Insostituibilità della preventiva autorizzazione simica

di MASSIMO GRISANTI

 

 

Con questa ulteriore analisi della questione, prendo spunto dalla pubblicazione sul sito lexambiente.it, giusto oggi, della sentenza n. 29416/2013 della III^ Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione per ritornare sul tema dell’insostituibilità della preventiva autorizzazione sismica.

 

Pur decidendo un fatto in materia di tutela dell’ambiente la Cassazione ha espresso un principio valevole per tutte le discipline settoriali in cui vengono in rilievo interessi di rilevanza costituzionale.

 

La Suprema Corte ha statuito che “[…] la semplificazione delle attività amministrative non può tuttavia andare a scapito ed anzi deve operare nel rispetto dei principi fondamentali dettati per la disciplina di settore, altrimenti ponendosi […] un problema […] di lesione degli interessi protetti (n.d.r. dalla normativa di settore) spesso di rilevanza costituzionale”.

 

Orbene, quello che la Corte non ha detto – per evidenti ragioni di superfluità dettate dalla competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente – è che il concetto di “settore” deve essere inteso come “settore-materia/e” inerente i “valori” individuati nella Costituzione.

 

Come ha magistralmente saputo illustrare il Prof. Paolo Maddalena (già Vice-Presidente emerito della Corte Costituzionale) – come sempre, del resto – <[…] Per quanto riguarda l’espressione “materia-valore”, è agevole sottolineare che il concetto di “valore”, in Costituzione, non può mai avere un significato alternativo, nel senso che sia possibile parlare di “valore” senza implicare il concetto di materia, per l’ovvio motivo che sarebbe posto nel nulla proprio la elencazione delle materie e la loro distribuzione tra Stato e Regioni. La Costituzione, infatti, come è stato acutamente osservato in dottrina, prima individua i “valori” (si veda, in particolare, la parte prima della Costituzione), poi enuclea le “materie” e poi, infine, “distribuisce” le materie tra la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.>1.

 

La salute e l’ambiente sono valori costituzionali che interessano tanto materie di esclusiva competenza legislativa statale o di competenza concorrente.

 

Le materie di competenza concorrente sono a sua volta caratterizzate da una duplice competenza esclusiva: allo Stato competono i principi, alle Regioni le norme di dettaglio.

 

Le leggi in tema di pubblica incolumità (come l’edificazione in zona sismica) hanno la finalità di proteggere precipuamente la salute delle persone (oltre ai beni immobili, costituenti un patrimonio) rispetto ai fattori di rischio connessi all’utilizzazione del territorio.

 

Con l’avanzamento della richiesta di un titolo abilitativo edilizio il privato chiede alla P.A., nell’interesse proprio, la prestazione amministrativa (non delegabile, in quanto volta assicurare anche alla collettività l’effettiva rispondenza dell’opera alla normativa che protegge i valori costituzionali) del controllo di rispondenza del progetto alle norme tecniche che regolano l’edificazione.

 

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di “prestazione”, della quale lo Stato è competente a fissare il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati (cfr. sentenza n. 164/2012, in tema di S.C.I.A.).

 

Orbene, dal momento in cui la Consulta ha riconosciuto che la disciplina della S.C.I.A. (e della D.I.A. quantomeno a partire dalla novella normativa degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 ad opera della legge n. 80/2005) attiene alla materia dei “livelli essenziali delle prestazioni” ex art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. di esclusiva competenza comunale, ecco che attraverso l’espressa sottrazione della “materia” della pubblica incolumità dagli istituti di semplificazione della S.C.I.A. (e della D.I.A. prima) e del silenzio assenso porta necessariamente alla conclusione che non possono esistere eccezioni al principio fondamentale della materia del governo del territorio che l’edificazione in zona sismica possa avvenire esclusivamente previo ottenimento di un’autorizzazione espressa adottata dal dirigente del competente Ufficio tecnico regionale. Peraltro, del resto, la “settore-materia” dei titoli abilitativi nel governo del territorio è di competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 303/2003, n. 309/2011).

 

Conclusioni a cui, si ribadisce, era già giunta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 182/2006, laddove nelle considerazioni poste a base della motivazione trova posto la duplice statuizione:

  • la parificazione del deposito-progetto ex art. 93 T.U.E. all’istituto della denuncia di inizio attività;

  • che attraverso le nuove disposizioni dell’articolo 19 della legge n. 241/1990 (ribadendo così l’equiparazione del deposito-progetto alla D.I.A.) per effetto del D.L. 14/3/2005, n. 35 lo Stato ha confermato di aver optato per una disciplina procedimentale derogatoria ai sistemi di controllo semplificato.

 

Infine si fa notare che il Testo Unico del’Edilizia non contempla l’autorizzazione sismica a sanatoria.

 

Ciò non è un caso, visto che potendo, nel silenzio della legge, essere adottate autorizzazioni amministrative anche a sanatoria, l’espressa utilizzazione, da parte del legislatore (cfr. art. 94 T.U.E.), della qualificazione preventiva porta radicalmente a sostenere l’impossibilità del rilascio dell’autorizzazione sismica a sanatoria.

 

E’ necessario, al fine di assicurare nel concreto la pubblica incolumità ai Cittadini, che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria inizino, qualora finora non l’abbiano fatto, a contestare il reato di assenza di autorizzazione sismica ogni qualvolta accertino che l’opera sia stata iniziata con il solo deposito-progetto ex art. 93 T.U.E., provvedendo, senza ritardo, a trasmettere alla competente Procura della Repubblica la comunicazione di reato ex art. 361 c.p.2

 

Si ricorda che costituiscono Ufficiali di P.G. non solo i VV.UU., ma anche i dirigenti degli uffici tecnici comunali e finanche i responsabili del procedimento amministrativo edilizio.

 

 

Scritto il 02 settembre 2013

 

 

1 Prof. Paolo MADDALENA, “Come si determina la materia di cui all’art. 114 Cost.”, scritto dell’11 novembre 2010 destinato alla pubblicazione in ‘giurisprudenza costituzionale’, tratto dalla rivista giuridica on-line Federalismi.it.

2 In ordine al reato di omissione denuncia ex art. 361 c.p. vedasi anche la recente sentenza n. 23956/2013 della VI^ Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione.