto L
d. Indicatore(i) per il monitoraggio dei progressi realizzati S
e. Fondi stanziati (anni, importo in euro) T
f. Costi totali stimati (importo in euro) T
g. Livello previsto negli anni in cui deve essere raggiunto il valore limite, tenendo conto delle
misure supplementari
R
h. Eventuali chiarimenti NA
Note al modulo 5
1. Il modulo 5 deve essere compilato soltanto se dall'analisi di cui al modulo 4 emerge che i valori limite non potranno essere raggiunti
ricorrendo unicamente alle misure già previste dalla normativa in vigore.
2. b: Ogni misura deve essere contraddistinta da un codice, che si riferisce a una misura descritta nel modulo 7.
3. c: Occorre indicare le parole chiave delle varie fasi di attuazione, seguite da una data o da un periodo, nel formato «mm/aa». Le varie
voci devono essere separate da un punto e virgola.
4. e ed f: I fondi stanziati si riferiscono unicamente ai fondi pubblici; i costi totali stimati comprendono anche i costi sostenuti dal settore
o dai settori interessati.
MODULO 6
Eventuali misure non ancora adottate e misure a lungo termine (facoltativo)
a. Numero di codice della situazione di superamento NA
b. Codice(i) della(e) possibile(i) misura(e) non adottata(e) LS
c. Per le misure non adottate:
livello amministrativo al quale la misura potrebbe essere adottata LS
motivi della mancata adozione LS
6.3.2004 L 68/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
d. Codice(i) della(e) misura(e) a lungo termine LS
e. Eventuali chiarimenti NA
Note al modulo 6
1. b e d: Ogni misura deve essere contraddistinta da un codice, che si riferisce ad una misura descritta nel modulo 7. Qualora siano indicate
più misure, i relativi codici devono essere separati da un punto e virgola.
2. c: Per definire il livello amministrativo al quale la misura potrebbe essere adottata occorre utilizzare i seguenti codici: A: locale; B:
regionale; C: nazionale; D: comunitario; E: internazionale (extra UE). Qualora sia possibile adottare tale misura a più livelli, i relativi
codici devono essere separati da un punto e virgola.
MODULO 7
Sintesi delle misure
a. Codice della misura NA
b. Denominazione NA
c. Descrizione NA
d. Livello amministrativo al quale è possibile adottare la misura LS
e. Tipo di misura NA
f. Si tratta di una misura di carattere normativo? [sì/no] NA
g. Scala temporale della riduzione NA
h. Settore o settori interessati NA
i. Scala spaziale delle fonti interessate NA
j. Eventuali chiarimenti NA
Note al modulo 7
1. Il modulo 7 va utilizzato per descrivere le misure indicate nel modulo 5 o nel modulo 6. Occorre compilarne una colonna per
ciascuna misura.
2. a: A ciascuna misura deve essere assegnato un codice unico.
3. c: La descrizione della misura è costituita da un testo libero di lunghezza normalmente compresa fra 100 e 200 parole.
4. d: Per definire il livello amministrativo al quale la misura può essere adottata, occorre utilizzare i seguenti codici: A: locale; B: regionale;
C: nazionale.
5. e: Per definire il tipo di misura occorre utilizzare i seguenti codici: A: di carattere economico/fiscale; B: di carattere tecnico; C: di
carattere educativo/informativo; D: altro.
6. g: Per definire la scala temporale della riduzione della concentrazione ottenuta mediante la misura in questione occorre utilizzare i
seguenti codici: A: breve termine; B: medio termine (circa un anno); C: lungo termine.
7. h: Per definire il settore interessato dalla misura occorre utilizzare i seguenti codici: A: trasporti; B: industria, ivi compresa la produzione
di calore e di elettricità; C: agricoltura; D: attività commerciali e domestiche; E: altro.
8. e ed h: qualora sia stato utilizzato il codice «altro», occorre specificarne il contenuto alla voce «Eventuali chiarimenti».
9. i: Per definire la scala spaziale delle fonti interessate dalla misura occorre utilizzare i seguenti codici: A: solo fonti locali; B: fonti
situate nell'area urbana interessata; C: fonti situate nella regione interessata; D: fonti situate nel paese; E: fonti situate in più di un
paese.
10. d e i: Qualora siano applicabili più codici, occorre separarli con un punto e virgola.
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