Cass. Sez. III n. 4100 del 28 gennaio 2008 (Cc. 16 ott.2007)
Pres.De Maio Est. Tardino Ric. P.M. in proc. Ippolito.
Rifiuti. Sequestro preventivo mezzo di trasporto
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Reati per i quali è obbligatoria la confisca - Revoca - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie: revoca del sequestro preventivo di un automezzo per mancata iscrizione all\'Albo dei gestori ambientali.
La revoca del sequestro preventivo deve essere disposta anche in relazione a fattispecie di reato per le quali è obbligatoria la confisca, non soltanto quando venga meno il "fumus" del reato ipotizzato, ma anche quando il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito i suoi effetti, in quanto non è possibile parlare in questo caso di presunzione legale di pericolosità. (Fattispecie relativa alla revoca del sequestro preventivo di un autocarro per la iniziale mancata iscrizione all\'Albo nazionale dei gestori ambientali, sopravvenuta successivamente).
Pres.De Maio Est. Tardino Ric. P.M. in proc. Ippolito.
Rifiuti. Sequestro preventivo mezzo di trasporto
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Reati per i quali è obbligatoria la confisca - Revoca - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie: revoca del sequestro preventivo di un automezzo per mancata iscrizione all\'Albo dei gestori ambientali.
La revoca del sequestro preventivo deve essere disposta anche in relazione a fattispecie di reato per le quali è obbligatoria la confisca, non soltanto quando venga meno il "fumus" del reato ipotizzato, ma anche quando il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito i suoi effetti, in quanto non è possibile parlare in questo caso di presunzione legale di pericolosità. (Fattispecie relativa alla revoca del sequestro preventivo di un autocarro per la iniziale mancata iscrizione all\'Albo nazionale dei gestori ambientali, sopravvenuta successivamente).
Fatto e diritto
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Savona revocava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quel Tribunale nei confronti di Ippolito Gianluca, in relazione al reato di cui agli artt. 212, co. 5 e 256, co. 1, lett. a), D.Lgs. 152/06, non sussistendo, tra l’altro alcuna esigenza preventiva. Ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica, che eccepiva: l’erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all’art. 259 cpv. del predetto decreto e dell’art. 325 c. 1 c.p.p.: trattandosi d’immotivata revoca di sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria.
II ricorso è infondato. II Tribunale ha espresso plausibili elementi di giudizio, osservando che, per la sopravvenuta insussistenza delle già ritenute esigenze preventive, il decreto di sequestro preventivo dell\'autocarro emesso dal GIP in relazione al reato ipotizzato, andava revocato. La decisione è corretta sostanzialmente, perché le sole esigenze preventive poste a base del provvedimento cautelare erano state collegate al quadro di astratta garanzia relativo alla mancata iscrizione del mezzo nell\'albo nazionale gestori ambientali, circostanza questa che era venuta meno con il sopraggiunto adempimento, che risulta essere stato fatto (il 5 aprile 2007) anteriormente alla stessa emissione del decreto di sequestro (7 aprile 07). Il P.M. sostiene in contrario che nel caso di specie non era venuto meno il fumus commissì delicti, unico elemento che avrebbe potuto giustificare la revoca in una fattispecie di reato per il quale è prevista la confisca obbligatoria. L\'assunto non merita accoglimento, anche se è astrattamente fondata l\'impostazione su cui è basato. Ed invero, nel caso concreto l\'indagato aveva - già, come si è detto, prima dell\'emissione del decreto - conseguito l\'iscrizione all\'albo ex art. 212 T.U. ambientale, per cui, all\'atto del sequestro, non esistevano né le esigenze preventive, né un reato in atto, a interrompere gli effetti del quale fosse necessaria l\'emissione di un provvedimento preventivo. Esattamente, quindi, il Tribunale ha revocato il decreto di sequestro, non potendo essere invocata, appunto per la particolarità del caso, la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente, secondo cui la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell\'ipotesi in cui vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venir meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge. Tale interpretazione giurisprudenziale va integrata nel senso che non è possibile parlare di presunzione legale di pericolosità allorché il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito tutti i propri possibili effetti. Nell\'ipotesi in