TAR Campania (NA), Sez. IV, n. 5129, del 15 novembre 2013
Urbanistica.Tettoie e ripari esterni dagli agenti atmosferici sono qualificabili come pertinenze
Una pensilina modulare di metri cinque di lunghezza per ottanta centimetri di profondità, assicurata al prospetto dell’edificio mediante bulloni, realizzata in materiale plastico e priva di pilastri di sostegno, assume la sua natura meramente pertinenziale, che la sottrae dal regime concessorio. Le tettoie ed i ripari esterni dagli agenti atmosferici sono qualificabili come pertinenze, ove siano aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale. Esse, ove siano di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell'edificio cui accedono. La dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 05129/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2010, proposto da:
DI MEGLIO LUCIA, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Afrodite Carotenuto e Maria Caterina Carotenuto nel cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, via G. Bonito n. 1, come da procura a margine del ricorso;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a stare in giudizio come da deliberazione della Giunta Municipale n. 138 del 5 febbraio 2010, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Ricci, Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, Avv. Municipale - palazzo San S. Giacomo;
per l'annullamento
- della disposizione dirigenziale del Servizio antiabusivismo edilizio del Comune di Napoli n. 635 del 30 ottobre 2009, recante ordine di demolizione di una pensilina in via Manzoni n. 44;
- di tutti gli altri atti connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 18 gennaio 2010 e depositato il successivo giorno 5 febbraio, la signora Lucia Di Meglio ha impugnato la disposizione dirigenziale del Servizio progetto condono edilizio del Comune di Napoli n. 635 del 30 ottobre 2009, recante ordine di demolizione di una pensilina in ferro e plexiglass estesa cinque metri per ottanta centimetri posta sul balcone di pertinenza di un’unità immobiliare sita in via Manzoni n. 44, realizzata senza permesso di costruire.
2. - Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Inesistenza dei presupposti in fatto e diritto, in quanto, diversamente da quanto afferma il provvedimento impugnato, la detta pensilina non conterrebbe elementi in ferro, essendo composta di solo materiale plastico ed infissa al propspetto del fabbricato mediante bullonatura, così da costituire mera opera pertiennziale non soggetta a permesso di costruire;
2) Difetto d’istruttoria, atteso che non è stata verificata dal Comune la reale natura delle opere, che l’Ente assume realizzate in assenza di titolo abilitativo;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 T.U. n. 380\2001: non sussisterebbero, nel caso in esame, i due presupposti di applicabilità della norma appena richiamata, costituiti dall’inizio di opere abusive e dalla preesistenza di un vincolo di inedificabilità assoluto sulla zona;
4) Violazione dell’art. 41 del T.U. n. 380\2001, non essendo stata previamente acquisita la valutazione tecnico – economica della Giunta comunale in ordine alla demolizione a cura del Comune;
5) Violazione dell’art. 33 del T.U. n. 380\2001, dovuta al fatto che la demolizione dell’opera in questione comporterebbe danni alle strutture ed agli impianti preesistenti, legittimamente costruiti.
Sulla scorta di tali censure la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, vinte le spese.
3. – Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio per esistere al ricorso, eccependo l’infondatezza delle avverse doglianze con memoria.
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2013 il ricorso è stato posto in decisione.
4. – Esso è fondato, e va accolto.
Va in particolare condiviso –con valore assorbente sulle restanti censure di carattere formale- il primo motivo, con cui la ricorrente, precisate le caratteristiche dell’intervento (una pensilina modulare di metri cinque di lunghezza per ottanta centimetri di profondità, assicurata al prospetto dell’edificio mediante bulloni, realizzata in materiale plastico e priva di pilastri di sostegno), assume la sua natura meramente pertinenziale, che la sottrae dal regime concessorio.
Questa Sezione ha già avuto modo di aderire all’orientamento (sentenza n. 1371 del 20 marzo 2012) – per cui le tettoie ed i ripari esterni dagli agenti atmosferici sono qualificabili come pertinenze, ove siano aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale.
Esse, ove siano di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell'edificio cui accedono.
La Sezione ha altresì affermato, in quell’occasione, che le dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.
Tali caratteristiche sono incontestate nel caso di specie, essendo confermate anche dal verbale redatto in loco dalla Polizia Municipale al momento della constatazione delle opere; a questo proposito, non ha evidentemente rilevanza alcuna che la leggera struttura di sostegno sia costituita di ferro o di materiale plastico, atteso che –come peraltro osservato anche dalle difese comunali- ciò che rileva è la funzione della struttura, qui incontestabilmente di semplice riparo dagli agenti atmosferici.
5. – In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente FF
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)