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Sez. 3, Sentenzan. 27507 del 18/06/2004 (Ud. 18/05/2004 n.01022 ) Rv. 229065
Presidente: Zumbo A. Estensore: Grillo C. Imputato: Contrera. P.M. Meloni VD. (Conf.)
(Rigetta, App. Palermo, 13 maggio 2003).
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento di oli usati - Reato di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 95 del 1992 - Sversamento sul suolo di una limitata quantità - Reato - Sussistenza.
CON MOTIVAZIONE
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Massima (Fonte CED Cassazione)
Lo sversamento di oli usati su suolo non asfaltato configura il reato di cui all'art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 95 anche se effettuato in quantità limitata ed indipendentemente dalla prova di un danno al suolo o all'ambiente in generale, atteso che vige in materia il principio di prevenzione e di speciale prudenza attualizzato mediante l'obbligo di conferimento all'apposito Consorzio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 18/05/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 1022
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 29727/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONTRERA SALVATORE, nato a Palermo il 24/10/1962;
avverso la sentenza n. 1716/2003 del 13/5/2003, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo;
- Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. GRILLO;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. MELONI V., con cui chiede il rigetto del ricorso. La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in premessa, la Corte di Appello di Palermo confermava integralmente la sentenza 3/10/2002 con la quale il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, aveva condannato Contrera Salvatore alla pena di anni 1 di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 51, comma 3, D. L.vo n. 22/1997 (realizzazione di discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi, consistenti in carcasse di autovetture e parti meccaniche di esse, accumulatori in piombo, ecc.), 3, comma 2 lett. b), e 14, comma 3, D. L.vo n. 95/1992 (scarico diretto nel suolo di oli esausti a seguito dello smontaggio di parti meccaniche di autovetture), commessi fino al 15/2/99.
Avverso detta decisione propone ricorso l'imputato, lamentando la violazione dell'art. 51 D. L.vo n. 22/1997 in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p., per manifesta incongruità e contraddittorieta della motivazione, in quanto i giudici distrettuali fondano il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulla circostanza, riferita dai verbalizzanti, che egli si trovava in loco al momento dell'accertamento, senza verificare se fosse proprietario dell'immobile o gestore dell'attività, ovvero semplice operaio, come in effetti era; così pure carente è la prova in ordine
all'attribuibilità a lui dello sversamento di oli esausti sul suolo. All'odierna udienza dibattimentale, il P.G. conclude come riportato in premessa.
Il ricorso è infondato.
Col primo motivo viene riproposta una doglianza "in fatto" già esaminata dalla Corte d'Appello, alla quale la sentenza impugnata fornisce risposta corretta ed adeguata, supportata da puntuale richiamo giurisprudenziale, espressione di un orientamento consolidato, per cui la stessa è sottratta al vaglio di legittimità.
Per quanto concerne l'altra imputazione, e cioè lo sversamento di oli esausti sul suolo, deve innanzi tutto ricordarsi che, secondo un orientamento di questa Corte (in tal senso: Sez. 3^, 1 ottobre 1998, n. 13346, Ambrosini Nobili), gli oli usati sono a tutti gli effetti dei rifiuti, sicché vige per essi un principio di prevenzione e di speciale prudenza, dovendo obbligatoriamente essere raccolti e destinati all'apposito Consorzio, per cui anche una quantità limitata di materiale oleoso sparsa su terreno non asfaltato integra il reato di cui all'art. 14 D. L.vo n. 95/1992 e non è richiesta la prova di un concreto danno al suolo ed all'ambiente in genere. È stato anche osservato (Sez. 3^, 26 maggio 1997, n. 7151, Occhiena) che la disciplina del menzionato decreto legislativo del '92 non e' stata abrogata dall'art. 56 D. L.vo n. 22/1997, per cui non è applicabile, in via generale, alle attività di smaltimento degli oli la normativa sui rifiuti, salva l'ipotesi in cui la sostanza in questione risulti avere, in concreto, le caratteristiche intrinseche del rifiuto, nel qual caso trovano applicazione, in forza di espressa previsione dell'art. 14, comma 1, D. L.vo n. 95/1992 "le disposizioni penali vigenti in materia" (di rifiuti).
Ciò premesso, rileva il Collegio che anche la seconda doglianza è sostanzialmente "in fatto", inerendo alla attribuibilità all'imputato, e non ad altri, della condotta illecita, punto specificamente affrontato dai giudici del merito con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, che lo sottraggono alle censure di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2004