Cass. Sez. III n.3131 del 23 gennaio 2014 (Ud. 28 nov. 2013)
Pres. Teresi Est. Andreazza Ric. PG in proc. Amenta
Ambiente in genere. Vincoli posti a tutela del demanio
Il legislatore, attraverso le modifiche apportate con la novella del 2005 all'art. 1161 cod. nav, lungi dal realizzare una depenalizzazione, ha effettuato un rafforzamento del presidio penale, ampliando in senso generalizzante il contenuto della fattispecie, in quanto ha sostituito l’indicazione degli specifici vincoli “di cui agli artt. 55, 714 e 716" con il riferimento a qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio, tra i quali, logicamente, sono, a maggior ragione, da includere anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme del Codice della navigazione
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/10/2012 il G.i.p. del Tribunale di Modica ha assolto, all'esito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, A.P. e B.L. dal reato di cui all'art. 1161 c.n. per avere mantenuto un immobile ricadente entro la fascia dei trenta metri dal confine del demanio marittimo perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Hanno proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica nonchè il P.G. presso la Corte d'Appello di Catania.
Con il proprio ricorso il P.M. presso il Tribunale lamenta l'erronea applicazione degli artt. 55 e 1161 c.n. nonchè contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione. Contesta che la soppressione, nell'art. 1161, comma 1 per effetto del D.Lgs. n. 96 del 2005, art. 19 del riferimento espresso alla mancata osservanza delle disposizioni, tra le altre, dell'art. 55, abbia significato liceità della realizzazione di opere nella fascia di rispetto senza la prescritta autorizzazione, avendo anzi inteso il legislatore, nel sostituire a tale inciso il riferimento alla mancata osservanza dei "vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti", ampliare l'ambito applicativo dello stesso art. 1161. Censura inoltre come contraddittoria ed illogica la motivazione laddove si è affermato che la necessità di ottenere una autorizzazione per la costruzione nei trenta metri non importerebbe, ex se, un vincolo pere la proprietà privata.
Anche il P.G. presso la Corte d'Appello di Catania censura, invocando il vizio di manifesta illogicità e di erronea applicazione della legge penale, l'assunto della sentenza osservando che il nuovo testo dell'art. 1161 c.n., lungi dal comportare una depenalizzazione della condotta di realizzazione delle opere nella fascia di rispetto ha, al contrario, esteso la tutela penale dell'interesse pubblico relativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati.
L'art. 1161 c.n., comma 1 sia nella formulazione previgente alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 19, comma 2 sia nel testo attuale, configurava e configura il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo finalizzato a impedire la tacita sdemanializzazione come acquisizione di un potere di fatto su tale bene dal contenuto corrispondente a un diritto di proprietà o di godimento, potere di fatto che esclude o comunque significativamente comprime l'uso pubblico del bene stesso (cfr., tra le altre. Sez. 3, n. 42404 del 29/09/2011, Farci, Rv. 251400; Sez. 3, n. 8410 del 12/01/2005, Di Palma, Rv. 230973; Sez. 3, n. 11098 del 20/09/2000, Simeoni, Rv. 217638), come necessariamente derivante dalla costruzione e dalla fruizione di manufatti collocati al suo interno o nella fascia di rispetto di metri 30 dal confine demaniale.
Invero, la suddetta disposizione, nel testo previgente, così statuiva: "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad Euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato". La sopra citata novella del 2005 ha successivamente sostituito le parole "non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716" con le parole "non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti". In tal modo il legislatore, lungi dal realizzare, come ritenuto dal giudice di merito nella sentenza impugnata, una depenalizzazione, ha effettuato un rafforzamento del presidio penale, ampliando in senso generalizzante il contenuto della fattispecie, in quanto ha appunto sostituito l'indicazione degli specifici vincoli "di cui agli artt. 55, 714 e 716" con il riferimento a qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio, tra i quali, logicamente, sono, a maggior ragione, da includere anche quelli già espressamente stabiliti dalle norme suddette del Codice della navigazione (esattamente in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 45930 del 09/10/2013, Spadaro, non massimata; vedi anche, per analoghe conclusioni, Sez. 3, n. 42346 del 18/09/2013, non massimata). Erronea pertanto l'interpretazione della norma effettuata dal Tribunale, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Modica per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Modica.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014