esame l\'infondatezza dell\'assunto del ricorrente è correlata, quindi, alla concreta non sequestrabilità preventiva del bene. Invero, a seguito della avvenuta iscrizione nell\'apposito registro, il veicolo in questione aveva - ripetesi: già prima dell\'emissione del decreto di sequestro - perso qualsiasi aspetto dì rilevanza penale, in quanto non solo era venuto meno il pericolo di reiterazione del reato, ma per di più era diventato lecito l\'uso del veicolo. Ciò significa che il reato consumato aveva esaurito i propri effetti, che si erano completamente espressi - per l\'appunto esaurendosi, per effetto della sopravvenuta legittimazione - nell\'attività precedentemente esplicata. In una situazione siffatta è, ad avviso del Collegio, da escludere, in considerazione della ratto dell\'istituto, la possibilità stessa di un intervento ablativo preventivo, perché l\'esigenza social-preventiva che ne è alla base non è esplicabile in relazione a nessuno dei dati rilevanti.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Savona revocava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quel Tribunale nei confronti di Ippolito Gianluca, in relazione al reato di cui agli artt. 212, co. 5 e 256, co. 1, lett. a), D.Lgs. 152/06, non sussistendo, tra l’altro alcuna esigenza preventiva. Ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica, che eccepiva: l’erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all’art. 259 cpv. del predetto decreto e dell’art. 325 c. 1 c.p.p.: trattandosi d’immotivata revoca di sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria.
II ricorso è infondato. II Tribunale ha espresso plausibili elementi di giudizio, osservando che, per la sopravvenuta insussistenza delle già ritenute esigenze preventive, il decreto di sequestro preventivo dell\'autocarro emesso dal GIP in relazione al reato ipotizzato, andava revocato. La decisione è corretta sostanzialmente, perché le sole esigenze preventive poste a base del provvedimento cautelare erano state collegate al quadro di astratta garanzia relativo alla mancata iscrizione del mezzo nell\'albo nazionale gestori ambientali, circostanza questa che era venuta meno con il sopraggiunto adempimento, che risulta essere stato fatto (il 5 aprile 2007) anteriormente alla stessa emissione del decreto di sequestro (7 aprile 07). Il P.M. sostiene in contrario che nel caso di specie non era venuto meno il fumus commissì delicti, unico elemento che avrebbe potuto giustificare la revoca in una fattispecie di reato per il quale è prevista la confisca obbligatoria. L\'assunto non merita accoglimento, anche se è astrattamente fondata l\'impostazione su cui è basato. Ed invero, nel caso concreto l\'indagato aveva - già, come si è detto, prima dell\'emissione del decreto - conseguito l\'iscrizione all\'albo ex art. 212 T.U. ambientale, per cui, all\'atto del sequestro, non esistevano né le esigenze preventive, né un reato in atto, a interrompere gli effetti del quale fosse necessaria l\'emissione di un provvedimento preventivo. Esattamente, quindi, il Tribunale ha revocato il decreto di sequestro, non potendo essere invocata, appunto per la particolarità del caso, la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente, secondo cui la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell\'ipotesi in cui vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venir meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge. Tale interpretazione giurisprudenziale va integrata nel senso che non è possibile parlare di presunzione legale di pericolosità allorché il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito tutti i propri possibili effetti. Nell\'ipotesi in esame l\'infondatezza dell\'assunto del ricorrente è correlata, quindi, alla concreta non sequestrabilità preventiva del bene. Invero, a seguito della avvenuta iscrizione nell\'apposito registro, il veicolo in questione aveva - ripetesi: già prima dell\'emissione del decreto di sequestro - perso qualsiasi aspetto dì rilevanza penale, in quanto non solo era venuto meno il pericolo di reiterazione del reato, ma per di più era diventato lecito l\'uso del veicolo. Ciò significa che il reato consumato aveva esaurito i propri effetti, che si erano completamente espressi - per l\'appunto esaurendosi, per effetto della sopravvenuta legittimazione - nell\'attività precedentemente esplicata. In una situazione siffatta è, ad avviso del Collegio, da escludere, in considerazione della ratto dell\'istituto, la possibilità stessa di un intervento ablativo preventivo, perché l\'esigenza social-preventiva che ne è alla base non è esplicabile in relazione a nessuno dei dati rilevanti.