Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2896, del 28 maggio 2013
Urbanistica.Variante cartografica per individuazione parcheggi privati

E’ legittima la variante cartografica per l’individuazione di parcheggi privati. Invero, nella fattispecie , trattandosi di una variante urbanistica di minor conto, con limitati effetti pianificatori, l’Amministrazione ha correttamente utilizzato lo strumento procedurale della variante urbanistica di cui all’art 50 delle legge n.61/85 di esclusiva competenza del Comune, non rinvenendosi a carico dell’Amministrazione procedente l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti di eventuali soggetti interessati, dal momento che si è in presenza di un atto a contenuto normativo in cui le esigenze di partecipazione e contraddittorio sono assicurate dagli ordinari rimedi delle osservazioni previsti per la formazione di siffatti strumenti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)



N. 02896/2013REG.PROV.COLL.

N. 09242/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9242 del 2007, proposto da: 
Condominio "Residence Palace" e Condominio “Ca della Nonna” rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Mario Sanino, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Comune di Cortina D'Ampezzo, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Gattamelata, Enrico Gaz, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via di Monte Fiore 22;
Cooperativa di Cortina, Concordia Parc Hotel, rappresentati e difesi dagli avv. Umberto Costa, Ezio Spaziani Testa, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, v.le G. Mazzini 146;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 03667/2006, resa tra le parti, concernente adozione variante cartografica per la individuazione di parcheggi privati



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Orsoni, Stefano Gattamelata e Umberto Costa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Gli appellanti condominii Residence Palace e Ca’ della Nonna, siti nel centro abitato del Comune di Cortina d’Ampezzo, espongono di essere adiacenti ad un’area di proprietà della Cooperativa di Cortina d’Ampezzo e del Parc Hotel Concordia, i quali in data 4 maggio 2006 presentavano al predetto Comune una D.I.A. per alcune “modifiche” delle aree adiacenti, in relazione alla quale la CEI in data 1 giugno 2006 esprimeva parere favorevole, con successiva autorizzazione in data 13 giugno 2006, da parte del Dirigente del Settore Edilizia dell’esecuzione delle opere ai fini ambientali, cui faceva seguito la delibera consiliare di approvazione della variante cartografica per la individuazione di parcheggi.

I summenzionati condominii impugnavano così innanzi al Tar del Veneto l’assentimento concesso sulla predetta D.I.A. unitamente al parere favorevole della CEI nonché la deliberazione del Consiglio comunale n.59 del 29 giugno 2006 avente ad oggetto l’adozione, ai sensi del IV comma dell’art.50 della legge regione Veneto n.61/85 della variante cartografica per la individuazione di parcheggi privati.

L’adito Tribunale con sentenza n.3667/07 , resa in forma semplificata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato e tale decisum è stato fatto oggetto del gravame all’esame, a sostegno del quale i soggetti interessati hanno dedotto i seguenti motivi:

1) erronea interpretazione dell’art.6 della legge regione Veneto n.63/94 - Erronea interpretazione dell’art.49 del dlgs n.267/2000- Travisamento dei fatti - Erroneo presupposto - illogicità manifesta - contraddittorietà - omessa pronuncia;

2) erronea interpretazione dei principi sul giusto procedimento- erroneità per difetto di motivazione- eccesso di potere;

3) erronea interpretazione dell’art.5 della NTA al PRG - eccesso di potere - difetto di motivazione- omessa pronuncia ;

4) erronea interpretazione dell’art.5 comma II delle NTA al PRG - Contraddittorietà - illogicità manifesta;

5) erronea interpretazione - difetto di motivazione- difetto di presupposto - difetto di istruttoria- travisamento dei fatti;

6) errata interpretazione dell’art.7 della legge n.241/90 - difetto d’istruttoria - travisamento dei fatti

Parte appellante ha poi riproposto alcune censure formulate in primo grado sulle quali non vi sarebbe stata pronunzia e cioè:

7) Violazione di legge - violazione del principio del giusto procedimento- violazione art.5 al V comma NTA PRG - erronea interpretazione - difetto di istruttoria - difetto di presupposto - eccesso di potere - arbitrarietà - sviamento ;

8) violazione di legge - violazione art.5 al V comma NTA PRG - erronea interpretazione - eccesso di potere - travisamento - arbitrarietà sotto altri profili.

Si è sono costituiti in giudizio il Comune di Cortina d’Ampezzo e i controinteressati Cooperativa di Cortina e Concordia Park Hotel che hanno contestato la fondatezza dell’appello chiedendone la reiezione.

