TAR Lombardia (BS) Sez. I n.794 del 3 settembre 2019
Rifiuti.Indagini di caratterizzazione
Ai sensi degli artt. 242 comma 1 e 244 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato). Rientrano pertanto negli oneri a carico del responsabile incolpevole le misure di precauzione e non anche le indagini di caratterizzazione, identificabili ai sensi dell’Allegato 2 del Titolo V della Parte IV del TUA, con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.
Pubblicato il 03/09/2019
N. 00794/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2018, proposto da Versalis S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi e Giuseppe Onofri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Onofri in Brescia, via Ferramola 14;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Agenzia Regionale Protezione Ambiente - A.R.P.A. Lombardia; A.R.P.A. dipartimento di Mantova, A.R.P.A. dipartimento di Brescia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Mantova, Parco Regionale del Mincio, Agenzia di Tutela della Salute – A.T.S. della Val Padana, non costituiti in giudizio;
Edison S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Wladimiro Francesco Troise Mangoni e Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Mauro Ballerini in Brescia, viale della Stazione, 37;
per l'annullamento:
- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque prot. n. 0006598.28-03-2018 del 28 marzo 2018, avente ad oggetto “Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico - Area Versalis - Approfondimenti nell'area dell'ex impianto 1, 2 Dicloroetano”;
- della successiva nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque prot. n. 0008494.24-04-2018 del 24 aprile 2018, avente ad oggetto “Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico - Area Versalis - Riscontro alla nota di Versalis S.p.A. recante "Riscontro alla nota MATTM prot. 6598 del 28 marzo 2018 relativa all'area dell'ex impianto 1, 2 Dicloroetano”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale anche se non conosciuto e, in particolare, delle note di A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Mantova prot. 28217 del 22 febbraio 2018 (acquisita al protocollo del Ministero con n. 3880/STA del 23 febbraio 2018) e prot. 33457 del 2 marzo 2018 (acquisita al protocollo del Ministero con n. 4474/STA del 5 marzo 2018).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di A.R.P.A. Lombardia e di A.R.P.A. dipartimenti di Mantova e Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna controversia si inserisce nella complessa vicenda relativa all’inquinamento dell’area dello stabilimento industriale compreso nel SIN “laghi di Mantova e polo chimico” e alle successive attività di risanamento e bonifica e riguarda, in particolare, l’area “ex impianto 1,2 Dicloretano” e la sua messa in sicurezza, avviata su base volontaria ex articolo 9 del D.M. n. 471/1999 dalla società Polimeri Europa (oggi Versalis s.p.a.), proprietaria del terreno dal 2002.
2. Detto impianto, localizzato nella parte centrale dello stabilimento petrolchimico, era stato realizzato e gestito da Montedison (oggi Edison s.p.a.) in stretto collegamento con il limitrofo impianto Cloro soda, dal quale dipendeva per la fornitura di cloro gassoso e ne ha seguito quindi il destino, tanto che entrambe le produzioni sono cessate nel 1991.
3. Versalis S.p.a., pur non responsabile della contaminazione, ha adottato le idonee misure di prevenzione, proteggendo la falda sottostante l’area in cui sorgeva l’impianto di produzione del 1,2 Dicloroetano (che ha un’estensione di circa 6.510 mq) con 29 pozzi di emungimento attivi.
