Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2903, del 28 maggio 2013
Urbanistica.Legittimità diniego condono in area gravata da servitù militare a protezione della postazione radar
E’ legittimo il diniego di condono edilizio un edificio (un albergo con venti bungalow e strutture accessorie) realizzato in zona gravata da servitù militare, istituita a protezione della postazione radar di Licola. Nell’area ove sorge l’edificio abusivo esiste, a protezione dell’impianto radar dell’Aeronautica militare di Licola, una servitù militare costituita, in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, con provvedimento dell’Autorità militare. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge citata, tale servitù comporta un limite al diritto di proprietà. In particolare, nella zona più interna dell’area attorno all’installazione militare (c.d. zona rossa) sussistono specifici limiti di altezza (5 metri sul livello del mare) che nel caso di specie non sarebbero rispettati. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02903/2013REG.PROV.COLL.
N. 05834/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5834 del 2008, proposto da:
Russo Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Bruno, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 03839/2008, resa tra le parti, concernente diniego richiesta di condono edilizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per il Ministero della difesa l’avvocato dello Stato Stefano Varone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor Lorenzo Russo è proprietario, nel territorio del Comune di Giugliano, di un edificio (un albergo con venti bungalow e strutture accessorie) per il quale ha presentato domanda di condono edilizio, che il Comune ha rigettato con provvedimento n. 29472 del 3 luglio 2006.
Avendo il signor Russo impugnato il diniego, il Comune - all’esito del riesame disposto dal Tribunale regionale con ordinanza cautelare - ha nuovamente respinto la domanda di condono con provvedimento n. 26767 del 29 maggio 2007, che il Russo ha impugnato con motivi aggiunti.
Dopo una complessa istruttoria, con sentenza 9 maggio 2008, n. 3839, il T.A.R. per la Campania, sez. II, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse e ha respinto la domanda proposta con i motivi aggiunti, ritenendo l’edificio realizzato in zona gravata da servitù militare, istituita a protezione della postazione radar di Licola.
Contro la sentenza il signor Russo ha interposto appello, chiedendo anche l’adozione di misure cautelari (in data 29 maggio 2008 il Comune ha disposto con ordinanza la demolizione dell’immobile). Le cautele, negate con il decreto presidenziale 21 luglio 2008, n. 3811, sono state accordate dalla Sezione con ordinanza 30 luglio 2008, n. 4015, che ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito, il Russo sostiene che il T.A.R., nel dichiarare improcedibile il ricorso originario, avrebbe omesso di pronunziarsi sui motivi in esso contenuti, che avrebbero dovuto invece essere valutati perché riproposti in sede di motivi aggiunti.
Deduce pertanto, sotto questo profilo, la violazione di legge e l’eccesso di potere, in quanto:
- non sarebbero stati considerati i documenti presentati (in specie: un’autorizzazione concessa dalla Regione Campania in relazione alla richiesta di condono);
- il vincolo sarebbe successivo alla edificazione dell’immobile (1985) e alla richiesta di condono (1994);
- il vincolo stesso – restrittivo dell’altezza – comporterebbe una inedificabilità relativa, e non assoluta;
- il Comune non avrebbe mai richiesto il necessario parere – ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – all’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo e – in violazione dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – non avrebbe convocato la conferenza di servizi;
Con riguardo ai motivi aggiunti, poi, il T.A.R. avrebbe
- omesso di valutare l’acclarata inesistenza del pregiudizio e il conseguente venir meno dell’interesse pubblico alla tutela del vincolo, con possibile deroga (secondo quanto – in tesi – esplicitamente dichiarato dall’Autorità militare);
- non valutato la censura relativa alle affermazioni del Comune circa la preesistenza del vincolo e all’avvenuto rilascio dei nulla osta necessari per la definizione di pratiche di condono, di cui soggetti diversi dall’appellante - con disparità di trattamento - si sarebbero potuti giovare;
- trascurato i dati di fatto (la presenza dell’edificio da oltre un ventennio) che dimostrerebbero la concreta, totale inesistenza di danni al funzionamento del radar, che l’Aeronautica militare non avrebbe mai effettivamente contestato né valutato all’atto di procedere, in un momento successivo, all’esproprio dei terreni limitrofi;
- non considerato che il vincolo, prorogato a partire dal 1982 sino al 1997 e in quell’anno definitivamente scaduto, con caducazione di ogni suo effetto (ex art. 10 della legge 24 dicembre 1976, n. 898), sarebbe stato reiterato solo nel 2004: il manufatto realizzato sarebbe perciò antecedente all’unico vincolo ad oggi efficace;
- tralasciato una nota del 2007, con cui l’Amministrazione militare avrebbe espressamente riconosciuto l’irrilevanza dell’edificio rispetto al funzionamento dell’antenna radar e la possibilità di una deroga, circa la quale il Comune avrebbe dovuto invitare l’Amministrazione militare stessa a pronunziarsi.
Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2013, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Nell’area ove sorge l’edificio oggetto della richiesta di condono esiste, a protezione dell’impianto radar dell’Aeronautica militare di Licola, una servitù militare, originariamente costituita - in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 - con provvedimento dell’Autorità militare (decreto del Comandante della 2° Regione aerea n. 32 del 17 febbraio 1982).
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge citata, tale servitù comporta un limite al diritto di proprietà. In particolare, nella zona più interna dell’area attorno all’installazione militare (c.d. zona rossa) sussistono specifici limiti di altezza (5 metri sul livello del mare) che nel caso di specie non sarebbero rispettati, posto che l’altezza sul livello del mare dell’edificio risulta essere di m. 11,40 (questo dato di fatto non è contestato).
Il Russo sostiene che la servitù sarebbe stata costituta solo nel 2004, se non nel 2005 (si veda la richiesta di nulla osta in data 18 ottobre 2006). Questa affermazione, però, è smentita dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione militare nel corso del giudizio di primo grado (con nota dell’Avvocatura distrettuale del 15 febbraio 2008) e non specificamente contestata, secondo la quale la fonte primitiva è costituita dal ricordato decreto n. 32 del 1982, pubblicato per affissione nel territorio del Comune.
Il vincolo, di durata quinquennale (ex art. 10 della legge n. 898 del 1976), è stato successivamente rinnovato senza soluzione di continuità sino al 1997 e, in seguito, a partire dal 2004.
A questo proposito, l’appellante richiama l’ultimo comma dell’art. 10 citato (“se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni restano estinte ad ogni effetto”) per sostenere l’avvenuta decadenza del vincolo alla sua proprietà.
L’argomento, tuttavia, non ha pregio. Come correttamente osserva il Tribunale regionale, il vincolo era vigente ed efficace al momento della costruzione dell’edificio (1985) e a quello della presentazione della domanda di condono (1994), cosicché è indubbio che le iniziative del privato si ponevano in conflitto con il vincolo medesimo.
Trattandosi di opera costruita in contrasto con un vincolo imposto a tutela di interessi della difesa militare, l’edificio è del tutto insanabile, a norma dell’art. 33 della legge 29 febbraio 1985, n. 47. La fattispecie esula dunque completamente da quella regolata dal precedente art. 32 della stessa legge. E’ dunque irrilevante che l’Amministrazione, nel rigettare l’istanza di condono, non abbia preventivamente acquisito il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo né convocato una conferenza di servizi.
Su questi presupposti, non ha alcun peso, ai fini della decisione della controversia, l’autorizzazione concessa (o le autorizzazioni concesse) dalla Regione Campania in merito alla richiesta di condono: questa non poteva certo far venire meno il carattere di atto dovuto che, nel quadro delle circostanze, il diniego comunale rivestiva.
L’esistenza poi di provvedimenti di condono accordati ad altri soggetti, che si sarebbero trovati nella medesima situazione dell’appellante, è solo genericamente affermata e non concretamente dimostrata. In disparte la questione del se la preesistenza di un condono illegittimamente accordato possa essere invocato contro un diniego di sanatoria, la relativa censura di eccesso di potere per disparità di trattamento non ha comunque pregio.
E’ infine del pari irrilevante il profilo, valorizzato dall’appello, circa la concreta incidenza del manufatto sulla funzionalità del radar (creazioni di “zone d’ombra” tali da interferire con l’operatività dell’antenna) posto che la violazione del limite di altezza, di cui si discute, pone di per sé il manufatto in una situazione di illegittimità.
Una possibile mancanza di interferenze negative potrebbe semmai giustificare una deroga alle limitazioni imposte. La relativa procedura risulta infatti avviata sin dal 1° febbraio 2007, tuttavia mai conclusa.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
Resta assorbito ogni altro motivo od eccezione che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Apprezzate le circostanze, anche con riguardo ai tempi in cui si sviluppata la controversia, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma i provvedimenti impugnati in primo grado.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)