Le parti hanno ulteriormente illustrato le loro tesi difensive con apposite memorie.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

Oggetto di controversia è la consentita realizzazione nel centro del Comune di Cortina D’Ampezzo di alcuni lavori di sistemazione di aree libere nonché l’adottata previsione di parcheggi privati sempre su dette aree ( come da progettazione avanzata dagli attuali controinteressati ), avvenute in virtù dell’adozione di determinazioni amministrative assunte dal Comune suindicato, costituite, rispettivamente, dall’ assentimento a D.I.A del 4 maggio 2006, dall’autorizzazione ambientale comunale del 13 giugno 2006, e dalla delibera consiliare del 29 giugno 2006 n.59 di adozione di variante cartografica al PRG ex art.50 della legge Regione Veneto n.61/85 recante l’ individuazione di parcheggi privati, atti tutti ritenuti illegittimi dai due condomini attuali appellanti ( e originari ricorrenti di primo grado ) sul rilievo della asserita non compatibilità ambientale ed urbanistica delle autorizzate e previste opere con l’area deputata ad ospitarle.

Con un primo gruppo di censure ( quelle formulate con i primi due motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente ) parte appellante appunta le sue critiche sull’assentimento della Dia , sulla pregressa autorizzazione ambientale nonché sul parere favorevole reso dalla CEI., sostenendo che con tali determinazioni si sarebbe autorizzata una non consentita modificazione dello stato dei luoghi anche in ragione della errata rappresentazione degli stessi e senza una preventiva, necessaria istruttoria.

Le censure non colgono nel segno.

La DIA presentata il 4 maggio 2006 dalla Cooperativa di Cortina e dal Concordia Park Hotel ha riguardato , invero, unicamente la realizzazione di alcune limitate opere inerenti le aree adiacenti le proprietà dei soggetti richiedenti , consistenti , più specificatamente, nel riordino delle sostanze arboree ivi esistenti e in modesti livellamenti del piano di campagna.

Tale richiesta di autorizzazione per opere definibili, in sostanza, di ordinaria sistemazione di aree poste nelle immediate vicinanze delle proprietà della Cooperativa di Cortina e del Concordia Parc Hotel ha avuto il suo ordinario iter procedurale e per esse in sede di istruttoria è intervenuto, in ragione del’esistenza sulle aree de quibus del vincolo paesaggistico, in data 1 giugno 2006, il preventivo, necessario parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata, per poi il dirigente della competente struttura comunale rilasciare, in data 13 giugno 2006, l’autorizzazione ambientale , a completamento, sotto il versante della disciplina inerente la tutela paesaggistica dei luoghi, del procedimento di istruttoria e definizione della pratica attivata dagli interessati.

Ebbene, nell’operato del Comune non sono affatto ravvisabili i profili di illegittimità dedotti dalla parte appellante dal momento che l’iter della richiesta di assentimento dei lavori in contestazione si rivela ineccepibile, in quanto supportato da idonea preventiva attività istruttoria che ha messo in luce da un lato la natura e la consistenza delle opere ( lavori di sistemazione delle sostanze arboree ) e dall’altro lato la scarsa se non irrilevante incidenza ambientale delle opere a farsi, senza che esse, avuto riguardo alla natura e portata delle medesime, comportino una modificazione dello stato dei luoghi nei sensi e nella portata denunciati dagli odierni condomini appellanti.

Con i restanti motivi di gravame, anch’essi da trattarsi congiuntamente, viene poi denunciata a carico della deliberazione consiliare n.59 del 29 giugno 2006, recante l’adozione ed approvazione della variante cartografica per la individuazione di parcheggi privati, una serie di doglianze, secondo cui, in concreto, le previsioni introdotte con la variane contrastano con il regime urbanistico prescritto per le aree libere dall’art.5 delle NTA del PRG di Cortina oltrechè con la volontà dell’Amministrazione di eliminare l’accesso alle automobili al centro della cittadina e consentono la realizzazione di fatto di parcheggi pubblici, produttivi comunque di un impatto negativo dal punto di vista ecologico.

Infine, comportando tale variante un pregiudizio per gli appellanti, ai medesimi andava effettuata la comunicazione dell’avvio del procedimento di adozione della variante stessa.

Le censure , come variamente articolate nella proposta impugnativa, sono prive di giuridico fondamento.

Secondo la prospettazione difensiva degli appellanti le previsioni recate dalla variante de qua contrasterebbero con la disciplina urbanistica dettata per le aree libere , tra cui si inserisce quella interessata ai parcheggi de quibus, che consentirebbe esclusivamente la sistemazione a verde inerbato e piantumato di detti spazi, con la preclusa possibilità di realizzare parcheggi della consistenza proposta dai controinteressati .

