Cass. Sez. III n. 41079 del 11 novembre 2011 (CC 20 set.2011)
Pres.Ferrua Est.Sarno Ric.Latone
Urbanistica. Dissequestro e restituzione dell'immobile all'indagato e prosecuzione dell'attività edilizia vietata in vista dell'ultimazione dei lavori

Integra il reato contravvenzionale previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la prosecuzione dell'attività edilizia vietata in vista dell'ultimazione dei lavori eseguita successivamente al dissequestro e alla restituzione dell'immobile abusivo all'indagato, ciò a prescindere dall'entità degli interventi eseguiti. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui nessun reato era ipotizzabile in quanto gli interventi eseguiti per l'ultimazione dei lavori non necessitavano del permesso di costruire).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/09/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1583
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 39024/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LATONE CARMELO, N. IL 02/10/1945;
avverso l'ordinanza n. 65/2010 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA, del 27/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, rigetto. udito il difensore avv. Ferrara Carmelo Fabrizio di Gela. OSSERVA
Latone Carmelo propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Caltanissetta - Sezione del riesame rigettava la richiesta di convalida del sequestro di un immobile operato dalla PG.
Il sequestro era stato determinato dalla prosecuzione dei lavori accertata dopo che l'immobile stesso - di cui era stata ordinata la demolizione - era stato dissequestrato e restituito al ricorrente dal tribunale di Gela all'esito della condanna per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 71, 72 e 95 e art. 349 cpv. c.p. essendo stata accertata la realizzazione di tramezzi all'interno dell'abitazione.
In questa sede lamenta il ricorrente la violazione di legge sul presupposto che la condotta accertata, autonomamente valutata, non integrava alcun reato non richiedendo l'esecuzione delle opere interne alcun titolo concessorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il tribunale del riesame ha correttamente focalizzato la natura permanente dell'illecito urbanistico che, come costantemente affermato da questa Corte, cessa nel caso di realizzazione di immobile privo di titolo abilitativo con l'ultimazione di esso, ivi comprese le rifiniture.
Vero è che anche la sentenza di condanna - ove l'immobile non risulti ultimato - determina la cessazione della permanenza secondo i principi generali ovviamente valevoli anche nella materia specifica. Ma ciò accade in quanto la condanna medesima va considerata, al pari del sequestro, evento impeditivo della prosecuzione dei lavori (Sez. 3, n. 7286 del 06/05/1994 Rv. 198200).
La continuazione dei lavori stessi su immobile non ultimato (e restituito a seguito della decisione di condanna in vista della demolizione) non può che sostanziarsi, dunque, in altro se non nella prosecuzione di un'attività vietata.
E per tale ragione la condotta successiva alla restituzione in vista dell'ultimazione dei lavori configura di per sè illecito penale a prescindere dall'entità dell'intervento realizzato. Non vi è spazio, pertanto, per invocare la lesione di principi costituzionali essendo errata la premessa secondo cui in tal modo assumono rilevanza penale condotte altrimenti sanzionate solo sul piano amministrativo in quanto il diverso regime delle sanzioni si giustifica in relazione alla illiceità originaria del manufatto su cui avviene la prosecuzione dei lavori.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011