4. Con nota del 7 dicembre 2017 A.R.P.A. Mantova ha trasmesso agli enti interessati la relazione di validazione della campagna di monitoraggio del 2017, precisando che -alla luce della contaminazione da composti clorurati riscontrati in corrispondenza dell’ex impianto cloro soda adiacente all’impianto 1,2 Dicloroetano- “deve essere prevista la realizzazione di alcuni piezometri con tratto fenestrato in corrispondenza della base dell’acquifero principale” atteso che “le indagini di caratterizzazione effettuate da Versalis nel 2002 e nel 2006 in quest’area non possono considerarsi esaustive”, con la conseguente necessità di eseguire “ulteriori sondaggi per verificare la qualità dei terreni in corrispondenza dei potenziali centri di pericolo, da ubicare tenendo conto della ricostruzione storica dell’attività e delle strutture dismesse, es. in corrispondenza delle vasche di decantazione per i drenaggi e i reflui di processo, dei serbatoi di stoccaggio DL, dei reattori, delle colonne di distillazione, ecc.”. Dette richieste sono state ribadite nella nota del 22 febbraio 2018 e nella nota del 2 marzo 2018 prot. 33457, con cui ARPA ha espresso il proprio parere tecnico sul documento inviato da Versalis S.p.a. con nota prot. 285 del 23 settembre 2015, recante la relazione sull’attività di approfondimento della qualità dei terreni e delle acque sotterranee in prossimità dell’impianto in questione, redatto a riscontro del verbale della Conferenza di Servizi del 14 luglio 2015.
5. Sulla base di tale parere, nelle more della conclusione del procedimento avviato con nota prot. 4786 del 6 febbraio 2018 dalla Provincia di Mantova per l’individuazione del responsabile della contaminazione ex articolo 244 del d.lgs. 152/2006, con nota prot.n. 0006598 del 28 marzo 2018 il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto a Versalis di avviare indagini integrative di caratterizzazione dell’area concordandole con ARPA Mantova, che avrebbe altresì dovuto validare i risultati.
6. La presentazione di un piano di indagine finalizzato a verificare la qualità dei terreni e delle acque sotterranee in corrispondenza dell’impianto 1,2 Dicloroetano era stata richiesta alla società già nel corso della conferenza di servizi del 14 luglio 2015. La società, pur predisponendo la richiesta relazione sull’attività di approfondimento (trasmessa con la richiamata del 23 settembre 2015) aveva impugnato le determinazioni assunte dalla conferenza, ritenendo illegittimi gli specifici obblighi che le erano stati imposti dando per presupposta -in quanto non dimostrata- la sua responsabilità per la contaminazione del sito. Con sentenza 29 agosto 2016, n. 1160 questa Sezione ha accolto l’impugnativa di Versalis e ha riconosciuto che indagini integrative possono essere richieste esclusivamente al responsabile della contaminazione, all’esito dell’apposita istruttoria di competenza della Provincia.
7. Alla luce della pronuncia, passata in giudicato, la società ricorrente ha richiesto alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque il riesame e/o l’annullamento in autotutela della nota del 28 marzo 2018, istanza che il MATTM ha respinto con nota del 24 aprile 2018.
8. Con ricorso depositato in data 7 giugno 2018 la società Versalis ha impugnato -quindi- entrambi gli atti adottati dal MATTM, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ed, in particolare, degli artt. 185, 239, 240, 242, 245, 250, 252, 253. Violazione e/o falsa applicazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 191 TFUE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione EDU. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere in particolare sotto il profilo dell’eccesso di potere, dello sviamento di potere, dell’illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Denuncia l’esponente che illegittimamente l’amministrazione ha prescritto di integrare la caratterizzazione dell’area senza aver preventivamente svolto alcuna istruttoria per l’accertamento della responsabilità del destinatario dell’ordine e senza allegare un’adeguata motivazione, pur rientrando tale attività nella fase di bonifica, che non può essere imposta al proprietario incolpevole.
II. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ed, in particolare, degli artt. 239, 240, 242, 245, 250, 252, 253, 255 e ss. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria, del difetto del presupposto, del difetto di motivazione, della illogicità, della irragionevolezza e del travisamento dei fatti. Assume la parte ricorrente che, anche ove le attività richieste dall’amministrazione fossero qualificate come misure di prevenzione, i provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi in quanto privi di completa ed esaustiva motivazione in ordine alla effettiva necessità di integrare la caratterizzazione, non recando alcun riferimento all’inefficacia delle misure di prevenzione già poste in essere dalla società attuale proprietaria dell’area. Tale vizio risulta ancor più evidente ove si consideri che il MATTM non ha allo stato istruito in conferenza di servizi l’aggiornamento del Piano di Indagine dell’area trasmesso da Versalis con nota prot. n. 285 del 23 settembre 2015.
III. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ed, in particolare, degli artt. 239, 240, 242, 244, 245, 250, 252, 253, 255 e ss. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 sotto il profilo della violazione del principio di non aggravamento del procedimento. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto del presupposto, della carenza di istruttoria, della illogicità, della irragionevolezza e del travisamento dei fatti. Sviamento di potere. Incompetenza.
Il MATTM, nel giustificare la prescrizione imposta a Versalis con la sua utilità ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento, non solo esercita il potere per un fine diverso da quello previsto dalla legge, ma invade altresì le competenze della Provincia ai sensi dell’articolo 244 del d.lgs. 152/2006. Inoltre, costituendo le prescrizioni impugnate mere riproposizioni di quelle già impartite con la Conferenza di Servizi del 14 luglio 2015, le stesse sono state illegittimamente assunte fuori da tale sede procedimentale.
IV. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ed, in particolare, degli artt. 239, 240, 242, 244, 245, 250, 252, 253, 255 e ss. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21- septies della l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione e/o elusione del giudicato amministrativo. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto del presupposto, della carenza di istruttoria, della illogicità, della irragionevolezza e del travisamento dei fatti. Nullità.
Versalis contesta infine l’illegittimità della prescrizione in quanto reiterativa di quelle adottate nelle conferenze di servizi del 2014 e del 2015 e annullate con sentenza della prima Sezione del TAR Lombardia, Brescia, n. 1160/2016, pronuncia che non è stata appellata ed è passata in giudicato.
9. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente, del territorio e del mare, ARPA Lombardia unitamente ai dipartimenti di Mantova e Brescia nonché Edison s.p.a., tutti chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato. Edison s.p.a. ha in particolare illustrato gli argomenti volti ad escludere la sua responsabilità per la contaminazione dell’area e comunque l’inesigibilità nei suoi confronti di qualsiasi obbligo di porre in essere le attività richieste dal MATTM con i provvedimenti impugnati. Secondo la controinteressata l’avvio volontario delle attività di messa in sicurezza del sito effettuato ai sensi dell’articolo 17 comma 13 bis del decreto legislativo 22 del 1997 e dell'art. 9 del D.M. 471 del 1999, comporterebbe l’obbligo per la società odierna ricorrente di eseguire gli interventi di bonifica del sito indipendentemente dalla ricerca di un presunto responsabile della contaminazione.
10. Nelle sue repliche Versalis ha eccepito l’inammissibilità delle difese di Edison, atteso che la questione della riconducibilità a detta società della responsabilità della contaminazione esula dall’oggetto del presente giudizio, e deducendo altresì l’infondatezza nel merito degli argomenti allegati in quanto l’attivazione volontaria del proprietario incolpevole non comporta l’assunzione in carico di qualsiasi intervento rimediale richiesto dallo stato di contaminazione né ne determina il subentro, a tutti gli effetti e in via definitiva, al responsabile, che è comunque tenuto all’esecuzione degli interventi di bonifica vera e propria.
11. Con nota del 22 maggio 2018 la Società ricorrente ha comunicato agli enti interessati di essersi attivata al fine di ottemperare alle prescrizioni censurate -senza prestarvi acquiescenza ma in un’ottica di resposible care- incaricando una società specializzata della predisposizione di un piano di indagini integrative, finalizzate a verificare lo stato dei terreni e delle acque di falda tramite nuovi sondaggi e piezometri, che saranno eseguite a valle dell’autorizzazione. Il piano è stato inviato dalla ricorrente agli enti interessati il 5 luglio 2018 e costituisce l’aggiornamento del piano trasmesso nel settembre 2015.
12. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 26 giugno 2019 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito illustrate.
2. Deve essere preliminarmente chiarito, in relazione alle difese spiegate da Edison s.p.a., come la tematica della responsabilità di detta società per la contaminazione dei terreni dell’area di cui è questione esuli dall’oggetto del presente giudizio, diretto diversamente a censurare alcune prescrizioni imposte a Versalis dalle resistenti amministrazioni nell’ambito delle attività di prevenzione e messa in sicurezza del sito, sulla scorta del solo titolo proprietario e a prescindere all’individuazione dell’imputabilità dell’inquinamento e delle quali la Società ricorrente denuncia, conseguentemente, l’illegittimità sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’irragionevolezza, oltre che della carenza di istruttoria.
3. Ulteriormente, per quanto riguarda l’argomento illustrato dalla controinteressata, secondo cui l’assunzione volontaria – da parte della ricorrente – degli obblighi di risanamento ambientale determinerebbe la conseguente impossibilità, per la stessa, di sottrarsi a tutti i connessi adempimenti, a prescindere dagli obblighi imposti ex lege, va evidenziato come la volontà di partecipare fattivamente alla prevenzione dei rischi provenienti dall’area non possa che trovare applicazione nei ragionevoli limiti delle attività naturalmente conseguenziali alla manifestazione di volontà di farsene carico. Infatti “L'atto volontario di impegno all'intervento di messa in sicurezza implica l'assunzione di un sacrificio patrimoniale, da contenere però nei limiti della normalità, e cioè della prevedibilità. Il contenuto del giudizio (di prevedibilità) attiene in questo caso alla misura del proprio intervento come conseguenza probabile dell'iniziativa assunta. In altri termini non si può ritenere che mediante la comunicazione ex art. 17, comma 13 bis del Dlgs. n. 22/1997 e 9 del Dm. 471/ 1999, il proprietario incolpevole si renda disponibile all'esecuzione di qualsiasi intervento, ma solo di quelli in quel momento prevedibili, secondo criteri di normalità.” (T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 5 agosto 2009, n. 857; id. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 16 marzo 2006, n. 291).
4. L’attivazione del procedimento di risanamento da parte del proprietario del sito non esonera quindi l’amministrazione dall’individuazione del responsabile della contaminazione.
5. Per quanto riguarda invece gli obblighi di risanamento ambientale imposti non su base volontaria ma per legge, con il primo motivo la società ricorrente denuncia l’illegittimità degli atti gravati in quanto l’integrazione della caratterizzazione ivi richiesta rientra nelle attività di bonifica e non fa parte delle misure di prevenzione la cui adozione può essere pretesa dal proprietario incolpevole.
6. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 240, comma 1, lettera i) e 245, comma 2 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) il proprietario o gestore dei terreni, ancorché non responsabile dell’inquinamento, è tenuto a porre in essere adeguate misure di prevenzione, ovvero “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”.
7. Secondo i principi affermatisi in materia fin dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 25 settembre 2013, n. 21 “dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152/2006 (in particolare, nel Titolo V della Parte IV) possono ricavarsi le seguenti regole: 1) il proprietario, ai sensi dell’art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. 1), ovvero “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”; 2) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento (art. 244, comma 2); 3) se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dalla p.a. competente (art. 244, comma 4); 4) le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4); 5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2)”. (Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3544; id. ex multis T.A.R. Lombardia, Brescia Sez. I, 31 luglio 2018, n. 766).
8. Il proprietario del terreno al quale non sia imputabile la situazione di contaminazione ha quindi l’obbligo di intervenire direttamente solo nel caso di minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, ovvero per le operazioni che devono essere eseguite nell’immediatezza e senza ritardo, anche a prescindere da ogni accertamento sui ruoli rivestiti e sulle responsabilità. Diversamente, per le attività successive non sono più configurabili obblighi di facere in capo al proprietario incolpevole, pur restando salva la sua responsabilità patrimoniale nei limiti del valore venale del bene all'esito degli interventi da compiere, conformemente a quanto dispone l’articolo 253 del Codice dell’ambiente (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I 13 marzo 2017, n. 364).
9. Detto orientamento è stato ritenuto conforme all’ordinamento europeo dalla Corte di Giustizia secondo cui “la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale (…) la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi” (sentenza 4 marzo 2015 resa nella causa C-534/13).
10. Gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano quindi unicamente sul responsabile dell’inquinamento, secondo il principio eurounitario “chi inquina paga” di cui all’articolo 191 TFUE, sul quale è fondata la responsabilità ambientale, salva l’ipotesi di un intervento volontario del proprietario incolpevole ai sensi dell’articolo 9 del D.M. n. 471 del 1999 e dell’articolo 245, comma 2, ultimo periodo, del T.U. n. 152/2006.
11. La V sezione del Consiglio di Stato ha osservato, conformemente, che “Ai sensi degli artt. 242 comma 1 e 244 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato)”. (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509).
12. Rientrano pertanto negli oneri a carico del responsabile incolpevole le misure di precauzione e non anche le indagini di caratterizzazione, identificabili ai sensi dell’Allegato 2 del Titolo V della Parte IV del TUA, con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.
13. Infatti se “vale nel nostro ordinamento il principio “chi inquina paga”, da intendersi, secondo l’orientamento costante della Corte di Giustizia, nel senso che colui che deve sostenere le spese (comprese quelle delle indagini) connesse alla messa in sicurezza e alla rimozione dell’inquinamento è colui che, con il proprio comportamento, abbia concretamente partecipato all’inquinamento o omesso di impedire il suo verificarsi, allora nemmeno il piano di caratterizzazione, che si presuppone debba essere redatto dal responsabile dell’inquinamento può essere imposto al curatore fallimentare, al quale non siano imputabili condotte causative dell’inquinamento.” (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 9 gennaio 2017, n. 38).
14. Alle ragioni evidenziate consegue la fondatezza del primo motivo di gravame.
15. Va evidenziato inoltre come, nel caso di specie, già la conferenza di servizi istruttoria del 28 maggio 2014 e la conferenza di servizi istruttoria del 14 luglio 2015 avessero richiesto alla società ricorrente di effettuare indagini integrative nelle aree dell’impianto 1,2 Dicloroetano finalizzate all’individuazione del nesso di causalità tra la contaminazione riscontrata nelle acque di falda e quella rilevata nei suoli e di svolgere le attività in contraddittorio con ARPA Mantova.
16. Tali prescrizioni sono state impugnate con ricorso N.R.G. 2165/2015, che ne ha denunciato l’illegittimità perché gli obblighi imposti dall’amministrazione davano per presupposta la responsabilità di Versalis nonostante la contaminazione dell’area dipendesse dall’attività dell’impianto di Cloro soda realizzato e gestito fino alla sua dismissione da Montedison e quindi dettando prescrizioni in base alla mera proprietà dell’area, senza svolgere adeguata istruttoria sull’origine e sulla responsabilità della contaminazione riscontrata.
17. Il ricorso citato è stato definito da questa Sezione con sentenza n. 1160 del 2016, che annullato le censurate prescrizioni, stabilendo che “per quanto attiene all'ex impianto 1,2 dicloroetano, va dato conto che, sul punto, la difesa erariale si è limitata a ricordare che già in passato alla ricorrente era stato imposto di predisporre un piano di indagine finalizzato a verificare la qualità del terreno e delle acque sotterranee, ma ciò non può valere a determinare la legittimità della prescrizione, atteso che, sebbene Versalis abbia già ampiamente dimostrato la propria collaborazione in un’ottica di recupero e bonifica dell’area, ponendo in essere molteplici attività di controllo e programmazione, cionondimeno quanto richiesto con le conferenze di servizi le cui determinazioni sono oggetto di censura con i ricorsi in esame, risulta riconducibile a una categoria di interventi che possono essere imposti solo al soggetto che sia stato individuato come responsabile dell’inquinamento: cosa che non è avvenuta nei confronti di Versalis.”