Così non è.

Con la delibera de qua è stata adottata una variante c.d. cartografica e cioè una variante alla cartografia per la individuazione di parcheggi privati nella scheda normativa A/1 Centro Civico ai sensi dell’art.5 delle NTA del PRG.

Ora il predetto art.5 al comma quinto, a proposito delle aree libere, stabilisce espressamente che “le stesse dovranno essere sistemate esclusivamente a verde inerbato e piantumato con essenze tipiche del posto; gli eventuali parcheggi privati in superficie potranno essere ricavati esclusivamente nelle posizioni indicate negli elaborati grafici della scheda” .

Dall’inequivoco tenore letterale della norma de qua si rileva che von vi è alcun divieto e/o incompatibilità tra le aree libere e i parcheggi privati che ben possono essere realizzati a mezzo di un’ apposita cartografia di piano, il che è esattamente avvenuto nel caso di specie in cui il Comune ha provveduto, in accoglimento di una progettazione del tutto compatibile avanzata dagli attuali controinteressati, ad adeguare la cartografia di piano alla previsione di cui al citato art.5.

Al riguardo, neppure appare fondata la censura relativa alla asserita violazione del secondo comma del predetto art.5, pure fatta valere dagli appellanti, secondo cui si potrebbero realizzare solo parcheggi di limitata dimensione, in ispecie quelli in funzione di asservimento ai fabbricati.

Invero, la disposizione in parola non trova applicazione giacchè essa vale solo per il caso che su dette aree libere già insistano dei fabbricati, la qual cosa qui non si rinviene, atteso che su tali spazi territoriali non sono situati singoli edifici.

Non appaiono poi meritevoli di accoglimento gli altri profili di doglianza sopra menzionati, dal momento che i progettati parcheggi hanno e conservano natura privata né si pongono in contrasto con le scelte di tipo “politico” ed urbanistico volte a preservare il centro storico di Cortina dal traffico veicolare, sol che si osservi che l’approvazione di una iniziativa del genere si pone nella direzione di facilitare l’accesso pedonale al centro, con il consequenziale effetto di ottenere un decongestionamento delle aree site nel nucleo urbano della cittadina.

Neppure è ravvisabile nella specie una “non compatibilità ecologica” di tali parcheggi, vuoi in ragione della consistenza e incidenza minima ambientale di tali opere ( trattasi in realtà di parcheggi a raso realizzati in superficie ) vuoi perché la previsione di tali “servizi infrastrutturali “ in realtà non è altro che un adeguamento, a mezzo di una apposita cartografia di piano, a scelte di pianificazione già inserite nel PRG comunale non tempestivamente contestate.

Priva di fondamento infine si rivela la censura di violazione della normativa di tipo partecipativo di cui agli artt.7 e ss della legge sul procedimento.

Invero, nella fattispecie , trattandosi di una variante urbanistica di minor conto, con limitati effetti pianificatori, l’Amministrazione ha correttamente utilizzato lo strumento procedurale della variante urbanistica di cui all’art 50 delle legge n.61/85 di esclusiva competenza del Comune, non rinvenendosi a carico dell’Amministrazione procedente l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti di eventuali soggetti interessati, dal momento che si è in presenza di un atto a contenuto normativo in cui le esigenze di partecipazione e contraddittorio sono assicurate dagli ordinari rimedi delle osservazioni previsti per la formazione di siffatti strumenti ( Cons. Stato Sez. IV 22 marzo 2005 n.1236; idem Sez. 29 maggio 2006 n. 3259 ).

Quanto infine alla riproposizione dei motivi che parte appellante sostiene non essere stati trattati dal primo giudice, le relative censure appaiono inammissibili in quanto le osservazioni e prese conclusioni recate nella sentenza qui gravata evidenziano come in sostanza il Tar ha preso, sia pure implicitamente, in considerazione i denunciati aspetti della controversia, ancorché superati dalle assorbenti statuizioni rese sempre in primo grado, senza che sia ravvisabile il denunciato vizio di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

In forza delle suestese considerazioni, l’appello si rivela infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese e competenze del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Condanna gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 6.000,00 ( seimila/00) oltre IVA e CPA di cui euro 3.000,00 ( tremila ) in favore del Comune di Cortina D’Ampezzo ed euro 3.000,00 ( tremila ) in favore degli attuali controinteressati Cooperativa di Cortina e Concordia Parc Hotel s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)