Cass. Sez. III n. 36292 del 6 ott. 2011 (CC 18 mag. 2011)
Pres.Ferrua Est.Fiale Ric.Asella
Rifiuti, Trasporto abusivo di rifiuti speciali in Campania

In tema di trasporto abusivo di rifiuti speciali commesso nella regione Campania, di cui all'art. 6, comma primo, lett. d), n. 2 del D.L. n. 172 del 2008, convertito nella l. n. 210 del 2008, la confisca dei veicoli utilizzati per commettere il reato, di natura obbligatoria, deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale monocratico di Nola, con sentenza del 29.9.2010, applicava ad A.C. - su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. - la pena (condizionalmente sospesa) di anni uno di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa in ordine al delitto di cui:

- al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, convertito dalla L. n. 210 del 2008 (per avere effettuato attività di trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in mancanza delle prescritte autorizzazioni - acc. in (OMISSIS)) e ordinava la confisca dell'autocarro "Fiat- Fiorino" targato (OMISSIS), utilizzato per lo svolgimento dell'attività illecita contestata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' A., il quale ha eccepito:

- la pretesa illegittimità della disposta confisca dell'autocarro, poichè tale misura, non era ricompresa nell'accordo intercorso con il P.M; non sarebbe prevista come obbligatoria dalla legge e sarebbe stata applicata in via facoltativa senza adeguata motivazione. Il veicolo in oggetto, secondo la prospettazione del ricorrente, verrebbe normalmente utilizzato "come mezzo per la famiglia" e solo occasionalmente sarebbe stato impiegato per il trasporto dei materiali qualificati come rifiuti;

- il sequestro del veicolo sarebbe stato, in ogni caso, illegittimo, perchè la relativa richiesta non avrebbe dovuto essere avanzata dal P.M. presso il Tribunale di Nola, bensì da quello presso il Tribunale di Napoli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

Il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale) ha introdotto tra l'altro - nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 - una peculiare disciplina sanzionatoria (art. 6), prevedendo sanzioni sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006 e trasformando alcune violazioni di natura contravvenzionale in delitti.

In particolare, il comma 1-bis dell'art. 6 - introdotto dalla L. di "conversione n. 210 del 2008 - dispone (ampliando le previsioni già contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, u.c.) che "Per tutte la fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo".

La norma stabilisce, dunque, un'ipotesi di confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dallo stesso art. 6 (anche quelli concernenti un'attività diversa dal trasporto di rifiuti), ma limita la obbligatorietà della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata "sentenza di condanna".

Il testo legislativo non estende, invece, detta disposizione speciale ai casi di "sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p." diversamente da quanto l'art. 6, comma 1, lett. e), testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

Va rilevato, però, che:

- con riferimento alle attività di illecita gestione dei rifiuti (tra cui rientra quella di trasporto non autorizzato), la parte precettiva del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, lett. d), convertito dalla L. n. 210 del 2008, coincide con quella del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, (tranne che per un richiamo generico alla "normativa vigente" con riferimento ai titoli abilitativi richiesti);

- il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, u.c., dispone che "alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

Il riferimento ai "reati relativi al trasporto illecito di cui all'art. 256" comporta, dunque, che la confisca del mezzo di trasporto debba essere obbligatoriamente disposta -anche in caso di applicazione di pena concordata - in tutte le ipotesi di trasporto quale attività di gestione di rifiuti non autorizzata e, conseguentemente, pure in quelle che trovano più grave sanzione ai sensi della L. n. 210 del 2008. Tale interpretazione consente di evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento a favore della fattispecie delittuosa più grave.

Nella vicenda in esame, conseguentemente, vertendosi in ipotesi di confisca obbligatoria da applicarsi anche in caso di pena concordata, il Tribunale non era tenuto a motivare in alcun modo l'adozione della misura.

L'ordine di confisca, inoltre, non resta inficiato da eventuali profili di illegittimità riferibili al sequestro.

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", a norma dell'art. 616 c.p.p., a detta declaratoria segue l'onere del pagamento delle spese processuali, nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 1.500,00 in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011