18. Né nel caso di specie risulta fondata l’argomentazione dell’amministrazione resistente, secondo la quale la reiterazione delle medesime prescrizioni risulterebbe legittima, nonostante la pronuncia già intervenuta, in quanto l’amministrazione è giunta a determinarsi in senso analogo rispetto a precedenti decisioni sulla base di un rinnovato iter istruttorio. Va considerato infatti, in punto di motivazione, che la nota del MATTM di data 28 marzo 2018, impugnata in principalità, ha disposto l’adozione di indagini integrative sulla base dei pareri di ARPA Mantova, secondo la quale doveva essere richiesta alla società “la realizzazione di ulteriori sondaggi per verificare la qualità dei terreni in corrispondenza dei potenziali centri di pericolo, da ubicare tenendo conto della ricostruzione storica dell’attività e delle strutture dismesse”, ritenendo che “le indagini di caratterizzazione effettuate da Versalis nel 2002 e nel 2006 in quest’area non possono considerarsi esaustive in quanto all’interno del perimetro dell’ex impianto è stato effettuato un solo sondaggio (SD051) mentre gli altri sono stati effettuati ai margini (SD476,SD477, SD478, SD067, SD471 e SD472)””.
19. In precedenza la relazione sui risultati del monitoraggio delle acque sotterranee del 2017 redatta da ARPA Lombardia – dipartimenti di Brescia e Mantova il 4 dicembre 2017 dava conto che “la contaminazione da composti clorurati riscontrata in corrispondenza dell’ex impianto cloro soda, in particolare Tetracloroetilene e Triclorometano (cartografie 12 e 15), non collegabile alla contaminazione proveniente da nord, ossia dall’industria Colori Freddi San Giorgio, è da ricondurre presumibilmente ad un’altra sorgente ubicata all’interno del petrolchimico; tenuto conto che in adiacenza all’impianto di cloro soda era presente l’impianto 1,2 Dicloroetano, ora dismesso, vista la tendenza dei composti alifatici clorurati di formare, se presenti in concentrazioni elevate, una fase separata sul fondo dell’acquifero, si ritiene debba essere prevista la realizzazione di alcuni piezometri con tratto finestrato in corrispondenza della base dell’acquifero principale”.
20. Gli atti avversati peraltro non danno conto dell’esistenza di situazioni di pericolo caratterizzate da quella attualità che giustificherebbe l’imposizione di ulteriori misure di prevenzione, né recano argomentazioni in merito all’efficacia delle misure già poste in essere dalla ricorrente.
21. Va evidenziato, in punto di urgenza delle ulteriori indagini richieste, come non risulta che il resistente Ministero abbia allo stato dato riscontro al piano di indagini integrative presentato dalla ricorrente fin dal settembre 2015 e aggiornato il 5 luglio 2018 e, ulteriormente, che gli esiti delle attività di monitoraggio condotte confermano la tenuta idraulica e l’efficacia della barriera presente nello Stabilimento Versalis.
22. Risulta pertanto meritevole di accoglimento anche la censura di difetto di motivazione articolata con il secondo motivo di gravame.
23. Il ricorso deve essere quindi accolto con assorbimento dei motivi non esaminati. Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati e la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza, giusta liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’ambiente, del territorio e del mare e ARPA Lombardia, in solido, alla refusione delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, che liquida nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tremila//00), oltre ad accessori e oneri dovuti per legge. Compensa le spese nei confronti di Edison s.p.a e delle altre parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Elena Garbari, Referendario, Estensore