Cass. Sez. III n. 15659 del 8 aprile 2014 (Ud. 17 dic. 2013)
Pres. Mannino Est. Savino Ric. Zurlo
Rifiuti. Stoccaggio provvisorio
Lo stoccaggio provvisorio, inteso come accantonamento di rifiuti in attesa del loro riutilizzo o smaltimento, è stato equiparato, sul piano sanzionatorio, alla fattispecie criminosa del deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva, costituendo anche lo stoccaggio un reato ove esso venga effettuato senza le prescritte autorizzazione di legge, che non ammettono equipollenti, non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente, formalmente, rilasciate prima dell'inizio dell'attività
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