TAR Campania (NA) Sez. II n.4729 del 17 ottobre 2016
Urbanistica.Realizzazione di un insediamento produttivo in zona bianca
Va affermata la legittimità del diniego del permesso di costruire, richiesto per la realizzazione di un insediamento produttivo in zona bianca e fuori dal perimetro del centro abitato, che non rispetti il doppio limite previsto dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, riferito sia alla soglia di cubatura consentita sia alla misura massima della superficie coperta realizzabile
Pubblicato il 17/10/2016
N. 04729/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2011, proposto da:
SALVATORE PICCOLO, RAFFAELE PICCOLO, VINCENZA PICCOLO ed ANNA PICCOLO, rappresentati e difesi dall’Avv. Nicola Pignatiello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Sannazaro n. 57;
contro
COMUNE DI BRUSCIANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Iossa, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 75;
per l'annullamento
della nota dirigenziale del Comune di Brusciano prot. n. 21401 del 22 ottobre 2010, con la quale è stata respinta la richiesta di permesso di costruire presentata dai ricorrenti per la realizzazione di fabbricati adibiti ad attività polifunzionale su lotti di loro proprietà siti alla Via Caprarelle – Strada Provinciale n. 440 Pomigliano D’Arco – Miuli, nonché degli atti presupposti e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in trattazione i ricorrenti, che espongono di essere proprietari di alcuni lotti di terreno siti in Brusciano alla Via Caprarelle – Strada Provinciale n. 440 Pomigliano D’Arco – Miuli, impugnano il provvedimento indicato in epigrafe deducendo una serie di vizi attinenti alla violazione della normativa urbanistico-edilizia nazionale e delle previsioni urbanistiche comunali.
Il Comune di Brusciano, costituitosi in giudizio, conclude nella sua memoria difensiva per la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La presente controversia si incentra sulla contestazione di un provvedimento di diniego di permesso di costruire relativo alla realizzazione di fabbricati adibiti ad attività polifunzionale e più nello specifico, come si evince dalla relazione tecnica di progetto, di edifici essenzialmente destinati ad uffici e ad attività espositive di prodotti vari.
In particolare, il rilascio del titolo edilizio è stato denegato perché il progettato intervento è stato ritenuto non compatibile, per le sue dimensioni planovolumetriche, con la destinazione di zona del vigente PRG, attesa la classificazione come bianca, ossia non pianificata, dell’area di insediamento delle opere per intervenuta decadenza del corrispondente vincolo espropriativo (a seguito del decorso del periodo quinquennale di efficacia).
2. Ciò premesso, con una prima censura si denuncia la violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001, che detta la disciplina urbanistica applicabile alle zone bianche o prive di pianificazione, sostenendo quanto segue: “il progetto per la cui realizzazione i sigg.ri Piccolo hanno chiesto il nulla osta amm.vo prevede la realizzazione di fabbricati con destinazione non residenziale bensì produttiva, rectius: polifunzionale, in zona posta al di fuori del perimetro del centro abitato. Edifici aventi una superficie coperta non superiore ad 1/16 dell’area oggetto dell’intervento e, pertanto, palesemente assentibili alla stregua della disciplina vigente”.
La censura non trova conferma nell’invocato dato normativo e, pertanto, va disattesa.
2.1 Vale la pena richiamare il testo dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, che così recita per la parte di odierno interesse: “Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: a) (…); b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.”.
Ebbene, con riguardo all’esatta individuazione del precetto sancito dalla citata normativa e del suo ambito applicativo, il Collegio non ritiene di discostarsi dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reputato insuperabile, facendo tesoro dei canoni ermeneutici espressi nell’art. 12, comma 1, delle preleggi, il tenore testuale della disposizione: in tal modo è stata affermata la legittimità del diniego del permesso di costruire, richiesto per la realizzazione di un insediamento produttivo in zona bianca e fuori dal perimetro del centro abitato, che non rispetti il doppio limite previsto dalla disposizione in commento, riferito sia alla soglia di cubatura consentita sia alla misura massima della superficie coperta realizzabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2010 n. 1461, 5 febbraio 2009 n. 679, 26 settembre 2008 n. 4661 e 19 giugno 2006 n. 3658).
2.2 Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso concreto, è agevole rilevare che il contestato diniego di permesso di costruire si presenta perfettamente conforme al quadro normativo ora delineato: invero, nella specie si tratta di un insediamento con finalità latamente produttive (posto fuori dal perimetro urbano), il quale, come incontrovertibilmente emerge dal calcolo planovolumetrico contenuto nella relazione tecnica di progetto, pur rispettando il limite massimo di superficie coperta (1/16 a fronte di 1/10 fissato dalla legge), si traduce in una cubatura che eccede la soglia massima di densità fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro, se solo si pone mente alla superficie totale prevista di 156,27 mq., da leggere in relazione ai piani da realizzare (fino a tre piani per il fabbricato A e fino a quattro per il fabbricato B) ed alla superficie complessiva dei lotti da impegnare (2.518 mq., con conseguente cubatura massima assentibile pari all’irrisoria misura di 75,54 mc., ampiamente superata nello specifico).
In altre parole, la richiesta di permesso di costruire presentata dai ricorrenti non poteva non essere rigettata proprio ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.
3. Con altra censura, parte ricorrente propugna la riespansione illimitata dello jus aedificandi a fronte dell’inerzia dell’amministrazione comunale nel provvedere a riclassificare urbanisticamente l’area in questione, sostenendo che “trascorso un considerevole lasso di tempo tale area cessa il suo assoggettamento alla disciplina delle zone bianche, le quali si tipicizzano per il carattere di breve temporaneità e per le quali si giustifica un regime restrittivo solo in considerazione di salvaguardia del territorio da una edificazione non organizzata”.
La tesi non merita condivisione poiché priva di convincente appiglio giuridico, non risultando collegato il regime di salvaguardia divisato dall’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 ad alcun limite temporale di efficacia, anche in caso di manifestata inerzia nel provvedere alla riclassificazione.
3.1 Beninteso, ciò non implica che l’amministrazione non sia tenuta, anche a prescindere dall’impulso della parte privata, ad avviare tempestivamente il procedimento finalizzato alla riqualificazione dell’area mediante una specifica ed appropriata destinazione urbanistica, con la conseguenza che un prolungato soprassedere in tal senso ben potrebbe dar luogo all’attivazione dei consueti rimedi avverso il silenzio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1461/2010 cit.).
4. Con una terza ed ultima censura, parte ricorrente stigmatizza che l’assenza di strumenti urbanistici attuativi non può costituire unica ragione idonea per denegare il rilascio del permesso di costruire.
La doglianza è inconferente, dal momento che nel caso di specie il diniego di permesso di costruire è fondato sui limiti di edificabilità nelle zone bianche e non, piuttosto, sulla mancanza della strumentazione urbanistica attuativa.
5. In conclusione, resistendo il provvedimento impugnato a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
Le spese di giudizio devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere in favore del Comune di Brusciano le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Dell'Olio Claudio Rovis
IL SEGRETARIO