Cass. Sez. III n. 43173 del 21 settembre 2017 (Ud 5 lug 2017)
Presidente: Fiale Estensore: Aceto Imputato: Zanella
Beni Ambientali. Occupazione senza titolo con veicoli di area vincolata

L'occupazione disordinata senza le necessarie autorizzazioni con veicoli di un'area sottoposta a vincoli ambientali integra il reato di violazione delle norme a tutela del paesaggio, a nulla rilevando che le vetture possano essere rimosse perché il semplice 2 stazionare di esse su superfici aventi diversa destinazione, con intrinseco valore ambientale, può cagionare una lesione del bene protetto in caso di modifica funzionale della destinazione d'uso di un bene gravato da vincolo paesaggistico, il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, ha carattere permanente e la permanenza cessa in concomitanza della cessazione della condotta o, in alternativa, con il sequestro del bene o, in mancanza, con la sentenza di primo grado quando, come nel caso in esame, la contestazione sia di natura "aperta"


RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Dino Zanella, articolando cinque motivi, ricorre per l'annullamento della sentenza del 26/03/2015 della Corte di appello di Venezia che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione inflitta con sentenza del 29/04/2013 dal Tribunale di quello stesso capoluogo per il reato di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 a lui ascritto perché, in area paesaggistica di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. 01/08/1985, aveva fatto modificazioni non autorizzate consistite nel tenere in deposito 23 roulottes e nel tagliare 21 alberi tipo "cupressus Leylandii" della circonferenza variabile tra mt. 1 e mt. 1,10.
Il fatto è contestato come commesso in Cavallino Treporti in epoca successiva al 04/06/2010, con recidiva reiterata.

1.1.Con i primi due motivi eccepisce, sotto vari profili, la nullità della sentenza impugnata per vizio "derivato" da quella di primo grado che lo ha condannato per un delitto (art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004) non espressamente contestato nella rubrica (che faceva generico riferimento all'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004).

1.2.Con il terzo, il quarto ed quinto motivo contesta la materiale sussistenza del reato ed eccepisce, a tal fine, la errata applicazione degli artt. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione contraddittoria anche in punto di ritenuta sussistenza del dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato per quanto di ragione.

3.Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che l'imputato aveva stabilmente destinato un terreno agricolo, sottoposto a vincolo paesaggistico, a rimessaggio di roulottes e che aveva altresì provveduto al taglio degli alberi indicati nella rubrica.

3.1.L'aggressione al bene tutelato dalla norma è perciò avvenuto in due modi diversi: a) il taglio degli alberi; b) la destinazione del terreno a deposito di roulottes.

3.2.La tesi difensiva, sostenuta nell'appello, dell'attività di riparazione dei caravans svolta sia nella stagione estiva (presso i vari campeggi) che, occasionalmente e saltuariamente, in quella invernale, ed in particolare in un capannone adiacente al terreno, è stata smentita dalla Corte territoriale con argomentazioni logicamente ineccepibili che si fondano su dati di fatto non contestati: la costante presenza di numerose roulottes risultate addirittura numero superiore, a seguito del sopralluogo del 31/05/2012, a quelle rilevate il 01/09/2011.

3.3.Questa Corte deve ribadire il principio che l'occupazione disordinata senza le necessarie autorizzazioni con veicoli di un'area sottoposta a vincoli ambientali integra il reato di violazione delle norme a tutela del paesaggio, a nulla rilevando che le vetture possano essere rimosse perché il semplice stazionare di esse su superfici aventi diversa destinazione, con intrinseco valore ambientale, può cagionare una lesione del bene protetto (Sez. 3, n. 4707 del 15/02/1994, Fanelli, Rv. 198724).

3.4.Nel caso di specie, la destinazione non occasionale di un terreno agricolo a rimessaggio di roulottes determina una modifica della destinazione d'uso tra categorie funzionali diverse che incide in modo permanente (e certamente non episodico) sui valori paesaggistici gravanti sull'area, lesi per tutto il tempo dell'occupazione.

3.5.Non diversamente da quanto affermato in tema di distruzione o deturpamento di bellezze naturali di cui all'art. 734, cod. pen., anche il reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 può avere natura permanente allorquando consti di atti plurimi, frazionati e protratti nel tempo, consumandosi in tal caso al momento della cessazione dell'attività vietata (cfr. Sez. 3, n. 33550 del 05/06/2003, Dell'Amico, Rv. 226159, che richiama precedenti conformi).
Nel caso di specie la condotta dell'imputato ha determinato una permanente compressione del bene tutelato dalla norma, compromesso esclusivamente dall'esercizio dell'attività contestata e non dall'esecuzione di lavori atti a modificare in modo irreversibile la destinazione d'uso del terreno. In particolare, le modificazioni non autorizzate di cui all'art. 146, d.Igds. n. 42 del 2004, si identificano esattamente con l'uso non occasionale del terreno per scopi diversi da quelli consentiti e a servizio di un'attività stabile e duratura.

3.6.Si deve dunque affermare il principio di diritto secondo il quale in caso di modifica funzionale della destinazione d'uso di un bene gravato da vincolo paesaggistico, il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, ha carattere permanente e la permanenza cessa in concomitanza della cessazione della condotta o, in alternativa, con il sequestro del bene o, in mancanza, con la sentenza di primo grado quando, come nel caso in esame, la contestazione sia di natura "aperta".

3.7.Diversa è l'ipotesi del taglio degli alberi che ha natura istantanea, ancorché con effetti permanenti.

3.8.0ra, successivamente al provvedimento impugnato, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed».

3.9.Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata ai soli casi in cui i lavori 3 abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

3.10.Nel caso in esame appare evidente che la condotta ipotizzata si colloca al di fuori della (residua) ipotesi delittuosa.

3.11.Resta dunque l'ipotesi contravvenzionale di cui al comma primo che determina: a) la superfluità dei primi due motivi di ricorso; b) l'irrilevanza del quarto e del quinto (visto che il taglio degli alberi è stato effettuato prima del 01/09/2011 con conseguente prescrizione della relativa condotta).

3.12. Il mutamento della destinazione d'uso è perdurato oltre il 31/05/2012 (data del secondo sopralluogo) il che significa che la permanenza del reato è cessata con la sentenza di primo grado (29/04/2013).

3.13.Ne consegue che, fermo l'irrevocabile accertamento della responsabilità del ricorrente per il reato a lui ascritto limitatamente al contestato deposito, la sentenza impugnata deve essere annullata per la determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

3.14.La prescrizione del reato relativamente alla condotta del taglio degli alberi rende superflua ogni discussione sulla sua natura colturale. L'ordine di rimessione in pristino resta perciò limitato alla sola restituzione dell'area alla funzione consentita dal piano paesaggistico.

P.Q.M.

Qualificato il reato contestato come contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004, annulla la sentenza impugnata: senza rinvio limitatamente al taglio degli alberi perché la contravvenzione è estinta per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per la determinazione del trattamento sanzionatorio limitatamente alla residua condotta. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 05/07/2017.